Campagne di richiamo bibite gassate 179378515Pur essendo indiscutibile che la tutela della salute pubblica imponga l’osservanza rigorosa di una serie di cautele, vi sono situazioni obiettive in cui il rispetto della norma che vieta di commercializzare un prodotto che non sia stato previamente controllato non è in concreto esigibile o, quantomeno, non lo è con la medesima estensione. A questo proposito giova sottolineare che il c.d. “rischio zero” non esiste: per quanto infatti possa essere efficace il piano di autocontrollo, non si potrà mai avere la certezza al 100% di non porre in commercio prodotti alimentari irregolari. Infatti, anche utilizzando i più efficienti controlli, soprattutto nel caso della produzione di massa[6], può risultare impossibile la verifica di ogni singola unità del prodotto da immettere in commercio: va infatti tenuto conto che occorre comunque rispettare i termini di scadenza correlati alla natura dell’alimento e va inoltre considerato che ciò che è immune da vizi oggi, potrebbe non esserlo dopo un certo lasso di tempo. Il discorso vale in particolar modo per gli alimenti facilmente deperibili, ma si estende anche per quelle sostanze alimentari che possiedono specifiche caratteristiche organolettiche e altre qualità tipiche che potrebbero essere compromesse dalla necessità di eseguire minuziosi e continui controlli.

 

La definizione della responsabilità penale del rappresentante di un’impresa alimentare deve, dunque, misurarsi con la delineata difficoltà di rispettare, in ogni condizione, la regola del controllo preventivo degli alimenti. La ragione per la quale vengono addebitare responsabilità penali agli OSA in caso di attivazione di allerta risiede appunto su due ordini di motivi.

Il primo motivo è di ordine politico-criminale e in un certo senso già anticipato: le fattispecie di reato di cui alla Legge n. 283/62 essendo reati di pericolo intendono fornire una tutela preventiva al bene salute, andando a colpire fattispecie che ne possano compromettere in qualche modo la integrità. Secondo motivo è che, a seguito della depenalizzazione di una serie di reati, le fattispecie previste dall’art. 5 L. n. 283/62, sono diventate ancora di più il punto di riferimento “penale” per gli organi di controllo. Il che non dovrebbe poi sorprenderci più di tanto ove solo si rifletta che, nel nostro ordinamento processuale, questi controllori hanno anche la qualifica di organi di polizia giudiziaria e quindi, per formazione culturale e professionale, tendono a privilegiare questo ruolo a fronte e a discapito di quello, amministrativo, della “prevenzione.

 

ricotta tortaTornando al quesito di quale responsabilità deve rispondere l’OSA in caso di ritiro del prodotto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17549 del 25 marzo 2010 ha affermato che i reati in materia di alimenti sussistono anche quando sia avvenuto il ritiro del prodotto non in regola con le norme igienico-sanitarie, ma già preparati e distribuiti per il consumo, in quanto detti reati si perfezionano anche con la sola preparazione e distribuzione per il consumo.

Sulla stessa scia la Cassazione con sentenza n. 2991 del 05/12/2012, rigettando la prospettazione difensiva secondo la quale non sussisterebbe il reato (nella specie art. 5 lett. d) e g) della L.n. 283/1962 per presenza di listeria monocytogenes oltre i limiti legalmente consentiti in salsiccia di carne suina) perché non vi sarebbero state conseguenze per la salute della persona, in quanto la merce era stata venduta senza allarme e senza lamentele, ha confermato quanto già costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le fattispecie di reato previste dall’art. 5 L.n. 283/62 sono reati di pericolo e non di danno e si perfezionano, tra l’altro, anche con la sola preparazione o distribuzione per il consumo di alimenti contenenti sostanze nocive.

 

Se questo è il panorama della giurisprudenza italiana, quale valenza deve attribuirsi per es. al piano di autocontrollo? Un efficiente piano di autocontrollo può costituire una scriminante per  l’operatore del settore alimentare?

Nonostante qualche sporadica sentenza[7], la Cassazione con sentenza 5 aprile 2007, n. 19716, (inedita) ha affrontato la questione della validità del piano di autocontrollo dei prodotti alimentari in un caso in cui era stata accertata la presenza del batterio denominato Listeria monocytogenes in tramezzini al salmone posti in vendita. La sentenza invero si limita ad osservare che l’adottato piano di autocontrollo non era risultato idoneo ad escludere dalla vendita il prodotto contaminato, senza tuttavia indicare specifiche circostanze oggettive a fondamento del giudizio di insufficienza dei controlli attuati.

Con sentenza n. 25122 del 2.4.2008 la Cassazione penale è tornata nuovamente sul tema affermando che “la mera esistenza di un piano di autocontrollo non è sufficiente ad escludere la colpa del responsabile dell’impresa alimentare”. La Suprema Corte giunge ad affermare che proprio l’avere rinvenuto alimenti in cattivo stato di conservazione ovvero insudiciati o comunque in precarie condizioni igieniche (nel caso in esame si trattava di prodotti di pasticceria contaminati dal bacillo E. coli) è comprovante una cattiva osservanza del piano medesimo senza ulteriormente indugiare sull’idoneità o meno delle precauzioni poste in essere dall’imputato.

La Corte, con questa decisione, avrebbe di fatto “chiuso a qualsiasi ruolo scriminante dei piani di autocontrollo e affermato l’irrilevanza delle procedure di HACCP[8].  Ma un quadro del genere aprirebbe uno squarcio importante: se si affermasse il principio della inidoneità del piano HACCP ai fini dell’accertamento della penale responsabilità, quali stimoli avrebbe un OSA per applicare oculatamente un piano HACCP? atteso che al semplice accertamento di una non conformità conseguirebbe la sanzione penale?

0 0 voti
Vota
1 Commento
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Costante Pinelli
Costante Pinelli
14 Marzo 2014 10:45

Finalmente una trattazione completa, serena, onesta e coerente di un tema a me caro (come a tutti gli OSA) che periodicamente ripropongo da oltre 10 anni nelle sedi più disparate, compreso IL FATTO ALIMENTARE : l’ASSOLUTA NECESSITA’ dell’adeguamento dell’OBSOLETO articolo 5 della legge 283 ,tramite sua riscrittura nell’ambito di un TESTO UNICO, ai principi e dettami della MODERNA legislazione CE.
Ora si acceleri “a tutti i livelli ed in tutte le sedi, e con tutti gli strumenti utili” per convincere i(finora riluttanti) ministeri competenti, ascoltando finalmente i suggerimenti di chi opera giornalmente con tante difficoltà sul campo , affinché IN UN TEMPO DEFINITO venga steso ed approvato un TESTO LEGISLATIVO SEMPLICE E CHIARO che ridefinisca in chiave europea tutta la materia e fornisca sicurezza interpretativa al diritto alimentare