animali, legge , allerta, alimentar

Art. 15 – Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura

1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici, o semiautomatici, o locali commerciali automatizzati, devono riportare le indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011.

2. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto la denominazione di vendita del prodotto finito e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

3. Nel caso di distribuzione di alimenti, sia preconfezionati che non preconfezionati, contenenti sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (UE) n.1169/2011, tali sostanze o prodotti devono figurare sul distributore per ciascun prodotto.

4. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

Art. 16 – Prodotti alimentari non preconfezionati

1. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 44 del regolamento (UE) n.1169/2011, il presente articolo si applica ai prodotti alimentari:

a)       non preconfezionati in quanto offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione;

b)       confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati;

c)       preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti “preincartati” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d).

2. Il termine “non preconfezionato” si applica agli alimenti che non ricadono nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n.1169/2011, con le ulteriori specificazioni di cui all’articolo 1, comma 3 del presente decreto.

3. I prodotti di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti, da tenere bene in vista e a disposizione dell’acquirente, sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

a)       la denominazione dell’alimento;

b)       l’elenco degli ingredienti. A tale obbligo si applicano le medesime deroghe previste per i prodotti preconfezionati agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n.1169/2011. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;

c)       le condizioni particolari di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, ove necessario;

d)       la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e)       il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f)        la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti ittici congelati glassati;

g)       le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n.1379/2013, per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura cui esso si applica;

h)       per gli alimenti diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al punto precedente, la designazione «decongelato», nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, salvo nei casi di deroga previsti dall’Allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) n.1169/2011 e salvo ulteriori disposizioni in materia previste dalla normativa dell’Unione Europea;

i)         eventuali altre indicazioni obbligatorie prescritte, per singole categorie di prodotti, dal regolamento (UE) n.1308/2013 e da ulteriore specifica normativa dell’Unione Europea e nazionale.

4. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere riportati in etichetta o sul preincarto le seguenti informazioni:

a)       la denominazione dell’alimento;

b)       la quantità netta;

c)       la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita;

d)       per i prodotti che utilizzano tecnologie conservative finalizzate a prolungarne la durata commerciale, quali il sottovuoto o l’atmosfera protettiva, purché realizzati nel punto vendita, anche le indicazioni del termine minimo di conservazione o della data di scadenza secondo le modalità di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n.1169/2011;

e)       l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, con le modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011.

5. In deroga al comma 3, lettera b), per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, nel rispetto delle condizioni di cui al DM 20 dicembre 1994. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011. In caso di ricorso alla presente deroga il cartello di cui al comma 3 dovrà riportare, se del caso, l’avviso che il prodotto contiene allergeni da consultare nell’apposito libro o registro.

6. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 3 può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

7. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti al consumatore a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 3 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate:

a)       la denominazione dell’alimento;

b)       l’elenco ingredienti comprensivo delle indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;

c)       il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 3, punto 3) del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n.1169/2011;

d)       l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, di cui all’articolo 13.

Tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.

 

Art. 16-bis – Indicazioni obbligatorie negli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività

1. L’indicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011 deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista, prima che l’alimento venga servito al consumatore finale dalle collettività, come definite all’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica.».

 

Art. 17 – Prodotti non destinati a essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività

1. I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2.

1. Ai prodotti alimentari preconfezionati di cui all’articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, si applicano le disposizioni ivi previste, nonché, quando obbligatoria, l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, con le modalità previste al precedente articolo 13.

2. I prodotti alimentari destinati alla fornitura di operatori alimentari e non destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività, come definite all’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011, riportano, sulla confezione o su un’etichetta ad esso apposta oppure sui documenti commerciali che li accompagnano o che sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna, le informazioni necessarie a soddisfare le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e comunque obbligatoriamente le seguenti informazioni:

e)       la denominazione dell’alimento;

f)        la quantità netta dell’alimento;

g)       l’elenco degli ingredienti comprensivo dell’indicazione delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;

h)       il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell’operatore del settore alimentare di cui di cui all’articolo 3, punto 3) del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n.1169/2011;

i)         l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, quando obbligatoria, con le modalità previste al precedente articolo 13.

