Questa mattina mi sono fatto stornare dallo scontrino l’importo relativo alla shopper che risultava prodotta in polietilene additivato con un composto chiamato ECM. È vero che una scritta sul sacchetto decantava caratteristiche di biodegradabilità, ma nel mio comune questi involucri non possono essere utilizzati per la raccolta della frazione umida dei rifiuti domestici. La cosa non è stata banale, visto che il titolare del negozio asseriva la biodegradabile del sacchetto. Chi ha ragione?

Lettera firmata

 

Sui sacchetti da utilizzare per lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti domestici, esiste una precisa normativa, ovvero la n° 205 del 2010, che all’articolo 182-ter (Rifiuti organici) recepisce la Waste Framework Directive. Oltre a ciò va detto che:

– la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori rigidi (bidoni) che vengono svuotati e riutilizzati oppure con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Si tratta di sacchetti riconoscibili perchè devono avere la scritta  EN 13432 e si riconoscono perchè un po’ “mollicci”.

 

Probabilmente il sacchetto cui si riferisce il lettore riporta una qualche dicitura che richiama l’ecologia e l’ambiente, ma in realtà si tratta di polietilene addittivato che dopo qualche mese si frammenta in tanti pezzetini, ma ugualmente non biodegradabili. In questo caso, come in quello delle shopper che contengono una certa percentuale di plastica riciclata, le buste non sono né biodegradabili né compostabili. 

 

Secondo quanto approvato dal Senato il 24 marzo 2012 e diventato legge con effetto immediato – la norma bandisce tutti i sacchetti monouso non biodegradabili. Ma le sanzioni previste per chi non rispetta la legge, si potranno applicare solo a partire dal primo gennaio 2014. Va inoltre precisato che dopo questa data i sacchetti non biodegradabili potranno ancora circolare, ma si tratterà solo di borse riutilizzabili facilmente riconoscibili perchè hanno un certo spessore e costano oltre 1 euro.

 

In ogni caso è a discrezione dei commercianti applicare o meno un costo alle shopper, indipendentemente che siano, o no, biodegradabili.

 

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Alessandro
Alessandro
11 Aprile 2012 12:59

Quanto approvato dal senato il 24 marzo scorso ha chiarito molti dubbi ed è stata una gran cosa.
Mi chiedo perchè allora per esempio per i reparti di frutta e verdura dei supermercati si utilizzino ancora sacchetti non biodegradabili???

Angelo
Angelo
13 Aprile 2012 07:57

Come citato, per la raccolta dell’umido devono essere usati sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Per la precisione questi sacchetti possono essere anche in carta (riciclata), come il Sumus di Aspic srl, specifico per l’organico e diffuso in molte regioni italiane.
I sacchetti devono riportare il marchio di compostabilità di prodotto e non solo il marchio di compostabilità di materia prima. Per chiarirci: un sacchetto di carta (anche riciclata) che riporti il certificato di sola compostabilità della carta non è in regola con la norma. Lo stesso vale per le bioplastiche.