Il 6 maggio 2013 la Commissione europea ha presentato il pacchetto: Smarter Rules for Safer Foods. Un’ambiziosa riforma “dal seme alla tavola” che comprende schemi di regolamento su numerosi temi tra cui i “controlli ufficiali e altre attività ufficiali intese a garantire l’applicazione della legislazione su alimenti e mangimi, le norme in materia di salute e benessere degli animali, salute delle piante e materiali vegetali di moltiplicazione, prodotti fitosanitari”. Ci soffermiamo su quest’ultimo testo, atto a modificare il regolamento (CE) n. 882/04 (principi generali sui controlli pubblici ufficiali in UE, nell’ambito del cosiddetto “Pacchetto Igiene” (reg. CE 852, 853, 854/04 e seguenti), integrando aree sinora oggetto di altre normative. In sintesi:
– Obiettivi. Semplificare il quadro giuridico di riferimento per i controlli ufficiali, consolidare un approccio integrato in tutti i settori collegati alla catena alimentare.
– Campo di applicazione. Identici criteri presiedono ai controlli effettuati per verificare il rispetto della norme su: alimenti e sicurezza alimentare (in ogni fase: “from the farm to the fork”), emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, mangimi e sicurezza dei mangimi, requisiti di salute degli animali, prevenzione e riduzione dei rischio per la salute umana ed animale connesso ai sottoprodotti animali e prodotti derivati, requisiti di benessere degli animali, misure di protezione contro i parassiti delle piante, produzione di materiale vegetale di moltiplicazione da immettersi sul mercato, requisiti per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e l’uso sostenibile dei pesticidi. Il regolamento si applica inoltre ai controlli ufficiali effettuati per la verifica dei requisiti applicabili agli animali e ai prodotti provenienti dai Paesi terzi, nonché agli animali e ai prodotti destinati all’export verso i Paesi terzi.
– Autorità competenti. La competenza primaria rimane in capo alle autorità designate dai Paesi membri, l’Amministrazione sanitaria in Italia, come già stabilito nel reg. (CE) n. 882/04 e ribadito – per quanto concerne l’informazione al consumatore sui prodotti alimentari – nel reg. (UE) n. 1169/11. La Commissione europea potrà adottare, sotto forma di atti delegati, norme specifiche per i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale, sostanze non autorizzate, salute e benessere degli animali, salute delle piante, prodotti fitosanitari e pesticidi, identità e qualità del materiale di moltiplicazione, produzione biologica, DOP, IGP e STG. Compiti specifici possono venire delegati a organismi e soggetti terzi (come già accade ad esempio in Regno Unito, ove gli enti di certificazione eseguono alcune attività di controllo pubblico ufficiale), nel rispetto di determinate condizioni.
– Metodi di campionamento e di analisi. Viene introdotto il diritto a un parere supplementare degli esperti, nell’ambito di tutti i controlli ufficiali disciplinari dal regolamento. L’accreditamento ai sensi della norma ISO17025 (Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura) rimane una condizione obbligatoria ai fini della designazione dei laboratori ufficiali. La designazione temporanea di un laboratorio ufficiale per l’uso di un metodo non incluso nel suo ambito di accreditamento sarà possibile (per un periodo di 1 anno, rinnovabile una volta) quando l’uso di tale metodo sia derivato da recenti riforme legislative, in situazioni di emergenza o in caso di rischi. Periodo transitorio di 5 anni per i laboratori che si occupano di salute delle piante, deroghe per quelli che procedono solo all’individuazione della Trichinella nelle carni e ai laboratori deputati a verifiche su materiali di moltiplicazione delle piante nonché a quelli che conducano analisi nel contesto di altre attività ufficiali di controllo.
– Controlli ufficiali su animali e merci in ingresso in Europa. É definito un quadro comune di regole da applicarsi a tutti i controlli eseguiti sugli animali e i beni in arrivo nel Mercato Unico, con previsioni ulteriori per le derrate che richiedono controlli specifici all’entrata. I posti di controllo frontalieri (BCPs) sostituiranno le differenti entità attualmente incaricate di funzioni di controllo alle frontiere. Viene istituito un documento comune di entrata sulla salute (CHED), che dovrà essere utilizzato dagli operatori, per obbligo di notifica preliminare all’arrivo delle spedizioni di animali e beni, e dalle autorità competenti per registrare i controlli eseguiti e ogni decisione presa. I controlli documentali e di identità avranno luogo su tutte le partite in arrivo, mentre i controlli fisici saranno svolti con frequenza varabile in relazione ai rischi associati alle diverse merci.
– Finanziamento dei controlli ufficiali. Permane in capo agli Stati membri la responsabilità di assicurare l’adeguato finanziamento delle risorse e attività legate ai controlli ufficiali. Due sostanziali novità: gli operatori diligenti che presentino documentazione adeguata e risultino costantemente conformi possono beneficiare di un riconoscimento in termini di riduzione delle tasse forfettarie; sono esentate dalle tasse obbligatorie le imprese con meno di 10 persone e fatturato non superiore a 2 milioni di euro (micro-imprese).
– Certificazione Ufficiale. Viene introdotto un quadro generale per la certificazione ufficiale, in tutti i settori coperti dal Regolamento.
– Laboratori e centri di riferimento. In relazione ai nuovi ambiti di controllo confluiti nel regolamento, la Commissione europea designerà Laboratori UE di riferimento (EURLs), gli Stati membri quelli nazionali.
– Assistenza e cooperazione amministrativa. Sono rafforzate le disposizioni a presidio di un’efficace collaborazione tra le Autorità degli Stati membri. Nuovi formati di comunicazione, sempre scritta, e precisazione dei ruoli degli organi nazionali di collegamento.
– Piani e relazioni. Si riafferma il dovere di ogni Stato membro di designare una sola autorità competente, responsabile del coordinamento sia nella preparazione del piano che nel suo monitoraggio, per assicurarne la coerenza.
– Attività dell’Unione. La Commissione dovrà costituire e gestire un sistema integrato di gestione informativa delle notizie sui controlli ufficiali (IMSOC), ove raccogliere dati, informazioni e documenti.
– Misure di attuazione. In caso di sospetto di non conformità, l’autorità competente dovrà portare avanti un’investigazione al fine di confermare o eliminare ogni dubbio. Sono previste alcune nuove misure da applicare ai casi di non conformità: restrizione o divieto dei movimenti di animali; imposizione di periodi di quarantena, macellazione o abbattimento degli animali, rinvio di macellazione degli animali, isolamento o chiusura degli stabilimenti, oscuramento di siti web. La Commissione potrà adottare apposite misure nei confronti degli Stati membri le cui attività di controllo e mitigazione del rischio risultino inefficaci.
– Sanzioni. Gli Stati Membri dovranno garantire che le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni deliberate siano proporzionate ai potenziali profitti illeciti perseguiti. Dovranno infine assicurare l’applicazione di adeguate sanzioni penali e/o amministrative agli operatori che non cooperino nel corso dei controlli ufficiali.
Dario Dongo
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Avvocato, giornalista. Twitter: @ItalyFoodTrade