Il secondo round della guerra dei biscotti finisce con una sconfitta per Barilla. Il Tribunale di Brescia, infatti, premia le aziende Tedesco e Sapori Artigianali, che avevano perso nel primo grado di giudizio (leggi qui il nostro articolo sulla sentenza a favore di Barilla).
L’inizio della vicenda risale al giugno 2023, quando l’azienda di Parma chiede al Tribunale di Brescia di vietare alla Tedesco e alla Sapori Artigianali la vendita di nove tipi di biscotti (Tondolotti, Amiconi, Raggi di Sole, Maramao, Armoniche, Gocciolotti, Cruschetti, Zuccheri, Tuorlini e Biscotti con cereali e frutta) oltre all’immediato ritiro dal commercio.
Le ragioni della vittoria di Barilla in primo grado
I motivi sono da ricercare nell’eccessiva somiglianza della forma con i biscotti Mulino Bianco denominati Macine, Abbracci, Campagnole, Molinetti, Galletti e Tarallucci, i Pan di Stelle, le Gocciole Pavesi, e Gran Cereale e i Gran Cereale Frutta. In altri termini Barilla afferma di essere titolare dei ‘marchi di forma’ dei biscotti (termine giuridico che indica la proprietà della forma dei biscotti e della confezione). Forte della registrazione, Barilla si sente in diritto di usare in esclusiva questi marchi, che invece sono imitati da aziende concorrenti come appunto la Tedesco e la Sapori Artigianali. Per capire meglio basta pensare alla bottiglia della Coca-Cola che, essendo registrata come marchio di forma può essere utilizzata solo dalla Coca-Cola.
Il secondo motivo addotto da Barilla per chiedere l’interruzione della produzione e della vendita è che i prodotti delle due aziende hanno un packaging troppo simile a quello dei biscotti Mulino Bianco. Questo fatto si configura come illecito concorrenziale, a causa dell’utilizzo di mezzi non conformi alla lealtà commerciale e dell’idoneità a danneggiare l’altrui azienda.
Il Giudice di primo grado, nel febbraio 2024, ha accolto una parte delle richieste Barilla e vietato la vendita dei prodotti Gocciolotti, Maramao e Amiconi perché ritenuti avere una forma troppo simile, in contraffazione dei biscotti Gocciole, Pan di Stelle e Abbracci. Il tribunale decide inoltre di vietare l’utilizzo delle confezioni dei biscotti Zuccheri, Cruschetti, Tondolotti, Raggi di Sole, Tuorlini e Armoniche in quanto troppo simili alle confezioni adottate dai corrispondenti biscotti Mulino Bianco. Tutte le parti hanno chiesto al Tribunale di riesaminare la questione ed hanno, quindi, proposto reclamo.
Il giudizio di secondo grado
Il ribaltone della vicenda giudiziaria è datato 18 marzo 2024, giorno in cui il Tribunale di Brescia respinge il reclamo della Barilla e accoglie le tesi della Tedesco e della Sapori Artigianali sulla base delle seguenti argomentazioni. Sulla questione dei marchi di forma, il Tribunale ha ritenuto che la sagoma e l’aspetto dei biscotti siano oramai volgarizzate, essendo largamente utilizzate da molti produttori. Per questo motivo non sono più in grado di suggerire al consumatore una certa origine (Mulino Bianco e altri marchi di Barilla) e, quindi, di svolgere la funzione distintiva propria del marchio.
La ‘volgarizzazione’
Il fenomeno della ‘volgarizzazione’ si verifica con maggiore frequenza sulle parole (in termini giuridici si parla di ‘marchi denominativi’). Il fenomeno della ‘volgarizzazione’ si verifica con maggiore frequenza sulle parole (in termini giuridici si parla di ‘marchi denominativi’). Per capire meglio basta pensare a parole come “cellophane” usato come sinonimo di pellicola sottile e trasparente o “biro” usato come sinonimo di penna a sfera. Il Tribunale di Brescia ha applicato il concetto della volgarizzazione anche alla forma dei biscotti. Tedesco è riuscita così a dimostrare che, per ogni tipo di biscotto per il quale Barilla chiedeva tutela, sono in vendita nei supermercati decine di prodotti con la medesima sagoma o aspetto analogo. In genere si tratta di prodotti firmati da catene di supermercati (Coop, Esselunga, Conad) o da altre aziende concorrenti (Balocco, Scotti, Campiello, Lazzaroni).
Quanto alla questione della confezione i Giudici hanno ritenuto che: “proprio a fronte del sovraffollamento del mercato di riferimento non vi siano, allo stato, sufficienti elementi per ritenere che il packaging di Tedesco oggetto di contestazione possa produrre non solo un effetto confusorio ma anche solo un effetto di agganciamento con il packaging di Barilla”. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi comuni alle confezioni delle due parti sono “ampiamente diffusi nel settore in quanto giustificati da ovvi insegnamenti di marketing e pertanto da ciò non si può desumere che essi siano idonei a richiamare il packaging Barilla.”
Rigettata anche l’urgenza
Il Tribunale ha argomentato il rigetto delle domande dell’azienda di Parma anche sulla base di un terzo argomento (sul quale il giudice di primo grado si era espresso in senso opposto). I giudici non hanno ritenuto valido il requisito di intervenire al più presto – come aveva chiesto Barilla – mediante un ‘procedimento di urgenza’. La procedura prevede infatti una maggiore rapidità nella decisione (si pensi che l’avvio della controversia davanti al tribunale era iniziata a fine giugno 2023 e che in nove mesi si sono svolti due gradi di giudizio) che trova una ragione quando vi siano motivi sufficientemente fondati. Nel caso in questione è stato dimostrato che Barilla era a conoscenza della presenza sul mercato dei biscotti ‘simili’ dal 2016, il che esclude – secondo il Tribunale – la sussistenza del requisito dell’urgenza.
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