Orate e branzini alternati sul ghiaccio

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che la detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione destinate alla vendita costituisce un reato (*), ai sensi del fatidico articolo 5 della legge 283/62 che alcuni giornali hanno erroneamente dichiarato cancellata pochi mesi fa.
La sentenza si riferisce a un ristorante romano di cui ancora non ci è dato conoscere il nome, che teneva  nel frigorifero pesce impanato, congelato senza rispettare le procedure atte a garantire la sicurezza e la qualità del prodotto.
L’imputata aveva proposto ricorso contro la condanna del Giudice per l’Udienza Preliminare, sostenendo che il reato non sarebbe configurabile in quanto “non si é registrato alcun danno igienico sanitario”. Vale a dire che, secondo la difesa, doveva restare impunita l’attività di aver congelato e ricongelato  prodotti ittici rinvenuti sotto uno stato di brina (indice di cattiva conservazione) in quanto nessuna persona è finita al pronto soccorso.

La Corte di Cassazione ha respinto questa  tesi e ha colto l’occasione per riaffermare, sulla base di consolidata giurisprudenza, il principio esattamente opposto. Le norme vigenti  tutelano “il consumatore di prodotti alimentari anche sulla base del semplice pericolo che una sua cattiva conservazione ne alteri o deteriori le proprietà organolettiche, e ciò, anche a prescindere dal verificarsi di tale eventualità.”

In altri termini,  è “vietato impiegare … vendere, detenere … distribuire … sostanze alimentari …in cattivo stato di conservazione” anche se non procurano nessun danno ai consumatori che li mangiano.
Il reato previsto dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 all’art. 5 lett. “b” è dunque un reato di pericolo e non di danno e si configura a prescindere dall’accertamento della “sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, e sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento” (sez. 3, 9.1.07, Bestini, Rv. 236332). (1)

pesce e frutti di mare su ghiaccio
Non solo per il pesce è “vietato impiegare … vendere, detenere … distribuire … sostanze alimentari …in cattivo stato di conservazione”

Del tutto coerente e, quindi, la responsabilità del ristoratore per un episodio in cui è stato accertato che la cattiva congelazione dei prodotti ittici era argomentabile dal rilievo che essi erano già stati sottoposti a lavorazione “in quanto infarinati e depositati in un contenitore di cartone” ed il “cattivo stato di conservazione (del pesce n.d.r.) … era desumibile dal fatto che lo stesso  fosse ricoperto di brina: circostanza, questa, che lasciava presumere fondatamente che il prodotto ittico fosse stato sottoposto più volte a processi di congelazione e successiva ricongelazione, con il conseguente mancato rispetto delle regole di conservazione esterna del prodotto”.
Alla fine il ristoratore ha dovuto pagare la modica somma di 600 euro, oltre alle  spese processuali. Cosi deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 febbraio 2011.

(*) Sentenza 2.2.11 Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 11996, su http://www.iusetnorma.it/news_giurisprudenza/giurisprudenza/cass-25-03-11n11996.htm

(1) La III Sezione della Corte ha richiamato una propria recentissima sentenza (Sez. 3, 11.3.10, Greco, Rv. 245970), dove si sottolinea che il reato sussiste anche nel caso di “congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione e riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza.” Nel caso specifico, “la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel congelamento “ordinario” di un quantitativo di carne (modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l’unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, e il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature).

Foto:Photos.com

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Roberto La Pira
Roberto La Pira
11 Aprile 2012 15:48

Grazie per l’osservazione, in effetti i ristoranti non possono congelare il pesce fresco , ma nemmeno ricongelare quello scongelato

roberto
roberto
6 Aprile 2012 09:54

Il titolo dell’articolo riporta…" Vietato ricongelare il pesce al ristorante…". Ma RICONGELARE alimenti già congelati è comunque vietato.L’articolo sembra invece descrivere delle non corrette procedure di congelamento di prodotti alimentari freschi eseguite dal ristoratore. Differente è invece congelare un alimento fresco che viene elaborato e successivamente congelato per aumentarne il periodo di conservazione.Il congelamento degli alimenti, come il raffreddamento o il "sottovuoto", è una operazione tecnica di modifica delle condizioni fisiche che permettono la conservazione del prodotto che ogni cuoco può eseguire presso la cucina del ristorante. Naturalmente fatte salve le necessarie informazioni al consumatore.

Giuseppe
Giuseppe
18 Aprile 2012 09:56

Non mi pare proprio che la Cassazione abbia riaffermato il principio in assoluto di divieto al congelamento del pesce al ristorante, pratica del resto consentita, ove correttamente condotta, quanto invece riaffermare che le condizioni di conservazione in cui si trovavano gli alimenti rappresentano l’illecito penale di cui all’art. 5 lett. b) L. 283/62.
Il titolo dell’articolo è pertanto fuorviante laddove recita " Vietato congelare il pesce al ristorante".