Il 5 dicembre lo ‘Standing Committee for the Food Chain & Animal Health’[1] ha votato l’elenco delle indicazioni salutistiche da utilizzare sulle etichette dei prodotti alimentari e nelle pubblicità.

Il registro. Il “regolamento claim”[2] ha incaricato la Commissione europea di elaborare entro il 30.1.2010 un registro delle indicazioni sulla salute ‘basate su prove scientifiche generalmente accettate’ che descrivono o fanno riferimento a:

– ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, sviluppo e funzioni dell’organismo, o

– funzioni psicologiche e comportamentali, o

– dimagrimento o controllo del peso, oppure riduzione dello stimolo della fame o maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare[3] (art. 13).

 

I criteri. Negli anni successivi, la Commissione ha tuttavia adottato un criterio[4] per valutare la fondatezza scientifica delle indicazioni relative agli alimenti ancor più rigoroso di quello previsto per l’approvazione dei farmaci. E l’EFSA, tenuta ad applicare tale criterio, ha respinto la gran parte dei ‘claims’ relativi agli alimenti per ‘insufficienza di prove’. Deducendo la non idoneità di studi osservazionali, uso tradizionale e bibliografia (invece ammessi per i farmaci tradizionali di origine vegetale).

Il Commissario europeo per la salute e i consumatori John Dalli, il 5 dicembre, ha dichiarato “che la protezione dei consumatori è il principale obiettivo del regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. I consumatori tendono a sopravvalutare il valore dei prodotti alimentari che recano indicazioni. Ora abbiamo gli strumenti per ripulire il mercato da quelle indicazioni sulla salute che attribuiscono ai prodotti benefici per la salute ingannevoli e privi di fondamento.”

I dubbi. Dobbiamo davvero credere che sia ‘ingannevole’ ogni indicazione sulla salute relativa agli alimenti in quanto non risulti dimostrata da ‘test clinici in doppio cieco contro placebo’ su individui sani? Applicando questo criterio, le stesse linee guida nutrizionali adottate dall’OMS e dalle Autorità sanitarie di molti Paesi tra i quali l’Italia risulterebbero ingannevoli. Un esempio tra tutti è il paradosso delle prugne secche, che gli scienziati europei hanno negato poter favorire il transito intestinale in assenza di prove cliniche rilevanti (!).

Nel caso dei probiotici, l’Efsa è giunta a ritenere ‘non sufficientemente caratterizzate’ sostanze brevettate,[5] dimenticando che l’esatta caratterizzazione è proprio la condizione stabilita per la concessione del brevetto.[6] Oltre a contestare protocolli di ricerca che vedono l’Italia all’avanguardia a livello globale.[7]Tra l’approccio della Commissione e la tradizione d’uso italiana esiste uno spazio per un documento di indirizzo”, afferma uno dei massimi esperti di probiotici, il prof. Lorenzo Morelli dell’Università Cattolica di Piacenza e Cremona. “L’approccio di valutazione richiede un cambiamento, bisogna introdurre come minimo la possibilità di una discussione preliminare”.

Da un eccesso all’altro: l’elenco infatti prevede indicazioni “fantasmagoriche” per vitamine e minerali. Basti citare lo zinco, al quale si associano indicazioni quali il “contributo alla normale sintesi del DNA”, quello “al normale metabolismo dei macro-nutrienti”, quello “alla normale fertilità e riproduzione” e al livello di testosterone, sino alla sintesi delle proteine e della vitamina A, il mantenimento di ossa capelli unghie e pelle, la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Ma non è finita: perché  è considerato di aiuto al sistema immunitario, alla funzione cognitiva e alla vista.

I prossimi passi. L’elenco, all’interno di uno schema di regolamento UE, verrà ora trasmesso al Parlamento europeo per la fase di scrutinio che si concluderà nei tre mesi successivi. In assenza di obiezioni, il testo sarà trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni ed entrerà in vigore nei 20 giorni a seguire l’edizione in GUUE. Sarà accordato un periodo transitorio di sei mesi.

I claims c.d. botanici rimangono invece in attesa di separata valutazione

Dario Dongo

Sullo stesso argomento:

– un video dell’autore:

  http://vimeo.com/31033738

– alcuni articoli:

http://www.ilfattoalimentare.it/qualche-interrogativo-sui-criteri-di-valutazione-dellefsa-per-le-diciture-sulle-etichette.html

http://www.ilfattoalimentare.it/indicazioni-salutistiche-in-etichetta-in-attesa-di-sintonia.html

http://www.ilfattoalimentare.it/ricorso-dellehpm-allombudsman-sui-criteri-di-valutazione-delle-diciture-in-etichetta.html

http://www.ilfattoalimentare.it/lefsa-boccia-808-diciture-salutistiche.-crescono-le-poleniche.html

http://www.ilfattoalimentare.it/per-le-diciture-salutistiche-sulle-etichette-la-commissione-ue-ascolta-lindustria-e-corregge-il-tiro.html

http://www.ilfattoalimentare.it/health-claims-la-commissione-ue-rilascia-nuove-autorizzazioni.html

http://www.ilfattoalimentare.it/prodotti-erboristici-lue-detta-nuove-regole.-ma-resta-più-semplice-registrare-un-farmaco-vegetale-che-un-alimento.html

 

 


[1] Il ‘Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali’, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione europea, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 178/02 (c.d. ‘General Food Law’, art. 58) per assistere la Commissione europea nello sviluppo e applicazione della legislazione UE in materia alimentare

[2] Reg. (CE) n. 1924/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, ‘relativo

alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

[3] Fatta salva l’applicazione della direttiva 96/8/CE ‘sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso’

[4] Reg. (CE) n. 353/08 della Commissione, del 18 aprile 2008, ‘che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[5] Si prenda a esempio l’opinione pubblicata sullo EFSA Journal 2009; 7(9):1247

[6] Il Trattato di Budapest  (‘Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedurehttp://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Treaty)  prescrive il deposito di tutta la documentazione presso la ‘International Depositary Authority’ (IDA)

[7] Si veda Probiotics – “clinical trial” su www.gopubmed.org,

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