3. Ai prodotti di cui al comma 1 e 2 non si applica l’obbligo di riportare le indicazioni in lingua italiana di cui al successivo articolo 17-bis.

 

Art. 17-bis – Requisiti linguistici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1169/2011

1. Le indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1169/2011.

2. I prodotti posti in vendita nella Regione Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Bolzano devono/possono riportare le indicazioni di etichettatura in entrambe le lingue ufficiali

 

Art. 18 – Sanzioni [sarà superato dal decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento]

1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.

2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.

3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

4-bis Nelle materie di propria competenza, spetta all’Ispettorato Centrale Repressione

Frodi l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

 

Art. 18-bis – Mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

 

Capo II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI

[dall.art.19 all’art.28 …omissis…] [sarà materia di approfondimento di altri provvedimenti normativi]

Art. 29 – Norme finali

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.

2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.322, nonché tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.

3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro della sanità.

3-bis. Abrogato [inefficace per effetto dell’applicazione dell’Allegato II del Regolamento “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”]

Art. 30 – Abrogato [inefficace in quanto assorbito e superato dall’articolo 54 del Regolamento “Disposizioni transitorie”]

ALLEGATI

Allegato 1 Abrogato

Allegato 2 Abrogato [allegati inefficaci in quanto assorbiti e superati rispettivamente dagli Allegati VII “Indicazione e designazione degli ingredienti”, III “Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari” e II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

 

DIRETTIVE ABROGATE CON IL REG. UE 1169/2011

 la direttiva 87/250/CEE della Commissione, relativa all’indicazione del titolo alcolometrico volumico nell’etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;

 la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

 la direttiva 1999/10/CE della Commissione, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 79/112/CE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari;

 la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

 la direttiva 2002/67/CE della Commissione, relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;

 la direttiva 2008/5/CE della Commissione, relativa alla specializzazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.

REGOLAMENTI MODIFICATI

 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

 Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze

 

Aurelio Trevisi 

 

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alessia
alessia
8 Dicembre 2014 19:08

Scusate……….. ma a cosa serve questo testo di legge monco in tantissime parti perchè superato dalla nuova normativa comunitaria?
Il Reg. 1169/11 è applicabile senza ulteriori testi di legge nazionali.
Che fine fanno invece tutte le varie circolari emesse nel tempo a corredo del vecchio 109/92?
Non era meglio che il legislatore italiano impiegasse risorse ad emettere linee guida applicative del Reg 1169/11 in tempo utile prima della effettiva entrata in vigore 13/12/2014?

matteo
matteo
Reply to  alessia
12 Dicembre 2014 07:46

Serve a dar lavoro agli avvocati, creando delle interpretazioni della norma come è stato sempre fatto! 🙂
Le linee guida applicative, per fortuna, verranno emesse nei primi mesi del 2015 dalla comunità europea dopo la consultazione pubblica che è in corso. Speriamo che almeno qui le associazioni di categoria si sveglino e diano i propri spunti costruttivi, non come per il 1169 in cui si sono messi a leggerlo ad una settimana dall’entrata in vigore, visto che era pubblicato dal 2011!

gualtiero casavola
gualtiero casavola
9 Dicembre 2014 15:41

leggendo la bozza, si sono dimenticati di inserire la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni nella ristorazione.
voluto o semplice errore?

angelo braga
angelo braga
Reply to  gualtiero casavola
17 Dicembre 2014 16:32

ma che insinuazioni….
Certo che e’ un errore.
What else ?

matteo
matteo
10 Dicembre 2014 08:57

articolo 11 abrogato = revisione del 109 INUTILE. complimenti!

alessia
alessia
12 Dicembre 2014 13:16

Matteo,
hai centrato in pieno ………… stiamo a vedere e continuiamo a rettificare le nostre etichette …..

