Riceviamo e pubblichiamo questo contributo dell’avvocato Beatrice Mantovani, sull’intervento in extremis del governo che ha accolto le voci allarmate degli addetti ai lavori e delle autorità di controllo sull’abrogazione della legge 283 ,che sarebbe dovuto entrare in vigore il 26 marzo 2021.
Con comunicato stampa del 19 marzo il Governo fa sapere di aver accolto le accorate richieste degli esperti della materia, e di aver approvato, in extremis, un decreto-legge per scongiurare la prossima entrata in vigore delle norme che prevedevano l’assurda abolitio criminis degli illeciti alimentari sulla disciplina igienica della produzione e vendita di alimenti e bevande Il d.lgs 27 del 2021 del 2 febbraio 2021, di riassetto del regime dei controlli nel settore agrifood, doveva l imitarsi a recepire i l Regolamento Ue 2017/625 in tema di controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi. In realtà, quello che è accaduto è stato del tutto inaspettato e poco condivisibile: il decreto in questione, all’art.18, ha, a sorpresa , disposto espressamente la sconcertante abrogazione della legge 30 aprile 1962, n.283 ed in particolare dei suoi articoli 5, 6,12 e 12-bis. Come noto, la legge n. 283 del 1962 reca la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull’igiene degli alimenti prevedendo, tra l’altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (artt. 5 e 6): bene giuridico la cui rilevanza costituzionale (art. 32 Cost.) ha giustificato l’arretramento della punibilità delle relative fattispecie di reato alla sola detenzione di sostanze «sensibilmente pericolose», con ciò costituendo il primo fronte di tutela penale lungo la filiera agroalimentare rispetto ai più gravi delitti codicistici di comune pericolo mediante frode (artt. 439 ss. c.p.) applicabili, per lo più, quando gli eventi si sono già verificati.
L’assurda abolitio criminis della L. 283 del 1962, che era in procinto di verificarsi il prossimo 26 Marzo con l’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021, oltre a creare un vuoto normativo sull’aspetto sanzionatorio penale dei reati riguardanti la sicurezza alimentare, avrebbe travolto tutti i reati pregressi con effetti retroattivi anche sui reati già coperti dal giudicato. Ciò che è apparso del tutto evidente agli esperti in materia è stata sicuramente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 27 del 2021, in riferimento all’art. 76 Cost., poiché l’esercizio del potere delegato, mediante la disposta abrogazione della legge n. 283 del 1962, sembra essere avvenuto in situazione di eccesso di delega, per mancato rispetto dei princìpi e criteri direttivi, generali e specifici, posti dall’art. 23 della legge n. 117 del 2019. Invero, nell’ipotesi di norme legislative emanate in carenza di potere ovvero in difetto di delega, in base alla giurisprudenza a costituzionale, l’atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa. La delega al governo prevedeva infatti di ‘ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (U E) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime’.
In particolare il Parlamento conferiva all’esecutivo soltanto il potere di «adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue»; di «ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni medesime». A questa stregua, la legge n. 283 del 1962 e la successiva legge n. 441 del 1963 – e, segnatamente, le previsioni penal-sanzionatorie di cui agli artt. 5, 6, 12 e 12 bis – non si ponevano affatto in rapporto di incompatibilità con le disposizioni (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali – che si badi per parte sua imponeva agli Stati la previsioni di sanzioni efficaci, dissuasive e deterrenti – né si rinveniva alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti princìpi e criteri direttivi tale da giustificare, nella fase attuativa, il legittimo esercizio di una qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega (in tali casi, sull’accentuata responsabilità del legislatore delegato nel compiere scelte di «riempimento» normativo. Si noti bene, quindi, come il Parlamento, non abbia affatto delegato il Governo a depenalizzare alcuna fattispecie criminosa, né tanto meno abbia fatto riferimento ai reati di cui all’articolo 5 della legge 283/62. Per tale ragione il d.lgs. 27/21 appare viziato, in questa parte (articolo 18.1.b), per eccesso di delega.
Ad evitare e scongiurare le conseguenze di tale sorprendente intervento abrogativo, è intervenuto in extremis il Governo con un comunicato stampa del 19 marzo approvando un decreto-legge che stoppa la perplessa ed incomprensibile abrogazione de quo. E così pertanto l’intervento d’urgenza mette una toppa alla depenalizzazione degli illeciti alimentari la cui entrata in vigore era fissata il prossimo 26 marzo. Le norme introdotte hanno invero lo scopo di evitare l’effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Tra l’altro il d.lgs 27/ 2021 si poneva in assoluto contrasto con l’impianto normativo del disegno di legge AC 2427 tuttora in discussione in Parlamento. Questo progetto di legge sulla riorganizzazione sistematica degli illeciti agroalimentari, prevede un rafforzamento (e non un indebolimento) del sistema penale di contrasto alle violazioni in materia. Nel disegno di legge si intende persino introdurre nuove fattispecie delittuose all’interno dell’ articolo 5 della Legge 283/62. E tuttavia ciò non sarebbe stato possibile, se fosse rimasta confermata l’entrata in vigore del decreto legislativo per il prossimo 26 marzo.
Avv. Beatrice Mantovani – Studio legale Nomos 6
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Ecco il decreto-legge:
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Grazie alla Dott.essa B. Mantovani che ha comunicato e alla redazione del Fatto Alimentare che ha pubblicato siamo a conoscenza dell’ennesimo attacco alla salute in Italia; deducibili i mandanti ma non gli attentatori. E la pubblicità continua a mistificare la realà.
Ringrazio anch’io la D.ssa Mantovani.
Mi piacerebbe però sapere di chi è stata la “manina” che ha tentato il “golpe” sanitario.
Molto interessante, questo la dice lunga su quanto la nostra salute interessa a chi ci governa!…