Il cannabidiolo (Cbd) è uno dei principali componenti della canapa (Cannabis sativa), una pianta che ha avuto un ruolo centrale nella storia dell’uomo, grazie alla sua versatilità d’impiego. Viene coltivata da più di 10 mila anni a scopo alimentare, ma anche per ottenere fibre e stoppe e, ancora oggi, è apprezzata per la sua capacità di crescere velocemente senza l’ausilio di sostanze chimiche, di depurare i terreni su cui cresce e di catturare le emissioni di anidride carbonica. In più fornisce materia prima per diversi settori produttivi, dall’industria tessile ed edile a quella alimentare e farmaceutica.

Questa pianta, infatti, ancora al centro di controversie e polemiche per l’effetto stupefacente di alcuni suoi principi attivi (in particolare il delta-9-tetraidrocannabinolo o Thc), ha dimostrato di avere anche molti effetti benefici sulla salute, legati proprio al contenuto di cannabidiolo. Secondo diversi studi, tale composto è dotato di vere proprietà terapeutiche e agisce da “equilibratore” dell’organismo, esercitando un effetto positivo su infiammazioni, dolore cronico, nausea, disturbi del sonno, ansia, depressione, epilessia farmacoresistente e malattie degenerative. Il tutto senza lo svantaggio di causare effetti psicoattivi e psicotropi.

Cannabis, foglie fresche e infiorescenze essiccate
Nel 2017 un gruppo di esperti dell’Oms ha dichiarato che il Cbd non è pericoloso per gli esseri umani e nel 2020 è stato legittimato l’uso medico della cannabis

Nel novembre 2017 la Commissione di esperti di tossicodipendenza dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la non pericolosità del cannabidiolo per gli esseri umani. La pubblicazione, nel gennaio del 2019, di sei raccomandazioni dell’Oms relative alla cannabis ha convinto l’Onu a rimuovere la cannabis e la resina di cannabis dalle lista delle sostanze stupefacenti a rischio particolarmente forte di abuso, legittimandone (dal dicembre 2020) l’uso a scopo medico-scientifico e reintegrando l’applicazione dei cannabinoidi nella farmacopea. Per altri usi la cannabis resta invece classificata come “a rischio”, insieme a oppioidi, eroina, cocaina e a numerose sostanze di sintesi.

Sottraendo la produzione e l’utilizzo della cannabis al controllo internazionale per affidarli alla disciplina dei singoli Stati, la decisione dell’Onu ha fatto sì che ogni Paese stabilisse le proprie leggi e regole sull’uso del Cbd. In alcune nazioni questa sostanza resta completamente illegale, in altre è ammessa solo per scopi medici e solo se ottenuta da piante di Cannabis sativa che contengono meno dello 0,2% di Thc. Questa regola è valida per esempio in Italia, dove la regolamentazione dei preparati a base di cannabis è stata definita a livello nazionale con il decreto del 9 novembre 2015 e con la legge 242 del 2 dicembre 2016, ma esistono ancora disomogeneità nell’applicazione delle norme da parte delle singole Regioni (o addirittura delle Province).

Canapa in diverse forme: semi, farina, bevanda
Il focus si è spostato sulla possibilità di ammetterne l’uso alimentare, con l’entrata in commercio di prodotti che contengono Cbd: dalle farine all’olio

Il panorama normativo è insomma ancora poco chiaro e, per aggirare le restrizioni, il mercato continua a cercare forme alternative in cui proporre il cannabidiolo a chi intende farne uso. Di recente il focus si è spostato sulla possibilità di ammetterne l’uso alimentare, con l’entrata in commercio di diversi prodotti che lo contengono: dalle farine all’olio di semi di canapa, dalle caramelle ai biscotti, fino al miele, agli infusi, al caffè e persino ai condimenti per insalata. Con una sentenza del novembre 2020 la Commissione europea ha stabilito che il cannabidiolo puro può essere qualificato come alimento, purché soddisfi le condizioni previste dalla legislazione dell’Ue riguardante i nuovi alimenti, e che i prodotti con meno dello 0,2% di Thc, non devono essere sottoposti a controllo internazionale. Tuttavia, come per tutti gli alimenti di cui non è dimostrato un significativo consumo umano prima del 15 maggio 1997, il Cbd deve essere classificato come novel food e per la sua immissione sul mercato interno dell’Unione europea serve l’approvazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).

Nel corso degli studi condotti in laboratorio, il gruppo di esperti per i novel food e gli allergeni alimentari (Nda) dell’Efsa, ha identificato diversi potenziali rischi di tossicità legati all’assunzione di Cbd e ai suoi effetti negativi su fegato, tratto gastrointestinale, equilibrio endocrino, sistema nervoso e funzioni riproduttive negli animali. Quindi, in assenza di dati sufficienti relativi all’utilizzo del cannabidiolo negli esseri umani, ha concluso che attualmente la sicurezza del Cbd come alimento non può essere stabilita in maniera definitiva. Infatti, mentre nell’uso terapeutico gli eventuali effetti avversi sono tollerati se il beneficio supera l’effetto negativo, questo non è accettabile quando si considera lo stesso principio attivo come alimento. Per ottenere il via libera a questa applicazione serviranno ora altri studi e una maggiore quantità di dati. In Europa, insomma, la strada per una chiara regolamentazione della cannabis alimentare è ancora lunga.

© Riproduzione riservata; Foto: AdobeStock, Fotolia

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.

Dona ora

0 0 voti
Vota
2 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Catone
Catone
23 Luglio 2022 18:56

1. le province non hanno competenza in materia, quindi non è possibile che vi sia applicazione disomogenea tra regione e regione e addirittura tra province. Forse ci si confonde con le province autonome di Trento e Bolzano, che non sono province ma province autonome, che significa un’altra cosa. In estrema sintesi, la provincia è un ente locale di area vasta e un ente territoriale intermedio tra comune e regione. La provincia autonoma ha caratteristiche di ente territoriale intermedio tra comune e regione ma non è un ente locale, bensì un ente dotato di potestà legislativa, al pari delle regioni, così come stabilito dallo statuto di autonomi per il Trentino – Alto Adige, che è legge costituzionale. In altre parole, in Trentino – Alto Adige le funzioni che altrove sono svolte dalle regioni sono esercitate dalle due province autonome.
2. la Commissione europea non emette sentenze.

chiara
chiara
Reply to  Catone
25 Luglio 2022 15:27

L’applicazione disomogenea del decreto riguarda il trattamento dei preparati a base di cannabidiolo per quanto riguarda la prescrivibilità e la rimborsabilità. Questi aspetti infatti sono stabiliti a livello regionale e sono di competenza dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, tra i quali non c’è una linea di condotta uniforme sotto questo aspetto.

2. Giustamente la Commissione Europea non emette sentenze bensì pareri. L’emissione delle prime spetta infatti alla Corte di giustizia