L’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea (Food & Veterinary Office, Fvo), che ha l’incarico di verificare l’efficacia dei controlli sanitari eseguiti nei 27 Paesi membri dalle rispettive autorità (e quindi “controlla i controllori”, reg. CE 882/04), ha pubblicato tre rapporti di ispezione nei quali si conferma l’efficacia del sistema italiano di garanzia della filiera alimentare.

Il primo rapporto riferisce l’esito di un’ispezione condotta dal Fvo in Italia nel settembre 2010 per accertare la corretta attuazione dei controlli sulle importazioni di alimenti di origine non animale[4] (con particolare attenzione alle derrate che la Ce stima a rischio[5]) e ai pericoli di contaminazione da aflatossine[6]. I sopralluoghi sono stati eseguiti nel laboratorio dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) di Livorno, negli uffici doganali e Usmaf (porto di Napoli) e presso un importatore di spezie a Livorno.

Le procedure di controllo sulle importazioni sono risultate conformi con la legislazione europea e con le procedure di notifica stabilite nel sistema Rasff (Rapid Alert System for Food and Feed). Anche per quanto riguarda le aflatossine.

Le uniche note attengono alla frequenza dei campionamenti di tre materie prime agricole a rischio (spezie importate dall’India, peperoncino e prodotti a base di peperoncino da Paesi terzi, verdure dalla Turchia) e al rispetto da parte degli importatori delle procedure di notifica preventiva dei carichi in arrivo.

Il secondo rapporto illustra l’esito dell’ispezione condotta dal Fvo in Italia in ottobre 2010 su additivi alimentari,[1] materiali a contatto con gli alimenti,[2] igiene degli alimenti in ogni fase della lavorazione e distribuzione,[3] etichettatura degli allergeni. Il Fvo ha espresso giudizio positivo sui laboratori dell’Izs (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Piemonte, per quanto riguarda strumentazioni e preparazione del personale.

Il personale ispettivo deve tuttavia approfondire la valutazione di buone prassi di lavorazione e procedure di autocontrollo (basate sull’Haccp, Hazard Analysis on Critical Control Points).

Il terzo rapporto riguarda un’ispezione condotta dal Fvo a novembre scorso per valutare la conformità ai requisiti Ue dei controlli ufficiali sulle carni avicole. Sopralluoghi presso il laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, una fattoria e vari altri impianti.

Anche in questo caso si è attestato che il sistema dei controlli ufficiali in Italia copre l’intera catena di produzione degli alimenti ed è attuato sui tre livelli nazionale, regionale e locale.

Nelle tre regioni visitate, i controlli risultano essere effettuati con regolarità e addirittura con una frequenza eccessiva rispetto alla programmazione eseguita sulla base dei rischi. Tuttavia, l’audit team del Fvo ha annotato la carenza di attenzione degli ispettori verso strutture, attrezzature, buone prassi, materiali Haccp e campionamenti.

Dario Dongo

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[1] In particolare, reg. CE 1333/08, la trasposizione e attuazione degli allegati alle Direttive 94/35/CE, 94/36/CE 95/2/CE e la relativa legislazione concernente la purezza dei coloranti alimentari, dolcificanti e additivi alimentari

[2] In particolare, attuazione del reg. CE 1935/04 e la legislazione relativa con specifico riguardo alla pellicola di cellulosa rigenerata, materiali di plastica oggetti di ceramica e materiali e oggetti attivi e intelligenti a contatto col cibo

[3] Reg CE 852/04

[4] Reg. CE 669/09, “recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione”

[5] Reg. CE 1152/09 “che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE”

[6] Cfr. Reg. CE 178/02, art. 53 comma 1, lettera b, punto ii