Una confezione di Vivident Xylit dichiara “100% xilitolo”, ma tra gli ingredienti compaiono anche aspartame e acesulfame K.
Quanto può essere letterale un claim come “100% xilitolo” se il prodotto contiene anche altri edulcoranti? È il dubbio sollevato da un lettore dopo aver confrontato il fronte della confezione di Vivident Xylit con la lista degli ingredienti. Abbiamo chiesto a Roberto Pinton, esperto di diritto alimentare, di valutare la dicitura alla luce delle norme sull’informazione ai consumatori.
La lettera sullo xilitolo
Buonasera, vorrei sottoporvi un dubbio riguardo alla dicitura presente sulla confezione di Vivident Xylit, dove viene indicato in evidenza “100% xilitolo”. Nell’elenco degli ingredienti, tuttavia, risultano presenti anche aspartame (0,6%) e acesulfame K (0,03%), oltre allo xilitolo (99,4%). La confezione precisa che “lo xilitolo è l’unico non intensivo tra gli edulcoranti presenti” e che sono presenti anche altri edulcoranti in minima quantità.

Mi chiedo quindi se, secondo la vostra valutazione, una dicitura come “100% xilitolo” possa considerarsi pienamente corretta e non fuorviante per il consumatore, considerando che il prodotto contiene comunque, seppur in quantità minime, due ulteriori edulcoranti (controversi tra l’altro). Ritenete che la formulazione sia conforme alla normativa sull’informazione e sulla pubblicità degli alimenti, oppure potrebbe configurarsi come un’indicazione in qualche modo ingannevole?
Giordano
La risposta di Roberto Pinton
Cosa dice la normativa
- articolo 3 (Obiettivi generali):
“1. La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche” - articolo 7 (Pratiche leali d’informazione)
“1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;”
e soprattutto
“2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore”. - articolo 36 (Requisiti applicabili)
1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti […] devono essere conformi ai requisiti stabiliti […]
2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

Edulcoranti intensivi e non intensivi
Il regolamento CE n. 1333/2008 sugli additivi alimentari prevede la categoria funzionale degli “edulcoranti”, ossia le sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola. Non prevede nessuna successiva distinzione tra “edulcoranti intensivi” e “edulcoranti non intensivi” sulla base del loro potere dolcificante o di altri criteri; a tale definizione, al più, si fa riferimento nella letteratura tecnica. Il fatto che la categoria “edulcorante non intensivo” sia confinata nella letteratura tecnica rende dubbio la si possa ritenere un termine chiaro e comprensibile per il teorico “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” a cui fa riferimento la giurisprudenza europea.
L’informazione che il prodotto contiene solo l’edulcorante non intensivo xilitolo e non altri edulcoranti non intensivi (quali potrebbero essere sorbitolo, mannitolo o isomalto) è priva di qualsiasi utilità per il consumatore: non appaiono evidenti considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche che lo possano indurre a preferire come edulcorante lo xilitolo rispetto, per esempio, al maltitolo. È il motivo per cui attribuisco al claim “100% xilitolo (unico non intensivo tra gli edulcoranti presenti)” un profilo di insidiosità, che cerco di spiegare.
È diffusa tra i consumatori una certa cautela, se non un netto rifiuto, nei confronti di alcuni edulcoranti, in particolare di Aspartame e Acesulfame K, su alcuni effetti dei quali, al di là delle valutazioni dell’EFSA, numerosi studi scientifici indipendenti, ricerche accademiche e successive revisioni sistematiche hanno sollevato diversi dubbi.
Cosa comunica davvero “100% Xilitolo”?
Possiamo ritenere l’indicazione sul fronte pacco “100% xilitolo (unico non intensivo tra gli edulcoranti presenti)””trasparente per un tecnologo alimentare ragionevolmente attento e avveduto, per un chimico ragionevolmente attento e avveduto, per un legale ragionevolmente attento e avveduto che la leggano, tirino un respiro profondo e ne facciano l’analisi logica. Mi appare invece dubbio che possa costituire la base per effettuare delle scelte consapevoli per un consumatore pur ragionevolmente attento e avveduto, ma privo di una formazione specialistica in tecnologica alimentare, chimica o diritto. Più che un’informazione trasparente mi sembra una “supercazzola prematurata”.
Il consumatore ragionevolmente attento e avveduto che per suoi insindacabili motivi intendesse evitare Aspartame e Acesulfame K, alla lettura del claim “100% xilitolo (unico non intensivo tra gli edulcoranti presenti)” trarrà l’informazione immediata, precisa, chiara e facilmente comprensibile che il produttore ha utilizzato proprio l’Aspartame e l’Acesulfame K o avrà la percezione che l’unico edulcorante (intensivo o non intensivo) in ricetta è il più tranqullizzante xilitolo estratto dalle betulle finlandesi?
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