Claudio
Claudio
13 Dicembre 2014 10:00

Chiedo scusa,
ma a mio modesto parere non si può fare un mix della norma europea con la norma italiana …
come dice giustamente Alessia il Reg. 1169/2011 è applicabile senza ulteriori testi di legge nazionali…

dovranno solo essere previste le relative sanzioni,
in quanto quelle del D.Lgs. 109/1992 non sono applicabili come si potrebbe pensare leggendo il mix che è stato fatto tra le due norme…

Le norme nazionali vengono disapplicate quando sono in contrasto con i Regolamenti europei … inoltre nel Regolamento 1169/2011 è chiaramente riportato che se uno stato vuole mantenere delle sue norme più specifiche (sempre che non contrastino con lo stesso Regolamento) deve comunicarlo alla UE… io ne dedurrei che il D.Lgs. 109/1992 viene completamente superato dal Reg. 1169/2011 e questo finchè l’Italia non produrrà norme a completamento dello stesso e non le comunicherà alla UE…
forse mi sbaglio, ma credo proprio sia così…
Saluti.
Claudio

angelo braga
angelo braga
Reply to  Claudio
17 Dicembre 2014 16:45

La UE ha stabilito una norma in forma di regolamento che in quanto tale e’ armoonizzata e direttamente applicabile nei confronti dei cittadini dell’Unione.
La norma nazionale in corso di rielaborazione (ex. D.Lgs. 109/92) va a dettare precetti relativamente a norme non armonizzate (lasciate appunto dalla UE a competenza dei singoli Stati) come ad esempio tutto cio’ che riguarda i prodotti sfusi.
Metter mano ai precetti normativi già armonizzati ex 1169 e’ soggetto a preventiva autorizzazione UE. Ergo, si volesse metter mano all’indicazione dello stabilimento di produzione (che diventerebbe una indicazione obbligatoria complementare), comporta proprio l’autorizzazione UE. La UE mai lo autorizzerà in virtu del fatto che cio’ comporterebbe ostacolo alla libera circolazione dei prodotto nel territorio dell’Unione.

alessia
alessia
13 Dicembre 2014 13:55

Ma qualcuno ha preso atto della nota emessa ieri dall Ministero dello Sviluppo Economico su varie tematiche in discussione e chiarisce come la necessità di risposte e chiarimenti dalla DG SANCO, in merito agli aspetti elencati, sia fondamentale per poter avere certezza giuridica nell’applicazione della norma. Attualmente il Ministero è al lavoro ad una circolare ponte che concorderà gli obblighi già attualmente definiti dal D.Lgs. 109/1992 e codificati analogamente nel reg. 1169/2011. Il testo definitivo della circolare ponte sarà pubblicato probabilmente lunedì o martedì.
Come possiamo modificare correttamente le etichette se ancora su tanti aspetti devono arrivare chiarimenti?

matteo
matteo
13 Dicembre 2014 17:55

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/food/consult_20150104_allergy-intolerance_en.htm
A parte il colpevole ritardo del ministero italiano che solo ora ha letto la norma, credo che possa continuare ad occuparsi di altro, in quanto le linee guida arriveranno dall’europa e probabilmente fatte bene. Mi preoccuperebbe il fatto che qualcuno ora emani delle linee guida frettolose ed approssimative che magari discordano da quelle di gennaio europee.
Poi, a mio avviso, la norma 1169 ha dato un radicale cambiamento al modo di pensare e di agire nei confronti della trasparenza ai consumatori, ma se viene letta, è chiara anche se migliorabile.
Sicuramente è scomoda a molti….

matteo
matteo
13 Dicembre 2014 17:58

NEGLI ALIMENTI VENDUTI O SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, NON SI PUO’ ESCLUDERE LA PRESENZA DELLE SEGUENTI SOSTANZE:

 Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
 Crostacei e prodotti a base di crostacei.
 Uova e prodotti a base di uova.
 Pesce e prodotti a base di pesce.
 Arachidi e prodotti a base di arachidi.
 Soia e prodotti a base di soia.
 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) .
 Frutta a guscio, vale a dire: mandorle , nocciole , noci , noci di acagiù , noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland.
 Sedano e prodotti a base di sedano.
 Senape e prodotti a base di senape.
 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg.
 Lupini e prodotti a base di lupini.
 Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Per altre informazioni chiedere al personale della ditta che è a Vostra disposizione.

antonio
antonio
Reply to  matteo
16 Dicembre 2014 10:16

Ah! …sarebbe questa la soluzione?
…molto poco pratica, sia per il ristoratore che per il consumatore!

matteo
matteo
Reply to  matteo
16 Dicembre 2014 14:51

Antonio… proposte?
Naturalmente:
1.si segnano solo gli allergeni potenzialmente presenti;
2. si evidenziano nel libro unico x ogni tipologia di alimento quelli sicuramente presenti

ASLP
ASLP
Reply to  matteo
17 Dicembre 2014 12:42

Esporre un avviso al consumatore con l’elenco dei 14 allergeni e barrare a fianco quelli che sono presenti nei vari menu/piatti.
E’ la soluzione migliore, regolare e di comunicazione corretta nei confronti del consumatore. Noi come consulenti abbiamo adottato questa linea.

matteo
matteo
Reply to  matteo
18 Dicembre 2014 14:23

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_it.pdf
Punto 2.5 Etichettatura degli allergeni [per gli alimenti non preimballati] (articolo 44)

Silvano
Silvano
15 Dicembre 2014 16:35

A parte che siamo nel campo delle ipotesi (il decreto non è ancora pubblicato), però quando si parla di allergeni nei prodotti sfusi/ristorazione perchè noi italiani dobbiamo essere i più bravi sulla carta per poi mantenere le norme inapplicate?
Forse copiare da quello che hanno già fatto in altri paesi europei (frase informativa generica stampata e informazioni dettagliate verbali) non sarebbe meglio? Poi ognuno sarà libero di dare anche maggiori informazioni.
E’ così semplice ed efficace ed è quello che già succede e dunque in ITALIA OVVIAMENTE NON SARA’ COSI’. MEGLIO NORME COMPLICATE E INAPPLICATE …..

matteo
matteo
Reply to  Silvano
16 Dicembre 2014 14:48

Non occorre un decreto, è un regolamento europeo. Si attendono linee guida i primi mesi del 2015.

antonio
antonio
Reply to  Silvano
16 Dicembre 2014 15:47

Perché tanta avversione per lo strumento del menù?
Vantaggi:
– informazione mirata dei reali ingredienti allergenici pietanza per pietanza
– scelta immediata della pietanza secondo le proprie esigenze, in totale riservatezza

gualtiero casavola
gualtiero casavola
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 14:29

sono curioso di sapere in base a quale passaggio, il reg. 1169 prevede l’indicazione degli allergeni nelle collettività (così definite dal regolamento 1169 quali attività di ristorazione, mense etc). Non liee guida, pareri illustri, circolari, etc., vorrei sapere dove è scritto nell’1169

angelo braga
angelo braga
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 16:07

Tiero credo che quando trattano di indicazione allergeni nella ristorazione facciano riferimento al testo del “nuovo” 109 (art. 16 bis – senza sanzioni) a progetto e non alle 1169. Bye.

matteo
matteo
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 18:13

Art. 44 comma 1-a che rimanda all’ art. 9 comma 1-c

gualtiero casavola
gualtiero casavola
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 18:34

