etichetta nutrizionale

 

etichetta nutrizionaleAbbiamo partecipato a un seminario sulla etichettatura tenuto da Dario Dongo e occupandoci di tale argomento avremmo bisogno, se possibile, di avere dei chiarimenti in merito ad alcune novità introdotte con il nuovo Regolamento 1169/2011. Nello specifico avremmo bisogno di capire quali siano le informazioni obbligatorie da apporre sull’imballaggio esterno o sull’etichetta dei prodotti forniti alla GDO (forme di formaggi da 1kg, ricotta confezionata in vaschetta, mozzarelle incartate confezionate in vaschetta es. 10x100g, salse in vaschetta da 1kg) e che vengono successivamente venduti al consumatore finale previo porzionamento da parte del banconista (in presenza dell’acquirente o meno).

Per i prodotti menzionati sopra vorremmo sapere se è obbligatorio indicare sull’imballaggio o sull’etichetta le informazioni previste per il preimballato (ossia una unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettività). In particolare la nostra domanda si riferisce all’obbligatorietà o meno di inserire la tabella nutrizionale su quei prodotti che non arrivano tal quali al consumatore finale. La dichiarazione nutrizionale può infatti essere fornita separatamente alla GDO, ad esempio inviando la scheda tecnica di prodotto, oppure va indicata in etichetta come se si trattasse di un preimballo?

imballaggio 176640568
La provenienza va sempe indicata in etichetta

Inoltre il Regolamento 1169/2011 non prevede l’indicazione obbligatoria della Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Tale obbligo potrebbe tuttavia continuare ad essere valido per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale in virtù di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del regolamento che contempla la possibilità, per gli Stati Membri, di adottare disposizioni nazionali per l’inserimento di informazioni aggiuntive sugli alimenti, purché queste non siano in contrasto con le disposizioni dello stesso regolamento. Per quanto sopra detto, lo stabilimento di produzione va indicato o no?

Emanuela Cacchiata

 

Risponde Dario Dongo, avvocato esperto di diritto alimentare

Emanuela,

nei casi di vendita in fasi anteriori alla consegna al consumatore finale – cui sono equiparate le collettività (bar, ristoranti, mense, esercizi di catering) – è sufficiente che le informazioni siano trasferite mediante documenti che accompagnano o precedono la spedizione delle merci. Le schede tecniche sono quindi uno strumento idoneo per lo scopo, con l’accortezza tuttavia di aggiornare l’informazione ogni volta intervengano modifiche intrinseche, al processo e al prodotto (con rilievo, ad esempio, su lista ingredienti e allergeni), o estrinseche (quali l’ormai imminente applicazione del reg. UE 1169/11 e gli ulteriori atti di implementazione che ne seguiranno). La sede dello stabilimento deve sempre venire indicata, in virtù di quanto prescritto dal d.lgs. 109/92 e successive modifiche.

© Riproduzione riservata

Foto: Thinkstockphotos.it

0 0 voti
Vota
7 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Matteo Galasso
Matteo Galasso
16 Aprile 2014 08:59

Riprendo la frase “La sede dello stabilimento deve sempre venire indicata, in virtù di quanto prescritto dal d.lgs. 109/92 e successive modifiche.” perché mi sorge un dubbio: è giusto indicare solo la ragione sociale ed il bollo CE dello stabilimento? anche alla luce del 1169.

Daniela
Daniela
24 Aprile 2014 14:14

Ma con l’entrata in vigore del Regolamento EU 1169 non dovrebbe decadere il decreto legislativo 109?

matteo
matteo
Reply to  Daniela
26 Aprile 2014 16:34

secondo quale iter? il 109 è una legge dello stato italiano e non contrasta con il 1169 (anzi secondo me il 1169 ha attinto a piene mani dal 109!)

Alessia Bianchi
Alessia Bianchi
24 Aprile 2014 15:15

Buonasera,
essendo un regolamento europeo non dovrebbe valere anche per l’Italia? Mi riferisco in particolare alla possibilità di omettere il sito produttivo e all’obbligo di riportare in etichetta la ragione sociale e l’indirizzo dell’OSA che commercializza il prodotto ed è responsabile delle informazioni riportate sull’imballaggio (aspetto non previsto nel Dlgs 109/92).

matteo
matteo
Reply to  Alessia Bianchi
26 Aprile 2014 16:33

attenzione. il reg. ce è ovviamente valido anche per l’Italia ma se c’è una normativa italiana che non contrasta con il regolamento ma è più restrittiva va seguita quella.
comunque è sul tavolo una modifica del 109 o comunque un Dlgs ad hoc dopo il 1169.

caso diverso fu per il famoso 155/97 che era un applicativo di un reg. CE e quest’ultimo venne abrogato dal reg ce. 852/04.

costante
costante
24 Aprile 2014 15:17

Il bollo CE dello stabilimento ne identifica univocamente la sede per qualsiasi evenienza, ma soprattutto identifica le responsabilità

alessia
alessia
25 Aprile 2014 12:56

se una azienda produce prodotti a marchio insegna della GDO:
– chi è il responsabile della etichettatura?

Come deve essere espresso il responsabile?

BRAND OWNER (o marchio di fantasia) + ragione sociale completa del distributore + bollo CE dello stabilimento produttore (con eventuale sede in chiaro)

qualcuno mi può are un esempio esplicito?

Grazie
Alessia