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Riportiamo un articolo di Alberto Grimelli di Teatro Naturale sulle attribuzioni agli ispettori della Repressione frodi, derivanti dall’ultima legge di bilancio.

Le sanzioni amministrative andranno nelle tasche degli ispettori della Repressione frodi. L’ultima legge di bilancio prevede che le multe per violazione del regolamento 1169/2011, nella misura massima del 15%, serviranno a incrementare la retribuzione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Icqrf. Un conflitto di interessi su cui dovranno intervenire i tribunali.

Lo stipendio di dirigenti e ispettori della Repressione frodi aumenterà tante più multe faranno. Una parte dei fondi delle sanzioni amministrative, anche contestate da altri organi di controllo e dalla polizia giudiziaria, andrà all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell’Icqrf. Il limite di aumento annuo dello stipendio, stabilito per legge, è il 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività, tale limite verrà comunque stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nell’ultima legge di bilancio infatti si legge:

All’articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione dell’Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

analisi olioGià precedentemente una parte dei proventi delle sanzioni amministrative andava alla Repressione frodi per iniziative di formazione. Oggi, però, tale quota viene assegnata direttamente agli stipendi.

Attribuzioni

La Repressione frodi è autorità di controllo amministrativo per il comparto agroalimentare. Tra i suoi compiti a livello nazionale ci sono:

– prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l’agricoltura;

– vigilanza sulle produzioni di qualità registrata (DOP, IGP, Bio, …);

– contrasto dell’irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e sanzioni per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali.

Gli ispettori della Repressione frodi dunque possono verificare e controllare le aziende agroalimentari e contestare violazioni amministrative, elevando sanzioni.

In base all’articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, all’Icqrf spetta anche il compito di irrogare le sanzioni elevate sulla base del regolamento comunitario 1169/2011. Ovvero una volta ricevuto il verbale di contestazione, spetta proprio all’Icqrf esaminare le eventuali controdeduzioni dell’azienda e decidere se irrogare o meno la sanzione. Si tratta di un ruolo giudicante di primo livello che, fino all’emanazione del decreto legislativo in questione, competeva alle Regioni. Quindi la Repressione frodi ha un duplice ruolo in commedia: quello di controllo e quello giudicante.

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Controllori e giudici allo stesso tempo con aumento di stipendio correlato all’importo della multa

La diffida e il margine di discrezionalità

Il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, poi convertito in legge, ha istituito la diffida. Con questa norma è prevista la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e a elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.

Il margine di discrezionalità dell’organo di controllo sta proprio nel valutare la “lieve entità” e la “sanabilità”.

Nella circolare della stessa Icqrf del 2 luglio 2014, a proposito della “lieve entità” viene indicato che “nel concetto di lieve entità” rientrano “le violazioni di carattere formale, che non determinano effetti economici di particolare rilevanza”. E anche che “nei casi più complessi occorrerà un’analisi più approfondita relativa alla singola fattispecie.” Per quanto riguarda la sanabilità si afferma che “la sua concreta applicazione resta comunque legata a una valutazione che dovrà necessariamente essere fatta caso per caso, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all’effettiva possibilità di regolarizzare l’infrazione commessa”.

È quindi evidente l’elevato grado di discrezionalità previsto dalla norma e dalla circolare dell’Icqrf.

controllori

Le conclusioni

Abbiamo quindi un organo dello Stato, l’Icqrf, che, almeno per quanto riguarda il regolamento 1169/2011, legge comunitaria che riguarda l’etichettatura di tutti i prodotti alimentari, può eseguire accertamenti e contestare sanzioni.

Lo stesso Icqrf, una volta ricevuto i verbali, decide sulla irrogazione effettiva della sanzione oppure sull’utilizzo della diffida, con ampio margine di discrezionalità.

Infine il personale dell’Icqrf beneficerà di una parte dei proventi delle sanzioni, che serviranno all’aumento del proprio stipendio.

Un simile combinato disposto rischia di generare sfiducia nei confronti degli organi dello Stato, visti come esattori e non come tutori della legalità. Diventerà legittimo, da parte dell’azienda agricola o alimentare, pensare che lo zelo nei controlli da parte del funzionario dell’Icqrf non sia frutto di professionalità e senso del dovere, ma di semplice interesse privato.

Appare quindi evidente che il combinato disposto della normativa crea un enorme conflitto di interessi che, ne siamo sicuri, interesserà i tribunali italiani.

Alberto GrimelliTeatro Naturale

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Cristian
Cristian
17 Gennaio 2019 13:07

Purtroppo quello che era stato promosso dalla politica e dagli alti vertici dell’ICQRF come il decreto (231/17) che avrebbe reso uniforme l’applicazione del Regolamento 1169 su tutto il territorio nazionale, si è e si sta rilevando, una violazione dei elementari diritti, diritti fondanti sanciti dalla nostra Costituzione e valori imprescindibili di ogni società civile in genere.
La violazione del principio di terzietà e di corretta ripartizione delle competente, in questo caso assegnate ad un unico soggetto, è il peccato originale da cui poi deriva tutto il resto.

