Il 13 settembre il Parlamento europeo ha votato il cosiddetto Pacchetto Qualità, per aggiornare i meccanismi di tutela dei prodotti agro-alimentari legati al territorio e alla tradizione. Si attende entro fine anno la ratifica formale da parte del Consiglio, dopo di che il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Quali novità?

 

Semplificazione anzitutto. La disciplina di Dop (Denominazione di Origine Protetta), Igp (Indicazione Geografica Protetta) e Stg (Specialità Tradizionale Garantita) sarà raccolta in un unico regolamento UE. Chiariti i ruoli e le competenze dei consorzi di produttori, come pure quelli degli Stati membri e della Commissione europea. Semplificate – almeno in parte – anche le procedure di registrazione.

 

Protezione di DOP e IGP in Europa. Finalmente il legislatore europeo afferma in modo chiaro e inequivocabile l’obbligo, per le autorità degli Stati membri, di:

 

– controllare, anche d’ufficio, la presenza sui loro territori di prodotti d’imitazione e di usurpazioni delle indicazioni geografiche registrate,

– intervenire per sanzionare tali fenomeni,

– controllare la sicurezza e ritirare i prodotti non sicuri.

 

La tutela delle designazioni registrate viene estesa anche all’impiego di questi prodotti come ingredienti di una preparazione (ad esempio, il Parmigiano Reggiano nel ripieno dei tortellini).

I Consorzi di tutela, inoltre, potranno adottare gli opportuni provvedimenti per impedire o contrastare azioni svalorizzanti per l’immagine del prodotto.

 

Tutela internazionale. La Commissione europea potrà agire in giudizio, a livello internazionale, per difendere DOP, IGP e STG da atti di usurpazione. I margini d’intervento, vale tuttavia la pena di ricordare, sono limitati a quei pochi Paesi extra-UE che hanno stabilito accordi per il mutuo riconoscimento di sole alcune delle molte indicazioni geografiche registrate secondo determinati criteri.

 

Simboli comunitari. Il logo UE dovrà venire collocato, in etichetta, sullo stesso campo visivo del nome del prodotto. Potrà venire aggiunta la descrizione, grafica o testuale, dell’area geografica. Oppure un simbolo, della Regione o dello Stato, e magari anche il logo del Consorzio di tutela.

 

Restrizioni. La Commissione potrà pretendere requisiti aggiuntivi, per le nuove domande di registrazione di DOP e IGP. Non solo per quanto attiene all’origine delle materie prime, come era già stabilito nella legislazione precedente, ma anche sulla provenienza dei mangimi e le modalità di macellazione.

 

Modifiche dei disciplinari già registrati. La Commissione potrà richiedere chiarimenti, cambiamenti e integrazioni del disciplinare solo sulle questioni oggetto di modifica e non potrà invece intervenire, come avviene attualmente, sull’intero testo del disciplinare.

 

Area di confezionamento. Le restrizioni geografiche sull’area di confezionamento, per le DOP e le IGP,  potranno venire ammesse solo se si dimostrerà che i limiti (a esempio per la porzionatura, grattugia e comfezionamento del Parmigiano) sono effettivamente necessari a salvaguardare la qualità del prodotto, o a garantirne l’origine o l’efficacia dei controlli. Si riafferma perciò il principio comunitario della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione dei servizi.

 

STG. Ci si potrà riferire alle Specialità Tradizionali Garantite solo se la tradizione perduri da almeno 30 anni (anzichè 25, come in passato). La riserva esclusiva all’utilizzo del nome potrà venire opposta quando tale nome sia già stato utilizzato in modo legittimo e significativo (dal punto di vista economico) per prodotti agricoli o alimentari analoghi. Le STG del resto hanno riscosso un successo assai modesto rispetto a DOP e IGP, se pure contestualmente introdotte vent’anni fa.

 

Indicazioni facoltative. In via generale, le indicazioni facoltative devono avere una “dimensione europea”, e il loro significato deve essere quello di conferire un effettivo valore aggiunto ai prodotti che vengano così distinti in ragione di caratteristiche comuni alla categoria di prodotti (es. prodotto di campagna) o a modalità produttive caratteristiche. Sono introdotte alcune nuove indicazioni facoltative:

 

– Prodotto di montagna. Questa dicitura sarà ammessa per i prodotti interamente realizzari in aree di montagna chiaramente definite (cfr. Reg. CE n. 1257/99, art. 18.1),

 

Prodotto delle isole. Nei 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione presenterà una relazione sull’opportunità di introdurre una dicitura che caratterizzi le produzioni insulari, di sicuro interesse per Sicilia e Sardegna,

 

– Vendita diretta e locale. Anche in questo caso la Commissione presenterà una relazione nei 12 mesi.**

 

Dario Dongo

 

(*) La delicata questione di regolamentare i volumi produttivi per i prodotti diversi dai formaggi (per i quali tale possibilità è già prevista nel c.d. “pacchetto latte”) é stata tuttavia rinviata alle discussioni sulla riforma della PAC (Politica Agricola Comune). Bisognerà quindi verificare in concreto se pratiche commerciali come ad esempio le vendite sottocosto potranno venire inibite in quanto svalorizzanti dei prodotti, oppure no

 

(**) In entrambi i casi dei prodotti delle isole e di quelli destinati alla vendita diretta e locale la Commissione potrà accompagnare le relazioni con apposite proposte legislative

 

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