Il Fattoalimentare.it ha a suo tempo segnalato la “bufala” sulle frodi alimentari relativa alla presunta abrogazione della legge 283/1962. Un giudice di Benevento aveva ritenuto che tale normativa – che, all’articolo 5, punisce con sanzione penale una serie di condotte illecite in materia alimentare, come la detenzione per la vendita di alimenti non idonei al consumo umano – dovesse intendersi abrogata per effetto della c.d. “legge sulla semplificazione legislativa”, e da ciò era sorto un confuso dibattito sui media nazionali. La Corte di Cassazione, dopo aver dissipato i primi dubbi al proposito, ha ancora una volta ribadito che la legge n. 283 del 1962 è tuttora in vigore.

La III Sezione Penale della Corte ha infatti stabilito in una recente decisione* che, pure a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della “legge di semplificazione legislativa” (legge 28 novembre 2005, n. 246 e suoi decreti legislativi di attuazione), non si è verificato alcun effetto abrogativo della c.d. “legge anti-frodi alimentari”.

La Corte ha perciò confermato la condanna del responsabile di un supermercato bergamasco per la cattiva conservazione di alimenti destinati all’immediato consumo, ma che erano stati congelati (si presume, in quanto invenduti) senza il rispetto delle procedure per la tutela della sicurezza dei consumatori.

Nell’occasione la Corte ha confermato la condanna dell’operatore anche per il delitto tentato di frode in commercio (articolo 515 codice penale), a fronte della ri-etichettatura delle carni con una data di scadenza diversa da quella definita in origine.

Il problema del ri-confezionamento delle carni presso gli esercizi di vendita è stato tra l’altro oggetto di recenti accertamenti dei Nas di Torino, che hanno accertato che “le tenere carni belle fresche, genuine, appena tagliate”,  all’interno di “impeccabili confezioni in polistirolo e cellophane”, erano in realtà “tagli risalenti sino a 4 giorni prima”.

Anche in questo caso gli investigatori hanno ipotizzato che le carni, già confezionate in precedenza e tuttavia invendute, fossero state ri-etichettate nel supermercato con il “fraudolento aggiornamento quotidiano della data di preincarto”.

Appare dunque opportuno focalizzare le ispezioni e i controlli verso gli esercizi della Grande Distribuzione Organizzata che manipolano e confezionano prodotti alimentari, con particolare attenzione a quelli di origine animale.

foto: Photos.com

(*) sentenza Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 9276 del 19 gennaio 2011 (depositata il 9 marzo 2011), http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/Cassazione/Cassazione_2011_n._9276.htm