Osvaldo F.
Osvaldo F.
17 Gennaio 2019 13:46

Va detto che questa cosa di parte delle multe che vanno a chi le fa credo sia piuttosto diffuso, specie negli ultimi anni dove si è sopperito alla carenza di fondi pubblici con questo sistema che di fatto integra il normale stipendio. Di sicuro non va tanto bene, e specialmente la parte che assegna allo stesso ente di controllo il ruolo di valutare i ricorsi, è assai discutibile (va anche ricordato che da quello che mi capita di leggere, stiamo parlando di multe spesso di importo significativo, e anche provvedimenti accessori alle multe possono essere pesanti). Sebbene credo sia sempre previsto un grado ulteriore (tipo giudice di pace o giustizia ordinaria, forse il TAR). Certamente sarebbe buona cosa evitare sempre di creare situazioni di conflitto d’interesse

D
D
Reply to  Osvaldo F.
29 Gennaio 2019 13:11

In realtà non è così diffuso, anzi. Forse in passato, ma poi eliminato in diversi casi (es. comuni).

Inoltre qui stiamo parlando di personale ministeriale che ha un contratto più che dignitoso e a cui ora questa norma aggiunge un extra legato agli incassi (derivanti anche dal lavoro di altri organi di controllo che quindi, mentre lavorano per la tutela del consumatore, lavorano di fatto anche per aumentare lo stipendio ad altri dipendenti pubblici che svolgono I medesimi compiti). Quantomeno iniquo.

ezio
ezio
18 Gennaio 2019 11:41

Questa del premio di produzione a chi controlla e sanziona è una vera e propria norma illegittima che trasforma i controllori in esattori feudali, quindi la disamina e le conclusioni di Alberto Grimelli sono assolutamente condivisibili.
Se è sacrosanto un efficace e puntuale controllo, senza troppa tolleranza per chi lucra o non sa gestire alimenti, è altrettanto ovvio che il controllore non può intascare parte dell’ammenda direttamente comminata.
Ricordo casi analoghi di cronaca anche nella gestione delle ammende dei vigili urbani di qualche amministrazione comunale, con relativo premio di produzione sull’incasso delle multe elevate, oppure a società private di gestione di autovelox con relativa provvigione proporzionale alle infrazioni rilevate.
Purtroppo come indica Osvaldo, eventuali e possibili soprusi dovranno essere gestiti in giudizio dopo opposizione, con tempi e costi indefiniti.
Il premio di produzione va riservato per principio a chi produce e non certamente a chi esercita autorità di controllo.

Simona
Simona
18 Gennaio 2019 18:14

Mamma mia che brutte notizie. Come ben descritto, questo riguarda l icqrf, non gli altri organi pubblici che controllano gli alimenti ed emettono sanzioni

CARUSO Giovanni
CARUSO Giovanni
22 Gennaio 2019 11:08

Scusate ma analoga situazione, che si protrae da anni, riguarda le ASL. Infatti i vari servizi, SIAN, SER, VET, etc, eseguono i controlli nelle aziende, elevano le contravvenzioni e, in caso di ricorso da parte del contravventore, ai sensi dell’art. 18 l. 689/1981, è la stessa ASL, alla quale vanno i proventi, che è organo giudicante. Solo in rarissimi casi sono considerati gli scritti difensivi dei contravventori. La quasi totalità dei procedimenti amministrativi si conclude con l’emissione di ordinanza ingiunzione, ma badate non applicando il minimo della sanzione, ma il terzo del massimo. Solo in qualche caso viene applicata da parte degli operatori, la norma che prevede l’imposizione di prescrizioni, con un congruo termine di tempo per risanare le deviazioni riscontrate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punibile come previsto (art. 6 d.lgs 193/2007). Spesso, i verbali sanzionatori vengono notificati quando ormai le carenze sono state risanate………

Giorgio Ferrara
Giorgio Ferrara
Reply to  CARUSO Giovanni
29 Gennaio 2019 10:51

Gentile Giovanni. Sono un Tecnico ASL Servizio SIAN e confermo la Sua citazione sulle leggi relative. Aggiungo però che in prima analisi di prescrizioni (art. 54 Reg. CE 882/2004) per la rimozione delle carenze dell’OSA, cui viene assegnato un lasso di tempo per l’eliminazione, Se non ottempera si procede ad elevare il verbale di sanzione amministrativa, che nelle attuali normative, il terzo del massimo quasi sempre corrisponde al doppio del minimo quindi pari cifra, invece, in caso di risoluzione delle stesse carenze viene redatto altro verbale di risoluzione e chiusura della pratica senza elevare alcuna sanzione amministrativa.

D
D
29 Gennaio 2019 11:45

“…Una parte dei fondi delle sanzioni amministrative, anche contestate da altri organi di controllo e dalla polizia giudiziaria, andrà all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell’Icqrf…”.

Questo è molto discutibile, anche perché gli altri Organi di controllo, anche locali, impiegano tempo e risorse per regolare il commercio e quindi, mentre lavorano per perseguire la tutela del consumatore, si trovano a lavorare per garantire condizioni migliori al personale ministeriale dello Stato (non si capisce proprio perché gli altri lavoratori siano figli di un Dio minore).

Se questa è una delle conseguenze inattese della riforma promossa dal Governo Renzi, dal Ministro Martina e dal PD, forse è giusto riflettere almeno su 2 punti:

1. Visto che l’ICQRF-MIPAF incassa, perché non si occupa di approntare i registri delle diffide e di metterli a disposizione degli altri organi di controllo?

2. Quante, ad oggi, sono le diffide a cui non corrispondono introiti per l’ICQRF? E quante, complessivamente, le sanzioni contestate immediatamente? E che differenza c’è tra il numero di violazioni in materia di etichettatura accertate oggi e prima della riforma? E se per caso le diffide stentano a decollare, perché gli organi di controllo si “orientano” verso la non sanabilità della violazione?