L’articolo 62 della legge 27/2012 si applica a tutti gli effetti già dal 24 ottobre 2012, ed entro il 31 dicembre ogni contratto di compravendita di prodotti agricoli e alimentari dovrà venire adeguato alle nuove regole.
L’informazione rimane tuttavia confusa, con la complicità di alcune rappresentanze di categoria. In questo caso, il (de-)merito va a Fipe e al Corriere della Sera.
Fipe-Confcommercio, Federazione italiana dei pubblici esercizi, il 26 novembre ha lanciato una provocazione adducendo che l’articolo 62 imporrebbe a tutti i costi al venditore di emettere 4 fatture separate per la vendita di un tipico pacco dono natalizio: “vini o champagne, cotechino, panettone, ed un oggetto qualunque”.
Il Corriere della Sera ha purtroppo creduto alla montatura di Fipe, ripresa con enfasi tragicomica e punti esclamativi nell’articolo “Quattro fatture per il cesto di Natale, come negare la semplicità“.
Ma quanto si afferma non è vero! Come abbiamo evidenziato nell’ebook “Articolo 62, una Rivoluzione” e in precedenti risposte a quesiti, il venditore può invece fare la scelta più semplice e ragionevole: definire il più breve dei termini di pagamento stabiliti dalla norma e redigere una sola fattura per tutti i prodotti inseriti nel cesto natalizio come in ogni altra consegna unitaria di alimenti deperibili e non, bevande alcoliche e quant’altro. Bufale comprese (!).
Dario Dongo
Foto: Photos.com
E se l’acquirente, come nel maggiore dei casi, volesse avere la maggiore dilazione possibile consentita dalla legge cosa accadrebbe?
Si dovrebbero fare 4 fatture così come sostiene FIPE.
Caro Avv. ce la può fare a dire le cose come stanno senza traformare tutto in pubblicità per vendere il suo lavoro?
Con la mia azienda ho acquistato il suo libro e lo apprezzo, ma su questo punto sono perplesso anch’io. Lei si scaglia contro le interpretazioni dicendo che la norma è chiara basta applicarla, poi malgrado la norma dica chiaramente che vige l’obbligo di fare fatture distinte per prodotti soggetti a pagamenti diversi, lei mi propone una sua semplificazione…
L’Art.62 nasce dall’esigenza di rendere più eque le transazioni commerciali, quindi per ridimensionare lo strapotere degli "acquirenti" nei confronti dei venditori (spesso produttori) di beni (alimentari e non), anche perchè pagare i fornitori a 90 o 120 giorni ed incassare immediatamente dal consumatore aiuta ed aiutava parecchio i bilanci e le casse degli "acquirenti". Nel caso specifico proposto, se l’acquirente vuole "avere la maggiore dilazione possibile consentita dalla legge aumentare" si sbatte e fa 4 fatture. E poi: un cesto natalizio composto da beni alimentari deperibili, non deperibili e beni non alimentari tutto assieme (un salame + una bottiglia di vino + un cavatappi, per esempio) deve per legge avere una data di scadenza (o di TMC) del cesto in toto, ovvero un termine temporale oltre il quale quel bene (il cesto, non i singoli componenti) non potrà più essere venduto, e tale termine deve essere necessariamente indicato sia sulla confezione che nei docuemnti accompagnatori (normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari e informazioni al consumatore). Quale sarà quel termine ultimo? Quello del prodotto che scade prima! Quindi, secondo me (ma non sono un eminente avvocato, ma solo un umile cittadino), in teroria non si potrebbe nenache procedere con le 4 fatture! Altrimenti mi potrebbero vendere un’automobile fatturandomi ogni pezzo singolarmente…. o sbaglio?
Ringrazio Guido per la precisazione che è infatti riportata anche nel mio ebook, il TMC o scadenza da riportare negli imballaggi multipli è proprio quello più breve. Da cui, anche perciò, la soluzione più semplice da me proposta. La provocazione di FiPE é anche perciò priva di significato e di scarsa utilitÃ