In seguito all’entrata in vigore della legge 27/2012, che rivoluziona il sistema dei pagamenti dei prodotti alimentari, moltissimi lettori ci hanno scritto chiedendo delucidazioni in particolare sull’articolo 62.

 

Per un approfondimento sulla corretta applicazione della normativa si può scaricare l’e-book scritto dall’avvocato Dario Dongo “Articolo 62: una rivoluzione” e pubblicato da Il fatto alimentare.

Di seguito pubblichiamo alcune delle domande giunte in redazioni con la risposta dell’avvocato Dongo.

 

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Sarà vero? La GDA si atterà a questo decreto legge? Chi deve segnalare? E chi emanerà la sanzione?

Gino

 

Il problema è anche come impostare il rapporto con il cliente. Quanti saranno i fornitori che modificheranno le loro condizioni con il cliente acquisito da anni? Ci sarà sempre il commerciante che approfitterà della situazione e dirà al fornitore «Ti pago come ho sempre fatto, altrimenti cambio fornitore». A quel punto come si fa? La legge è giusta ma deve essere applicata da tutti altrimenti è un buco nell’acqua.

Pietro

 

Come già commentato da altre parti, sono contento e speranzoso dell’entrata in vigore del decreto. I termini di pagamento biblici, a partire dai bar fino agli ipermercati hanno negli anni fatto marcire il mercato. Gli importatori acquistano beni pagandoli a 7 giorni, oppure a 30 dovendosi subire le spese per le assicurazioni, mentre i clienti fanno la bella vita con gli incassi di due, tre o anche quattro mesi prima di iniziarti a pagare la prima fornitura.

Questo non è accettabile. Spero vivamente che si metta ordine in un mercato malato, e che le mele marce che campano sui ritardi di pagamenti a fronte degli incassi immediati possano finalmente andare a fare un altro mestiere. In parole povere, se ti do cinque bistecche, e le vendi in due giorni, perchè me le devi pagare fra tre mesi, e nel frattempo pagarti i tuoi vizi con gli incassi delle mie cinque bistecche?

Alessandro

 

Solo regole rigide cambieranno l’Italia non avendo politici che badano all’interesse del popolo… purtroppo fino ad ora non c’erano regole.

Tony

 

Vogliate essere più precisi, vale a dire: una volta venduto al commerciante della merce di un valore di € 250, pattuando il pagamento a 60 gg. data fattura tramite bonifico bancario. A questo punto se non viene pagata la fattura, a cosa si va in contro, sia per il creditore che per il fornitore?

Andrea

 

Come bisogna attivarsi per denunciare chi non si attiene alle regole?

Giuseppe

 

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Nessuno lo ha creduto sino al 24 ottobre, molti ancora stentano a crederlo eppure… è proprio vero, la legge esiste ed è pure applicabile!

 

Alla GDO converrà attenersi alle nuove regole perché altrimenti, come evidenziato nell’ebook “Articolo 62, una Rivoluzione”, saranno guai grossi. Sanzioni amministrative, obblighi di risarcimento e danni all’immagine, alla reputazione del gruppo distributivo.

Il consumatore, pur avendo sempre meno soldi in tasca, é più attento a orientare le proprie scelte d’acquisto verso operatori che si comportino con etica. Se per ipotesi emergesse che una catena di distribuzione dall’ottima nomea strangola i propri fornitori con pagamenti a tre-quattro mesi di distanza e varie altre vessazioni, potrebbe essere proprio il consumatore – cioè il mercato – a infliggere la punizione più grave.

 

Guai grossi anche per i dirigenti e amministratori della GDO, i quali forse hanno trascurato i rischi che gravano personalmente su di loro: chi può escludere che a seguito di un accertamento e conseguente sanzione non venga promossa un’azione di responsabilità nei loro confronti, per i danni procurati all’azienda? Credono davvero che un’eventuale lettera dell’azienda, o una copertura assicurativa, possa tenerli al riparo, posto che i danni in questione si associano a una deliberata violazione di legge? Hanno mai pensato che qualsivoglia accordo contrario a norme imperative di legge vale quanto carta straccia?

 

Chiunque può fare una segnalazione, la Guardia di Finanza e l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato a loro volta potranno in ogni caso avviare indagini anche d’ufficio – cioè a prescindere da formali segnalazioni. All’AGCM, nota anche come Antitrust, il potere di irrogare sanzioni.

Prendiamo l’esempio proposto da Andrea: accordo scritto, fattura, ritardo. Basta un tweet alla Guardia di Finanza, non serve una denuncia, e questa provvede alla verifica dei tempi di pagamento del debitore. Nota della Guardia di Finanza all’Autorità Garante la quale, preso atto di quanto sopra, procede alla sanzione. Da 500 a 500 mila €, magari anche ordine di pubblicazione della pronuncia.

 

Non sarebbe più semplice adeguarsi alle regole, una volta tanto?

 

Dario Dongo

Foto: Photos.com

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Angela
Angela
15 Novembre 2012 13:47

e come ci si deve comportare verso quei clienti che per adeguare i pagamenti post ottobre 2012 ai 30/60gg fm stanno bloccando tutte le fatture precedenti ventilando blocchi fino ad un anno?
grazie