Già Matteo, ma dove è scritto che le collettiva’ debbono dichiarare gli allergeni ai propri clienti? Io leggo che questo obbligo è per gli alimenti sfusi venduti e per gli alimenti forniti ALLE collettiva, non DALLE. E lo stesso concetto, identico, è espresso nella versione in inglese

matteo
matteo
Reply to  Silvano
19 Dicembre 2014 17:53

Articolo 44
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore
finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano im­
ballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o
preimballati per la vendita diretta…

Deve rispettare l’art.44 chi vende al consumatore finale comprese naturalmente le “collettività (vedi definizione 1169)” e il grossista che vende alle “collettività” alimenti sfusi.

gualtiero casavola
gualtiero casavola
Reply to  Silvano
22 Dicembre 2014 13:47

è quel “naturalmente” che mi sfugge, dato che le collettività NON vendono (nel senso stretto del termine, ma, come definito dal reg.1169: “d) “collettività”: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;”

come vedi preparano alimenti, nel quadro di un’attività imprenditoriale, in una struttura dove l’alimento è consumato sul posto. Ricadono nell’art. 44 solo chi fa da asporto

matt
matt
16 Dicembre 2014 15:56

Io sono a dir poco imbestialito, ho ricevuto una comunicazione che le associazioni di categoria si sono messe a discutere, l’8/12/2014, sulla riformulazione del 109/92.
vi riporto le mie considerazioni alla luce di tutti i commenti precedenti e del titolo dell’articolo:

1) il regolamento è del 2011 ed è stato sicuramente emesso in forma di bozza già dal 2010 quindi perché sedersi l’8/12/14, giorno in cui “Le
associazioni hanno iniziato a esaminarlo e riformularlo (il 109)”.

2) come fai ad ad andare a Roma o Bruxelles per “avanzare una richiesta ufficiale di considerare come periodo transitorio almeno tutto il 2015”, sembra che sia questo quello che faranno i nostri governanti

3) la CE emette dei Regolamenti proprio perché tale forma legislativa è applicabile subito e in toto da tutti gli stati membri a differenza per esempio delle direttive. In più ti danno 3 anni (5 per i valori nutrizionali) per leggerlo e ti metti ora a piangere perché la norma ti penalizza (quanto poi?) e dal 13/12/2014 con il tuo amato 109/92 ti ci pulisci il —-? faccio presente che il 1169 ha attinto a piene mani dal 109/92 proprio perché era ben fatto e strutturato. ora per incompetenza di alcuni rimaniamo indietro quando sapevamo 3 anni fa che il 109 doveva andare a morire altro che riformulato!
leggete qua: https://www.dropbox.com/s/sc0ak23zdit5gur/1.%202014.12.11_Nota%20associazioni%20su%20disposiz.%20in%20interpretaz..pdf?dl=0

fate voi…

matteo
matteo
16 Dicembre 2014 18:37

Libro unico degli ingredienti o menù come va meglio il dettagliante/ristoratore.
NB: molto costruttivo questo dibattito. Grazie.

Roberto
Roberto
17 Dicembre 2014 07:55

Art.5 : rigurgito di cartello unico! Dopo l’incredibile esperienza di tale strumento diffuso dalle associazioni di categoria(Confcommercio, Confesercenti etc.) che fornivano banali prestampati, come può essere ancora possibile che se ne parli se non in termini di abrogazione?

