Stavo rileggendo l’elenco degli allergeni elencati nel Regolamento UE N. 1169/2011/Allegato II e… mi è saltato nuovamente all’occhio un particolare che mi disturba e rischia, secondo me, di creare confusione all’esercente ma anche al piccolo produttore meno esperto… Mi riferisco al punto 8 di suddetto Regolamento al punto dove si parla della frutta a guscio.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
Pinoli e anacardi e cocco non sono forse anche loro da considerarsi frutta a guscio a rischio? C’è qualche ragione per cui ne sono esclusi? Magari ci sono altri prodotti che ora mi sfuggono o non conosco, ma… un elenco in questo caso o è esauriente ed esaustivo o è pericoloso.
Monica
Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare
L’elenco degli ingredienti allergenici allegato al Regolamento (UE) n. 1169/11 ha natura tassativa ed esaustiva. Vale a dire che l’obbligo di citazione specifica nelle etichette degli alimenti riguarda esclusivamente le sostanze indicate. Tra queste figurano gli anacardi – citati con la dicitura “noci di acagiù”, seguita dal nome della pianta “anacardium occidentale” – ma non il cocco, né i pinoli (1).
Non è il caso di fare confusione: tutte le sostanze riconducibili a questo elenco, laddove presenti anche solo in tracce o in forma derivata nell’alimento venduto o somministrato devono venire indicate con il loro nome specifico
:- sull’etichetta (vedi articolo) nel caso di alimenti preimballati e preincartati
– sul cartello di vendita (vedi articolo), o nel registro degli ingredienti, qualora gli alimenti siano venduti allo stato sfuso e/o somministrati al banco, o ancora
– sul menu, nell’ipotesi di servizio al tavolo come avviene nei ristoranti
L’informazione deve essere facilmente disponibile, chiara ed evidente (con un rilievo grafico rispetto ad altri ingredienti del prodotto eventualmente citati). Non si possono ammettere generalizzazioni – come “frutta con guscio”, in luogo della doverosa specificazione della natura dei frutti – né il ricorso a espressioni come “prodotto in uno stabilimento dove sono presenti/si utilizzano…” (2).
Le sostanze in grado di stimolare reazioni allergiche sono centinaia, basti pensare ad alcuni frutti come fragole o kiwi, e tuttavia il legislatore europeo ha deciso di limitare il dovere di informazione specifica a quelle di maggior rilievo dal punto di vista epidemiologico. È in ogni caso raccomandabile a tutti gli operatori “from the farm to the fork” di fare il possibile per garantire la massima trasparenza delle liste ingredienti. Ma la strada da fare in Italia è ancora molta, vista la quasi totale disapplicazione già delle regole in esame nei pubblici esercizi.
(1) Gli elenchi degli allergeni soggetti a etichettatura specifica variano, nelle diverse aree del pianeta, in relazione alla ricorrenza delle allergie alimentari ad alcune sostanze piuttosto che ad altre. I pinoli ad esempio, rientrano nell’elenco degli allergeni vigente in Brasile ma non in altre Nazioni
(2) Per aggiornamenti sul cosiddetto PAL (Precautionary Allergen Labelling), si veda articolo.
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade
Non capisco perchè non vengano inseriti nella lista degli allergeni (pur non essendo) fave e piselli, in grado di scatenare anemia nei soggetti affetti da favismo. Già le grandi catene di distribuzione, nonchè i mercati ortofrutticoli sono obbligati ad esporre il cartello con la dicitura “qui si vendono fave fresche”. Inoltre anche tracce di tali legumi sono in grado di scatenare anemia. Perchè non vengono mensionati?
In merito agli alimenti che possono provocare allergie o intolleranze si può discutere all’infinito, comunque penso che la cosa importante sia l’indicazione esatta di ogni prodotto posto in vendita, sfuso o confezionato, con l’elenco degli ingredienti, evidenziati o meno. Mi è capitato di leggere ad esempio di “armelline” (semi di noccioli di albicocche) utilizzate nella preparazione di amaretti e dolci in genere, evidenziate e denominate “MANDORLE DI ALBICOCCHE”. Non vorrei incorrere in errore, ma secondo me tale indicazione e denominazione non è esatta e tende ad indurre il consumatore in errore.
Gazie
Buongiorno e grazie per la precisazione, perché devo ammettere che non avevo collegato le noci di acagiù agli anacardi.
Così come La ringrazio per avermi ricordato che, in teoria, il produttore è tenuto a riportare in etichetta tutti gli ingredienti, allergeni o meno che siano, quindi anche i pinoli, la noce di cocco e via dicendo… Peccato che in pratica non succeda sempre: penso a certe confezioni di pesto dove ho ancora letto… può contenere frutta a guscio, quando invece era evidente che contenesse almeno i pinoli, forse gli anacardi…
E Lei ha ragione che non si possono elencare tutti i cibi a cui si potrebbe essere allergici… ma mi piacerebbe proprio sapere quali criteri guidano il Legislatore nel determinare quali allergeni prevedere e quali no… Ma temo che dovrò tenermi la curiosità.
Grazie e alla prossima… 😀