Sono una tecnologa alimentare. Di recente la torrefazione Dersut ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto: “L’amico di ogni giorno. Più digeribile, meno caffeina“. La supposta digeribilità è dovuta secondo il produttore al minor contenuto di cere. Ho provato a cercare informazioni sul rapporto tra le cere corticali del chicco di caffè e l’apparato digerente, ma ho trovato ben poco.

Ho consultato il materiale dell’ INRAN, ma nei documenti le cere non vengono considerate. Due laboratori accreditati Sinal mi hanno risposto che la determinazione nel caffè è un’analisi che da molti anni è stata abbandonata, e che non ha molto senso effettuare.

Se la situazione è questa come è possibile dimostrare le affermazioni sulla digeribilità? Uno dei requisiti dei claims è che “non possono dare adito a dubbi sulla sicurezza eo sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti”. A mio parere, le informazioni di questo messaggio fanno apparire i caffè della concorrenza “pesanti” per la digestione. Cosa ne pensa?

(lettera firmata)

Ho appreso con una certa curiosità le virtù declamate dal Caffè Light Dersut. Sul sito della torrefazione si legge che «Le cere, sostanze presenti sulla parte corticale del chicco, possono causare disturbi digestivi in soggetti particolarmente sensibili e nei forti consumatori. Grazie al processo di rimozione, che utilizza un solvente esclusivamente organico che estrae anche parte della caffeina, si neutralizzano gli effetti delle cere e di alcuni aromi negativi quali il tricloroanisolo (responsabile dell’odore di muffa) e la geosmina (ha la particolarità di conferire un forte sentore di terra). Il prodotto trattato risulta così più digeribile è più leggero pur mantenendo inalterate le sue caratteristiche organolettiche e soprattutto conservando intatti l’aroma e il profumo».

È questa la premessa per promuovere il «Caffè Light, per non rinunciare al piacere quotidiano del caffè», precisando che «il contenuto in cera di questo prodotto non è superiore al 30% di quello originario».

Dal punto di vista normativo è opportuno riflettere su tre aspetti:

– Secondo l’interpretazione dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia, un’affermazione sulla digeribilità di un alimento basta a qualificare come health claim il messaggio. Inoltre, in questo caso, il caffè in oggetto viene presentato come più leggero rispetto agli altri: dunque, il cosiddetto “Regolamento claims” si applica.

– “Light”: il regolamento (CE) n. 1924/06 disciplina le condizioni di utilizzo delle sole indicazioni nutrizionali, tra queste  figurano nell’Allegato al regolamento, diciture come “leggero”, “light” e simili, che però si possono usare quando il prodotto ha un tenore ridotto di: calorie, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri, sodio e altri nutrienti. Nell’elenco però non ci sono le cere.

Anche il riferimento alla minore digeribilità, benché espresso in termini vaghi (“Le cere… possono causare disturbi digestivi”) va considerato alla luce di quanto stabilito nel regolamento “claims”. Ma, al di là della questione semantica sul linguaggio usato, sono prioritari i due aspetti sostanziali precedenti.

Quindi, l’azienda dovrebbe anzitutto riconsiderare l’utilizzo della dicitura “light”. Nell’ipotesi in cui disponga di fondati elementi scientifici a sostegno della “maggiore digeribilità” del proprio caffè de-cerato a confronto con il caffè ordinario, dovrà avviare una procedura di autorizzazione comunitaria ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del regolamento (CE) n. 1924/06. Esponendosi però al concreto rischio di contestazioni in sede autoregolamentare, amministrativa e giudiziaria.

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