L’indicazione della varietà in etichetta non è obbligatoria, ma può essere aggiunta volontariamente dalle aziende
Un nostro lettore ci scrive per segnalare un’omissione molto comune sulle etichette della cannella macinata, compresa quella biologica. Quando la spezia è ridotta in polvere, infatti, è impossibile capire se si tratti della pregiata cannella di Ceylon o della varietà Cassia, più economica e con caratteristiche molto diverse. Perché la legge non impone di specificare la specie botanica d’origine?
Sull’argomento abbiamo interpellato l’azienda Cannamela e ASSOERBE. Di seguito pubblichiamo la lettera e le risposte pervenute in redazione.
La lettera sulla cannella
Gentile redazione, vi scrivo dopo aver notato un’omissione diffusa sulle etichette della cannella macinata in vendita nei nostri supermercati, compresi i prodotti provenienti da agricoltura biologica (come si vede anche sui barattoli della linea Cannamela Bionatura). Sulla confezione la dicitura riportata è semplicemente “Cannella macinata”, senza alcuna indicazione della specie botanica d’origine. Come noto, sul mercato si trovano principalmente due varianti con caratteristiche e profili di sicurezza molto diversi:
1. Cannella di Ceylon (Cinnamomum verum o zeylanicum): è la cosiddetta “cannella vera” o pregiata. Ha un aroma più delicato e, soprattutto, contiene solo tracce irrilevanti di cumarina, una sostanza epatotossica.
2. Cannella Cassia (Cinnamomum cassia o aromaticum): è la varietà d’origine cinese o indonesiana, molto più economica e dal gusto più pungente. Questa specie contiene livelli decisamente più elevati di cumarina, il cui consumo frequente o in dosi elevate può comportare rischi per la salute, in particolare a carico del fegato (tanto che l’EFSA ha stabilito una dose giornaliera tollerabile – TDI – di cumarina).
Mentre quando la cannella è in stecche è possibile distinguere visivamente la struttura dei bastoncini (i foglietti sottili e stratificati di Ceylon rispetto alla scorza spessa e cava della Cassia), quando la spezia è macinata per il consumatore è del tutto impossibile capire quale specie stia acquistando e consumando.
Mi chiedo dunque per quale motivo la normativa europea sull’etichettatura degli alimenti (Reg. UE 1169/2011) o le norme sulle spezie non impongano l’obbligo di indicare il nome scientifico o la specie botanica (Cinnamomum verum vs Cinnamomum cassia), specialmente considerando la diversa qualità, la differente fascia di prezzo e la potenziale presenza di sostanze ad azione tossica come la cumarina. Perfino nei prodotti biologici, dove il consumatore si aspetta la massima trasparenza e qualità, la distinzione tra le due spezie viene spesso del tutto omessa.

La risposta dell’azienda
Gentile Consumatore, La ringraziamo per la segnalazione.
Rispetto alle sue osservazioni, ci teniamo a confermare che tutti i prodotti Cannamela rispettano le normative vigenti in materia di etichettatura e sicurezza alimentare. Anche nella nostra Cannella macinata, quindi, riportiamo correttamente tutte le indicazioni imposte nel pieno rispetto del Regolamento sull’etichettatura degli alimenti (Reg. UE 1169/2011), proponendo sul mercato un prodotto totalmente conforme agli standard di qualità e sicurezza richiesti a livello europeo.
Nella speranza di essere stati esaurienti, rimaniamo a Sua disposizione per qualsiasi dubbio o necessità di ulteriori chiarimenti.
La risposta di Marinella Trovato
La prima cosa da chiarire è che la scritta “cannella macinata” è, in linea generale, conforme alla normativa. Le regole europee impongono di indicare il nome dell’alimento, ma non richiedono normalmente di aggiungere, per le spezie, anche la specie botanica o il nome scientifico. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce infatti che la denominazione dell’alimento è un’informazione obbligatoria (articolo 9) e precisa come deve essere formulata (articolo 17). Pertanto, il fatto che sulla confezione non compaiano le diciture “Canella di Ceylon”, “Cannella Cassia” o il nome latino non rende automaticamente irregolare l’etichetta.
Le differenze tra Canella di Ceylon e Cannella Cassia esistono: riguardano il gusto, il prezzo e anche la quantità di cumarina naturalmente presente. Quest’ultima è una sostanza che, se assunta frequentemente in quantità elevate, potrebbe avere effetti indesiderati, in particolare sul fegato. Per questo l’EFSA ha confermato una dose giornaliera tollerabile di 0,1 milligrammi per ogni chilogrammo di peso corporeo. Non si tratta però di una soglia riferita a una singola porzione di cannella, né significa che il normale uso domestico sia di per sé rischioso: occorre considerare quanta cannella si consuma, con quale frequenza e per quanto tempo. Il Regolamento (CE) n. 1334/2008 vieta inoltre di aggiungere la cumarina come sostanza isolata e stabilisce limiti per alcuni alimenti nei quali può essere presente naturalmente, ma non impone di indicare la specie della cannella venduta come spezia.
Quando la cannella è macinata, il consumatore non può identificarne visivamente la specie; del resto, per la maggior parte dei consumatori, il riconoscimento è difficile anche quando la cannella è intera. Questo potrebbe rendere utile un’informazione più dettagliata, ma non è sufficiente, da solo, a creare un nuovo obbligo di legge. L’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 vieta comunque etichette o presentazioni che possano trarre in inganno, per esempio sulla natura, sulla composizione o sull’origine del prodotto. L’articolo 36 permette inoltre alle imprese di aggiungere informazioni volontarie, come la specie o il nome comune, purché siano corrette, chiare e non ambigue.
Rendere sempre obbligatorio il nome scientifico non sarebbe però una soluzione semplice. Nel mondo vegetale esistono specie, sottospecie, varietà coltivate e nomi botanici che possono cambiare nel tempo. Un obbligo valido per tutti gli ingredienti vegetali rischierebbe quindi di complicare le etichette e gli adempimenti delle imprese senza offrire necessariamente, in ogni caso, un vantaggio concreto al consumatore. Prima di introdurlo sarebbe opportuno verificarne l’utilità effettiva e la possibilità di applicarlo in modo uniforme.
Nel caso citato, l’azienda dichiara sul proprio sito di selezionare cannelle provenienti dall’Indonesia e dallo Sri Lanka. Il Paese di provenienza, tuttavia, non indica necessariamente quale specie sia contenuta in ogni confezione. Le due informazioni non sono quindi in contrasto, a condizione che la presentazione complessiva del prodotto non induca in errore, come richiede l’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Anche la dicitura “biologico” riguarda il metodo di produzione e non identifica la specie botanica: gli articoli 30 e 32 del Regolamento (UE) 2018/848 disciplinano l’uso dei termini riferiti al biologico e le relative indicazioni obbligatorie, ma non impongono di specificare se la cannella sia Ceylon o Cassia.
In sintesi, la denominazione “cannella macinata” è conforme alle regole attuali. L’indicazione della specie, come “Canella di Ceylon” o “Cannella Cassia”, non è obbligatoria, ma può essere aggiunta volontariamente dall’impresa. Il consumatore può quindi scegliere quale prodotto acquistare: se cerca una specie specifica, può verificare le informazioni riportate sulla confezione o sul sito del produttore e, se necessario, contattare direttamente l’azienda. Per un uso occasionale nelle normali quantità di cucina non vi sono particolari motivi di preoccupazione. Chi consuma cannella spesso o in quantità elevate può orientarsi verso prodotti che indichino chiaramente la specie.
Marinella Trovato, Segretario Generale di ASSOERBE
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