“Ho letto il nuovo regolamento sull’etichettatura e la vostra preziosissima guida di Dario Dongo e avrei un quesito. È corretto dire che da oggi è possibile non riportare in etichetta il produttore o chi confeziona, ma sono sufficienti i dati completi del proprietario del marchio (naturalmente se il produttore non è proprietario del marchio)? E se è così, di conseguenza, allora non è più possibile vedere se prodotti uguali ma di marchi diversi (per esempio pasta) sono fatti nello stesso stabilimento?
Grazie mille per la collaborazione”
Daniela Bellini
Risponde Dario Dongo
Il regolamento (UE) n. 1169/2011, come del resto già le direttive che lo hanno preceduto (2000/13/CE, 112/79/CEE), non contempla la sede dello stabilimento (di produzione o di confezionamento) tra le informazioni obbligatorie in etichetta.
L’indicazione della sede dello stabilimento, infatti, è obbligatoria solo in Italia, in virtù del d.lgs. 27.1.92 e successive modifiche.
Tale obbligo non si applica:
– ai prodotti recanti marchio sanitario (poiché attraverso quest’ultimo le autorità di controllo sono comunque in grado di risalire immediatamente allo stabilimento);
– ai prodotti realizzati in altri Paesi e commercializzati in Italia (perché la norma nazionale non è opponibile a operatori che hanno liberamente immesso le merci nel Mercato Interno, nel rispetto delle regole UE);
– ai prodotti italiani destinati alla vendita sui territori di altri Stati membri (dove l’informazione non è richiesta).
Il decreto legislativo 109/92 è a tutt’oggi in vigore e personalmente -per “amore di legalità”- ritengo che il suddetto requisito, ulteriore ma non incompatibile con le norme comuni, debba ritenersi ancora applicabile.
Tra l’altro il legislatore italiano, quando provvederà a riordinare e adeguare le norme nazionali coeve rispetto al nuovo ‘aquis’ comunitario, potrebbe anche decidere di mantenere l’obbligo in questione (nei limiti sopra definiti). Avvalendosi delle facoltà riservate agli Stati membri dal reg. UE n. 1169/2011 al capitolo VI.
Un’ultima considerazione, nel merito dello scenario delineato dalla lettrice: non è detto che i prodotti siano uguali in quanto realizzati nello stesso stabilimento. In una fabbrica Honda si producono scooter e moto da corsa, i quali seguono progetti commerciali -e “marchi”- assai diversi.
Foto:Photos.com
Ho letto la sua esauriente risposta sulla legislazione in ogetto. Non crede he il fatto di conoscere lo stabilimento di produzione aiuti a svelare i segreti della filiera e dei marchi di fantasia? Riferendomi al suo commento: non è detto che i prodotti siano uguali in quanto realizzati nello stesso stabilimento. "In una fabbrica Honda si producono scooter e moto da corsa, i quali seguono progetti commerciali – e "marchi" – assai diversi." Mi permetta di sorridere: stiamo parlando di biscotti, di latte, di carne in scatola, di birra… commodities… ed è molto utile sapere che il marchio "x" di biscotti è prodotto nello stabilimento "Colussi" o "Galbusera". Altrimenti non si capirebbe come il nome dello stabilmento sia a volte solo una sigla…
Cordiali saluti,
Maurizio.
Buongiorno, le rispondo da produttore:
a volte l’utilizzo di un secondo marchio e’ dovuto a strategie commerciali, ad esempio quando forniamo il prodotto a due distributori nello stesso territorio ed entrambi vogliono "un’esclusiva".
Lavorando anche con Paesi Esteri, Membri e non, le posso confermare che la ns legislazione in merito e’ ben piu’ attenta. Nella maggior parte dei Paesi e’ sufficiente indicare il Paese di origine "product of Italy".
Da consumatore, a me il nome del produttore mi interessa meno di quanto mi interessa l’elenco ingredienti ed il rapporto qualita’ prezzo del prodotto.
Saluti
Ciao Paolo,
considerato che la normativa europea prevale su quella nazionale, è possibile omettere già il nome del produttore, oppure occorre attendere l’abrogazione del decreto o dell’articolo che ne fa menzione? Grazie
In effetti questo dubbio attanaglia anche me, proprio oggi un cliente che seguo mi ha chiesto se è possibile eliminare la dicitura della sede dello stabilimento.. a dire il vero mi sono trovato in difficoltà , anche se ritengo che finché il 109 è in vigore ci si debba attenere a quanto vi è scritto.. che ne dite?
Riporto la mia opinione. Sbaglio o il nuovo regolamento si applica dal dicembre 2014? Sbaglio o il nuovo Regolamento oltre a non citare la sede dello stabilimento non fa nessun riferimento al Marchio depositato. Non è meglio aspettare prima di porsi troppe domande a cui non c’è una risposta certa?
Ho chiesto via e-mail ad un produttore "di marca" se i
biscotti con il suo marchio ed i biscotti da lui prodotti per…(stesso elenco ingredienti… prezzo inferiore, stesso punto vendita)sono da ritenersi di pari qualità : dopo mesi, ancora nessuna risposta…non so come interpretare!