angelo braga
angelo braga
18 Dicembre 2014 13:03

Ove la proposta di D.Lgs. 109 nella versione rielaborata diventasse norma nazionale: l’indicazione degli ingredienti allergeni per le attività di ristorazione potrebbe essere proposta nella forma di seguito descritta (propongo la sperimentazione al padiglione Italia Expo di Milano).
Nel menu’ vengono tradizionalmente riportate informazioni di carattere generale pertinenti l’alimento (generalmente di carattere meramente descrittivo) proposto anche con nomi di fantasia,
es: focaccia prosciutto cotto e mozzarella, salsa rosa.
es. tramezzino sfizioso.
ss. pizzetta nostrana
Si potrà certamente continuare ad utilizzare tale modo descrittivo dell’alimento proposto INTEGRATO dalle informazioni pertinenti l’eventuale presenza di ingredienti allergenici.
Se gli ingredienti allergenici non ci sono, non va aggiunto nulla…………
Cio’ implica una perfetta conoscenza degli ingredienti impiegati nella preparazioni di un alimento non tralasciando gli ingredienti che costituiscono ingredienti composti.
Quindi va posta particolare attenzione nell’elaborazione delle informazioni pertinenti preparazioni costituite anche da ingredienti composti.
Es.: la “salsa rosa” e’ un ingrediente composto e sul vasetto ci stanno scritti gli ingredienti semplici che lo costituiscono, tra cui probabilmente il pesce, il pesce e’ un allergene quindi nel menu’, per “il tramezzino rosa” si dovrà specificare: allergeni: pesce, (essendo una salsa probabile ci sia anche l’uovo, forse latte), il pane del tramezzino sarà di farina di grano quindi cereale contenente glutine…..
Non e’ necessario specificare tutti gli ingredienti che compongono l’alimento (queste info possa darle vebalmente) mentre e’ sempre obbligatorio specificare PER ISCRITTO la presenza di un INGREDIENTE ALLERGENICO.

L’aspetto grafico e’ importante perche’ al di là degli obblighi normativi pertinenti l’informazione del consumatore che deve essere chiara e trasparente e’ altrettanto opportuno esporre le informazione senza esaltarle eccessivamente creando timori inutili nei confronti delle clientela e soprattutto nei confronti di coloro che allergici non sono.

Io farei un menu a libretto caratterizzato da due sezioni:
nella prima si indicano le consuete informazioni generali che caratterizzano ogni preparazione proposta al consumo (con le tradizionali informazioni di prezzo….):
pizzetta al prosciutto… 50 €
tramezzino fantasia… 30 €
focaccia nostrana… 32 €
Nella seconda sezione ben titolata: gli ingredienti allergenici…. per ogni preparazione proposta al consumo viene specificata la presenza degli ingredienti allergenici, es.
pizzetta al prosciutto… (cereali contenenti glutine, ecc.. ecc.)
tramezzino fantasia… (cereali contenenti glutine, uova, latte, semi di sesamo, ecc.. ecc.)

Trattandosi in genere di attività (bar – ristoranti) con preparazioni effettuate in un unico locale e con la medesima attrezzature non si possono escludere (ANZI E’ SICURO CHE SI VERIFICHINO) contaminazioni crociate (contaminazioni) ovvero la presenza accidentale di sostanze allergeniche non previste anche su alimenti ove tali ingredienti allergenici non sono impiegati. Per cui nella sezione due, sotto il titolo ingredienti allergenici specificare anche la dizione, PREPARAZIONI EFFETTUATE NELLA STESSA CUCINA OVE VENGONO PREPARATI ANCHE ALIMENTI CONTENENTI: (SPECIFICARE L’ELENCO DI TUTTI GLI ALLERGENI).
Il Regolamento UE non prende in considerazione le contaminazioni accidentali ma gli ingredienti, le sostanze, i coadiuvanti ecc…. In questo caso non si tratta di ingredienti ma di “semplici” contaminazioni che fuori e oltre gli oneri stabiliti dalla norma debbono essere gestiti ed evitati con le norme di igiene 852 e analoghe (impossibile gestirli nelle cucine dei ristoranti) . Trascrivere questa ulteriore indicazione, se pur non obbligatoria o vincolante (preparazioni effettuate nella stessa cucina, ecc. ecc.) ha un significato SEMPLICEMENTE DI AUTOTUTELA (comunque legittimo).

