acqua potabileL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 giugno 2021, il provvedimento  n. 153000 che sancisce un bonus del 50% a favore delle persone  intenzionate a installare in casa, in ufficio oppure nella propria attività commerciale un sistema di filtraggio, mineralizzazione dell’acqua, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate dagli acquedotti. Il provvedimento  è stato firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisce i criteri e le modalità di fruizione del bonus e definisce i modelli e i documenti che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. La prima finestra utile è quindi quella del  febbraio 2022 per inviare la documentazione con le somme sostenute nel 2021.

La legge di bilancio 2021, con l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua minerale in bottiglia di plastica che ci vede in testa alla classifica mondiale, ha previsto un credito d’imposta del 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, per gli acquisti sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto di queste apparecchiature di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua di rete. Ne potranno beneficiare oltre che i singoli cittadini anche gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

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La legge di bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta del 50% per chi installa sistemi di filtrazione per l’acqua potabile

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

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