Spettabile redazione, ho una domanda per l’avvocato Dongo che riguarda la vendita in molti negozi del pane nero al carbone vegetale. La legge prevede la possibilità di aggiungere il carbone vegetale negli sfarinati e nei prodotti da forno? Il prezzo è secondo me esagerato e non capisco il perché.
Grazie, Amelia
Risponde l’avvocato Dario Dongo
Il carbone vegetale è una forma di carbone finemente suddiviso, ottenuto mediante attivazione a vapore di materie prime di origine vegetale carbonizzate.
Il suo impiego nelle preparazioni alimentari si inquadra nell’ambito delle norme su additivi, aromi ed enzimi (reg. CE n. 1333/2008, reg. UE n. 1129/2011)! laddove il carbone vegetale è qualificato come colorante (E153) e se ne ammette sia la vendita diretta, sia l’utilizzo in diversi alimenti come i formaggi stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro, la pasta di pesce e crostacei, i crostacei precotti, il pesce affumicato e vari prodotti da forno.
Per quanto attiene i prodotti da forno, l’impiego del carbone vegetale non è ancora previsto per gli alimenti venduti con la denominazione “pane” bensì per i “sostitutivi del pane”, quali ad esempio grissini, cracker, gallette, friselle, pizze e schiacciate, taralli, fette biscottate, etc.
Il criterio d’impiego è quello del quantum satis, cioè “quanto basta”. Le uniche limitazioni sono quelle definite in termini generali per tutti gli additivi alimentari, vale a dire:
– la necessità tecnologica dell’utilizzatore (in questo caso connaturata all’impiego del colorante carbone vegetale in luogo di altri)
– un uso proporzionato, vale a dire nella misura necessaria a raggiungere la finalità (nel qual caso, di colorante naturale).
Per ulteriori approfondimenti, si veda l’articolo: “Carbone vegetale in pane e pizza. Ecco le regole”
* Commissione UE, “Prodotti da forno fini” (Guidance document describing the food categories in part E of Annex II to Regulation (EC) n.1333/08 on Food Additive), “This category covers sweet, salty and savoury products, including prepared doughs for their preparation, such as cookies, cakes, muffins, doughnuts, biscuits, rusks, cereal bars, pastries, pies, scones, cornets, wafers, crumpets, pancakes, gingerbread, éclairs, croissants, as well as unsweetened products such as crackers, crisp breads and bread substitutes. In this category a cracker is a dry biscuit (baked product based on cereal flour), e.g. soda crackers, rye crisps, matzot.”
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Mi pare che dal vostro articolo manchino queste informazioni importanti:
Il colorante E513 è proibito negli USA in quanto proviene da combustione ancora no sono chiari gli effetti
Essendo un colorante non è giustificato il prezzo esagerato applicati ai prodotti
Essendo aggiunto come colorante non ha alcun effetto curativo
Cordiali saluti
I costi sono dovuti al processo e alle analisi che si devono svolgere per sottostare ai requisiti di legge impostati per questa sostanza (per darle i crismi di un alimento sicuro) e immagino anche alla gestione in lavorazione di un prodotto che sporca il laboratorio innalzando i suddetti costi (va separato dalle preparazioni bianche).
Il fatto che sia anche un colorante non implica che possa perdere le proprietà benefiche, legate non al colore ma al fatto che per definizione è un adsorbente naturale.
Esso è E153, ammesso in CE e ben legiferato.
La risposta dell’Avvocato Dongo mi sembra esauriente.
Ma se il colorante E 153 è VIETATO nella produzione del PANE perchè le Autorità preposte e gli organi deputati alla verifica del rispetto della legislazione alimentare non intervengono? Questa problematica ha ormai assunto dimensioni tali da non poter più essere sottaciuta e non mi pare corretto che si debba sempre aspettare l’iniziativa di qualche magistrato sensibile alla problematica alimentare, purtroppo ormai così raro, per porvi rimedio.
L’argomento è molto interessante e la risposta del Dott. Dongo molto chiara. Il carbone vegetale NON può essere utilizzato come colorante nel pane. Esiste tuttavia, a mio avviso, la possibilità di by-passare l’ostacolo della normativa sugli additivi. Se infatti il carbone vegetale venisse impiegato come ingrediente caratterizzante (e non come additivo colorante) e se inserito in ricetta in quantità tali da poter vantare un beneficio per la salute, così come previsto dal Reg. 432/2012 (1 g su porzione), tale carbone vegetale uscirebbe dal campo di applicazione del Reg. 1333/2008 sugli additivi alimentari. Si insinua però il dubbio che tale prodotto finito debba notificarsi al Ministero della Salute come Alimento addizionato.
Grazie e saluti