OKKIO ai prodotti che potrebbero passare inosservati: es i vini (praticamente tutti contenenti solfiti) o altre bevande di vario genere. Se ti porto al tavolo la bottiglia intera, l’informazione e’ già presente sull’etichetta quindi non devo aggiungere altro, ma se ti porto il bicchiere di vino, l’informazione e’ necessario che te la fornisca. Proprio per le bevande somministrate previa spillatura – mescita le informazioni le specificherei (oltre che nel menu sopra descritto) anche su un cartello unico esposto nell’area bar….

matteo
matteo
Reply to  angelo braga
18 Dicembre 2014 18:03

Condivido.
L’unico dubbio, se ho ben capito quanto sopra esposto,è che secondo me NON è sufficiente mettere “tramezzino sfizioso + solo elenco ingredienti allergeni” in quanto bisogna soddisfare per intero il Decr. MININDUSTRIA 20.12.94 Art. 2 “La lista degli ingredienti ed il relativo ordine ponderale decrescente sono indicativi; spetta al venditore stabilire la lista ed il relativo ordine, riferito ai gruppi di prodotti indicati sullo schema di cartello unico, di cui agli allegati, eventualmente adattato alla propria produzione, cancellando gli ingredienti non utilizzati ed aggiungendo gli altri utilizzati.”
A proposito… come siamo messi con l’ Expo ? Manca poco…

angelo braga
angelo braga
19 Dicembre 2014 11:36

Qualora il nuovo 109 fosse veramente approvato nel testo proposto:
l’art. 16 si applica ai prodotti alimentari non preconfezionati DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE E DESTINATI ALLE COLLETTIVITA’ (e qui compaiono tette le info che caratterizzano l’alimento stabilite dallo stesso art. 16) – lo scopo e’ proprio quello di informare i destinatari dei prodotti circa le qualità del prodotto (tra cui l’elenco degli ingredienti)
l’art. 16 BIS si applica nei confronti delle collettività (bar, ristoranti, mense ospadeliera ecc.) che forniscono – somministrano alimenti al consumatore finale (e qui l’obbligo di legge sarà quello di indicare SOLO ingredienti allergenici) – qui la finalità e’ quelle di informare il consumatore circa la presenza nell’alimento degli INGREDIENTI ALLERGENICI. Se poi il ristoratore vuole informare il cliente di tutti gli ingredienti utilizzati (tra cui gli allergenici) buon per lui, male non fa.

angelo
angelo
22 Dicembre 2014 09:11

…sarebbe semplice , a esempio , menù : omelette con pancetta e quindi da una parte scrivere ALLERGENE e dalla parte a destra scrivere OMELETTE , pancetta …articolo 21 direttiva europea 1169/2011 si legge …carattere…per esempio per dimensioni…
Questo o potrebbe fare comprendere o potrebbe fare capire al cliente finale ciò che si scrive e ciò che si comunica al fine di evitare i soliti drammi ( è già successo anche prima di questa direttiva ) di clienti che non sanno di essere allergici alle uova , grazie.

matteo
matteo
Reply to  angelo
22 Dicembre 2014 16:31

Un po’ complesso x un ristoratore. E’ sufficiente, nei menù che già hanno, sottolineare gli ingredienti con allergeni (anche se si rischia di avere l’80% di ingredienti sotolineati).
Bisogna anche non dar troppa enfasi a questi allergeni x le persone che non sono allergiche, altrimenti invece di mangiare in una trattoria tipica casalinga… pensiamo di mangiare nella mensa dell’ospedale 🙂
.

angelo braga
angelo braga
22 Dicembre 2014 16:54

Per le omelette: e’ necessario specificare nel menù (o con altri metodi) – indicando l’ingrediente allergene “UOVA” e gli altri eventualmente presenti.
Sulla leggibilità , dimensioni carattere, ecc. ecc. ex. art 21 del Regolamento NON RIGUARDA LE PREPARAZIONI OFFERTE DELLE COLLETTIVITA’ RISTORANTI ECC. (normate dal futuro art. 16 bis del futuro D.Lgs. 109).

Con l’occasione Buona Natale a tutti i lettori. Per le festività dedichiamoci al contenuto tralasciando un pochino le etichette.