L’11 gennaio è stato pubblicato il nuovo regolamento UE n. 16/2011, per aggiornare le procedure del “Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi”, il RASFF (Rapid Alert System on Food and Feed), per migliorare il coordinamento tra le  Amministrazioni sanitarie degli Stati membri, l’Efsa e la Commissione europeai (1). Le  novità  del regolamento appena approvato riguardano il concetto di rischio, il quale deve intendersi come: un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti, ai materiali a contatto o ai mangimi, oppure come un rischio alla salute animale o all’ambiente dovuto ai mangimi. Le segnalazioni nell’ambito del RASFF vengono classificate in tre categorie:
–    notifiche di allarme (da trasmettere in via prioritaria),
–    notifiche di informazione,
–    notifiche di respingimento alla frontiera.
Allarme
Si tratta del livello di segnalazione più urgente, in quanto richiede o potrebbe richiedere un intervento rapido da parte delle Autorità sanitarie. La notifica deve venire trasmessa a Bruxelles entro 48 ore dal momento in cui lo Stato viene a conoscenza della situazione di allarme. La segnalazione deve comprendere tutte le informazioni necessarie e disponibili ai fini di un pronto intervento. Bruxelles deve diffondere la notifica a tutti i Paesi entro 24 ore dal suo ricevimento, dopo averne verificato la fondatezza e rilevanza.
Informazione

Questo tipo di segnalazione comporta un livello di “rischio che non richiede un’azione rapida”. I singoli Stati inviano questa informativa senza ingiustificati ritardi a Bruxelles che a sua volta provvede, previa verifica, a inoltrarla ai vari Paesi.
Respingimento alla frontiera

Il  respingimento alla frontiera di partite di alimenti o mangimi in ingresso dai Paesi terzi deve veniire segnalato ai post
i d’Ispezione frontalieri e ai punti designati di entrata (reg. CE n. 882/04, reg. CE n. 669/09).
Follow-up
La notifica di “follow-up” viene fornita senza ritardi ingiustificati (entro 24 ore se si tratta di un allarme) per provvedere aggiornamenti sulla situazione di un rischio che è già stato notificato nel sistema RASFF. Anche in questo caso Bruxelles circola la notizia a tutti i membri del “network”.
Errori e report
Se le informazioni relative a una segnalazione – anche in un secondo momento – risultano infondate o erronee, la notifica va ritirata. Se il prodotto oggetto di notifica proviene da Paesi extra Ue, ovvero è commercializzato in questi Paesi, Bruxelles deve prendere contatto senza ingiustificati ritardi” con le Autorità deii Paesi terzi coinvolti. Ogni settimana la Commissione pubblica in rete una sintesi di tutte le segnalazioni (allarme, informazione e respingimento alla frontiera).

Dario Dongo

(1)    Il sistema RASFF è stato istituito dal “General Food Law” (reg. CE n. 178/2002, art. 50), e la sua applicazione é poi stata estesa alle sostanze, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (reg. CE n. 1935/04), nonché ai mangimi (reg. CE n. 183/05). I rischi segnalati riguardano la salute dei consumatori, degli animali e dell’ambiente. Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione della legislazione europea a garanzia della sicurezza agro-alimentare. I controlli ufficiali devono essere eseguiti in accordo con i regolamenti CE n. 882/2004 e 669/09. Ogni Stato membro deve designare e comunicare alla Commissione un punto di contatto nazionale, e garantire la disponibilità di un funzionario di turno (24 ore al giorno 7 giorni su 7) per le comunicazioni d’emergenza. Anche la Commissione di Bruxelles ha a sua volta un punto di contatto, il quale tiene aggiornati l’elenco dei contatti e i modelli da utilizzare per le notifiche, oltre a verificare la fondatezza delle segnalazioni e la loro rilevanza rispetto ai criteri indicati nel “General Food Law”.

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