packaging, supermercato etichetta Francia indicazione di origine

 

Il 6 luglio verrà votato dall’Assemblea di Strasburgo il nuovo regolamento europeo sulle etichette dei prodotti alimentari, frutto  dell’accordo tra Parlamento europeo, Consiglio degli Stati membri e Commissione.

La proposta  di regolamento conosciuta anche con il termine inglese “food information to consumer” è stata decisa il 22 giugno, in occasione del quarto incontro tra i rappresentanti del Parlamento europeo con il Consiglio e la Commissione.  Ilfattoalimentare propone in anteprima i  punti più importanti, destinati a cambiare inmodo significativo le etichette:

Indicazione d’origine Viene estesa alla carne fresca o congelata delle specie suina, ovina, caprina e pollame (art. 25.2.b, All. XI). Questa norma sarà operativa entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento e la Commissione dovrà definire le modalità di attuazione di questi nuovi obblighi, e valutare l’opportunità di citare i luoghi di nascita, allevamento e macellazione degli animali. Entro lo stesso termine la Commissione dovrà pubblicare un rapporto sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine alle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti (art. 25.5.a).
Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione produrrà una valutazione d’impatto in merito alla eventuale estensione dell’obbligo d’indicare l’origine o la provenienza dei restanti tipi di carne, del latte, del latte utilizzato come ingrediente nei dairy products, degli alimenti non trasformati, dei prodotti mono-ingrediente e degli ingredienti che rappresentano oltre il 50% dell’alimento (art. 25.5).

Leggibilità Le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere  caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la  “x” minuscola), oppure  0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2 (art. 13.3).  La Commissione svilupperà anche apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. (art. 13.5). Quando la  superficie  è inferiore a 10 cm2 sull’etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto (art. 16.2).

Termine minimo di conservazione e scadenza La Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione (art. 24.3). La data di scadenza (use-by date) dovrà essere presente anche sui  prodotti confezionati singolarmente (All. X).

 Legislazione  Le norme nazionali relative a aspetti non ancora regolamentati  a livello europeo non devono  ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto non devono disriminare i prodotti realizzati in altri Paesi  (art. 37.1).  
Simboli   La Commissione  potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle indicazioni obbligatorie  presenti sulle etichette (art. 9, comma 2-4). E’ previsto anche il ricorso a  strumenti d’informazione alternativi alle etichette (art. 12.3, 3.a).

Bevande alcoliche  La generalità delle bevande alcoliche (>1,2% vol.) rimane esentata dall’obbligo di indicazione degli ingredienti, e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l’opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) (cfr. art. 29.4) e di introdure una nuova definizione per le bibite classificate come alco-pops  (art. 16.4).

Allergeni  La presenza di ingredienti allergenici dovrà venire evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici (es. tipo, spessore o colore dei caratteri, art. 21.1). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell’allergene quando esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento (art. 21.1, terzo capoverso).

Etichettatura nutrizionale Tutti i prodotti, salvo rare eccezioni, devono riportare sulla confezione una tabella nutrizionale con i valori di energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, riferiti ai 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, per porzione. Le informazioni devono essere inserite in un’unica  tabella nel retro del prodotto.

Il valore energetico può essere ripreso su base volontaria nel campo visivo principale, (sia quello riferito ai 100g/ml  o a prozione). La ripetizione sul campo visivo principale dei valori relativi a grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale sarà  possibile anche con riferimento esclusivo alla porzione (art. 32.2.a nuovo): anche in quest o caso però  deve essere venire riportato il valore energetico di 100g/ml di prodotto (art. 32.2).

Queste informazioni, inserite nel fronte etichetta, potranno essere anche riportate in formato diverso da quello tabellare. La Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sulla  espressione per porzione o unità di consumo per alcune categorie di alimenti (art. 32.4). La quantità giornaliera indicativa (GDA’s, Guideline Daily Amounts, o  reference intake) potrà essere aggiunta a titolo volontario e riferita  solo a una porzione, precisando che i valori  corrispondono al fabbisogno medio giornaliero di un adulto  (art. 31.4.a nuovo). Viene introdotto un apporto medio giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50g/die (All. XIII, parte B).
 La Commissione svilupperà un documento  riferito alle indicazione delle GDA’s rivolte a specifici gruppi di popolazione (art. 35.3.c). In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei reference intake rivolti a specifici gruppi di popolazione (nuovo art. 41.a). La Commissione potrà adottare regole sulle tolleranze relative alle dichiarazioni nutrizionali (art. 30.4, nuovo capoverso). Sono  ammesse  ulteriori  espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Acidi gr assi trans (TFA’s) Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile previsione obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è consentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria (art. 29.7).

Oli e grassi Quelli di  origine vegetale possono venire citati nella lista ingredienti con il nome della categoria, “oli vegetali”, seguita dall’indicazione della loro natura specifica (es. palma, soia, mais). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punto 8). Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, dovrà essere specificata la specie di provenienza (es. suino, All. VII, parte B, punti 1 e 2).

Data di congelazione e scongelamento  Gli alimenti congelati quando sono venduti scongelati devono essere accompagnati dalla dicitura “scongelato”. Questa regola  non vale per gli ingredienti o per i prodotti  nella cui produzione il congelamento è un passaggio necessario dal punto di vista tecnologico né,  quando lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e qualità del prodotto (All. VI, parte A, punto 2. V. anche All. X). La carne, le preparazioni a base di  carne e i prodotti ittici non trasformati devono recare la data della prima congelazione (All. III, par. 6.1).

Sostituzione di ingredienti  La sostituzione, totale o parziale, di ingredienti normalmente utilizzati o naturalmente presenti nei prodotti (es. parziale sostituzione di latte e caglio con grassi e fibre vegetali, nella produzione di un formaggio) deve essere  segnalata  citando  l’ingrediente sostituito a fianco della denominazione di vendita (con caratteri tipografici non inferiore al 75% rispetto a quelli della denominazione, All. VI, parte A, punti 4 e seguenti).

Nano – materiali Viene introdotta una definizione di nano-materiali ingegnerizzati da usare per i prodotti classificati come  “novel foods”, e per gli  ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.

Macellazione  Le carni di animali soggetti a macellazione rituale (kasher, halal) non devono riportare diciture specifiche  in etichetta . E’ stata accantonata l’ipotesi di usare   la scritta (prodotto a partire da animale sottoposto a macellazione senza stordimento) rinviando ogni valutazione nelle prossime normative sul benessere animale.

Alimenti “pre-incartati” Purtroppo, nonostante gli sforzi di alcuni nostri eurodeputati, sono state mantenute le deroghe rispetto a certe informazioni obbligatorie a favore degli alimenti preconfezionati nei locali di vendita o attigui venduti poi  direttamente. Viene perciò rimessa al legislatore nazionale la garanzia che questi  alimenti (siano essi confezionati dal produttore o dal venditore) debbano riportare identiche informazioni per la miglior tutela del consumatore.

Tempi di applicazione  Se i tempi verranno rispettati e la norma verrà approvata da parte dell’Assemblea il 6 luglio, il testo sarà trasmesso al Consiglio per la ratifica in autunno, e verrà pubblicato all’inizio 2012. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, cinque anni per le norme relative all’informazione nutrizionale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati entro le suddette date potranno venire legalmente commercializzati sino a esaurimento scorte (art. 54.1).

In allegato il testo dell’accordo 22.6.11 tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Foto:Photos.com

© Riproduzione riservata