legge , allerta, alimentare 5 178710732Le campagne di richiamo dei prodotti alimentari sono un tema molto delicato che coinvolge aziende, istituzioni e consumatori. Il Fatto Alimentare dopo una campagna di sensibilizzazione che si è conclusa con la decisione di otto catene di supermercati di pubblicare in rete l’elenco dei prodotti richiamati dal mercato, ha avviato un dibattito  sulle criticità del sistema di allerta e sulle modalità di gestione dei ritiri e dei richiami da parte delle Asl, del Ministero della salute e dei magistrati. In queste pagine abbiamo esposto la posizione  del procuratore di Torino Raffaele Guariniello, e abbiamo ospitato un intervento di Fabrizio De Stefani, direttore veterinario ASL ed esperto in sicurezza e diritto alimentare che  pone l’accento su quale deve essere la soglia di pericolo da considerare  per cui diventa necessario  avvisare i consumatori.

Il nuovo intervento è quello dell’avvocato Giuseppe Giacovelli, esperto di diritto alimentare che propone una riflessione sul rapporto tra sistema di autocontrollo delle aziende,  modalità di azione delle autorità nazionali, approccio comunitario e la filosofia alla base della vigente legislazione igienico-sanitaria alimentare italiana.

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Il Reg. CE 178/02 che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione del settore, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e fissa procedure nel campo della sicurezza, ha inaugurato un processo di concentrazione della responsabilità in capo all’operatore del settore alimentare (di seguito OSA) per quanto attiene la sicurezza dei prodotti: difatti, spetta agli OSA garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, in quanto tali soggetti sono “in grado meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti”.

 

Le disposizioni  legislative prevedono un insieme di obblighi di conformità, tanto del prodotto quanto del processo produttivo, posti a tutela della salute pubblica e/o garanzia delle aspettative del consumatore. Gli obblighi imposti alle imprese dal Reg. CE 178/02 e sanzionati dalle legislazioni nazionali – in Italia dal D.Lgs. 190/06 – riguardano in particolare: l’obbligo di garantire che nelle imprese gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni sulla legislazione alimentare; l’obbligo della tracciabilità del prodotto alimentare, in funzione di un eventuale intervento delle autorità ove si accerti la pericolosità di un prodotto per la salute; l’obbligo di attivarsi per il ritiro dei prodotti a rischio che non si trovano più sotto il controllo immediato dell’imprenditore medesimo; l’obbligo dell’imprenditore di informare le autorità pubbliche ove ritenga o abbia motivo di ritenere che un alimento o mangime non sia conforme ai requisiti di sicurezza.

 

Primo tra gli obblighi incombenti sui produttori e distributori è proprio quello di garantire la conformità legale dei prodotti di cui essi fanno commercio.

All’interno di questo ampio dovere assume primaria importanza l’obbligo di immettere sul mercato solo “prodotti sicuri”, spettando ad essi garantire che gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione nelle diverse fasi. Il contenuto dell’obbligo di conformità qui in esame è da determinarsi avendo come riferimento i requisiti di sicurezza così come previsti dall’art. 14 del citato regolamento.

 

supermercato latte controlloNozione centrale per la nostra disamina è quella di alimento a rischio. Per determinare se un prodotto  è a rischio occorre prendere in considerazione: le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

 

A sua volta, la definizione di alimento a rischio si declina nelle due categorie: quella degli alimenti dannosi per la salute e quella costituita dagli alimenti inadatti al consumo umano.

Per determinare se un prodotto si deve considerare  dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue: non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine sulla salute della  persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; i probabili effetti tossici cumulativi; la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui  sia destinato ad essa.

Invece, per determinare se sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

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Costante Pinelli
Costante Pinelli
14 Marzo 2014 10:45

Finalmente una trattazione completa, serena, onesta e coerente di un tema a me caro (come a tutti gli OSA) che periodicamente ripropongo da oltre 10 anni nelle sedi più disparate, compreso IL FATTO ALIMENTARE : l’ASSOLUTA NECESSITA’ dell’adeguamento dell’OBSOLETO articolo 5 della legge 283 ,tramite sua riscrittura nell’ambito di un TESTO UNICO, ai principi e dettami della MODERNA legislazione CE.
Ora si acceleri “a tutti i livelli ed in tutte le sedi, e con tutti gli strumenti utili” per convincere i(finora riluttanti) ministeri competenti, ascoltando finalmente i suggerimenti di chi opera giornalmente con tante difficoltà sul campo , affinché IN UN TEMPO DEFINITO venga steso ed approvato un TESTO LEGISLATIVO SEMPLICE E CHIARO che ridefinisca in chiave europea tutta la materia e fornisca sicurezza interpretativa al diritto alimentare