distributori di cibo
distributori automatici
Nel caso dei distributori automatici come può il consumatore conoscere i particolari del prodotto prima dell’acquisto?

Vi espongo una mia perplessità: l’etichettatura ha la funzione di informare sulle caratteristiche dei prodotti alimentari chi acquista, visto che è il consumatore stesso oggetto della tutela da parte del legislatore indipendentemente dall’applicazione della disciplina sull’etichettatura. Nel caso dei distributori automatici di bevande e alimenti come può il consumatore tutelarsi da un prodotto del quale conoscerà i particolari solo dopo l’acquisto?

Penso alla possibile presenza di allergeni negli ingredienti e composizione che, di norma, non appaiono nell’immagine pubblicizzata sul distributore. In questo caso si può affermare che il contratto si realizza, in maniera completa, prima che il consumatore abbia precisa conoscenza del prodotto che sta acquistando e che potrebbe presentare caratteristiche indesiderate?

Nel caso specifico dei distributori automatici, qualora si verifichi un’allergia o intolleranza del consumatore al prodotto, chi ne è responsabile? Il distributore-venditore che non mette a disposizione dell’acquirente tutte le informazioni necessarie violando, così, le regole contrattuali?

Massimo

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Human hand inserting coin
Il gestore della macchina deve garantire un’informazione completa su tutti i prodotti ivi contenuti

Caro Massimo,

Sono completamente d’accordo con Lei, il diritto del consumatore a ricevere appropriate informazioni sui cibi e bevande offerti in vendita non può venire limitato dalle modalità di vendita attraverso distributori automatici.

Proviamo perciò a riflettere insieme sulle regole da applicarsi, in virtù del regolamento (UE) 1169/2011, alle “vending machines”. Tali apparecchi, a seconda dei casi, consentono di realizzare due tipi di attività:

 

1) Vendita di alimenti e bevande preconfezionati. Le informazioni previste come obbligatorie in etichetta devono venire messe a disposizione del consumatore prima della sua scelta d’acquisto anche nel caso delle cosiddette “vendite a distanza”. Al di là di ogni possibile suggestione di lontananza fisica, a mio avviso il concetto di distanza va inteso nel senso più ampio di “distanza dagli occhi”. Com’è appunto nel caso di un distributore automatico che di fatto occulta la gran parte delle notizie pur riportate in etichetta.

– In ragione di ciò, il “venditore a distanza” che in questo caso coincide con il gestore della macchina deve garantire un’informazione completa su tutti i prodotti ivi contenuti, offrendo copia delle relative etichette in prossimità della macchina stessa

 

Coffee machine keypad
Per i prodotti sfusi è obbligatoria l’informazione in merito alla presenza di allergeni

2) Vendita di prodotti sfusi (caffè, tè, cappuccino, etc.). In questo caso, la principale novità introdotta dal regolamento (UE) 1169/2011 è l’introduzione del dovere imprescindibile e inderogabile d’informazione in merito alla presenza di allergeni nel prodotto venduto. Oltre alle notizie già previste come obbligatorie dalla previgente normativa nazionale (d.lgs. 109/92) per la vendita di alimenti e bevande non preconfezionati.

– Anche in questo caso, la responsabilità primaria ricade sul venditore e cioè sul gestore del distributore automatico.

 

La nostra squadra (FARE, Food & Agriculture Requirements, tech@foodagriculturerequirements.com) è sempre a disposizione per ogni consulenza utile al riguardo.

Dario Dongo

© Riproduzione riservata

Foto: iStockphoto.com

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Peppe
Peppe
7 Agosto 2014 17:13

Non si potrebbe obbligare i proprietari ad esporre le etichette? La stessa cosa per i banchi salumi, credo che le etichette dovrebbero essere ben esposte altrimenti i consumatori acquistano solo in base al prezzo.

Andrea R.
Andrea R.
9 Agosto 2014 10:38

Anche io sono d’accordo con le perplessità di Massimo, ma sfortunatamente l’art 14 paragrafo 3) cita: “Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.” E la lettera a) si riferisce proprio all’obbligatorietà di rendere disponibile l’etichetta prima della conclusione dell’acquisto.
Studiando il regolamento ho notato troppi “dovrebbe” e pochi fatti.

Cinzia
27 Agosto 2014 11:35

Buongiorno,

a questo proposito vi segnalo che noi di 10PIUSANO abbiamo introdotto da ormai 3 anni, un sistema di identificazione delle caratteristiche principali dei prodotti all’interno dei distributori automatici. parliamo di bollini colorati che rimandano ad una legenda, e che sono d’aiuto al consumatore per identificare velocemente e con sicurezza il prodotto che più si adatta alle sue esigenze (senza glutine, bio, senza zuccheri, vegan…).

vi invito a visionare il nostro sito e a contattarci per qualsiasi ulteriore info.

grazie, saluti

Cinzia De Paoli
Segreteria 10PIUSANO