Abbiamo invocato a lungo la salvaguardia della produzione agroalimentare italiana rispetto alle pratiche commerciali scorrette della Grande Distribuzione Organizzata. Tempi di pagamento biblici, sconti retroattivi, auto-attribuzione di crediti per promozioni commerciali a volte non richieste né dimostrate, e altri inaccettabili comportamenti ai quali da anni sarebbe stato necessario porre rimedio. Potrebbe essere proprio il “decreto-liberalizzazioni” del governo Monti a cambiare la situazione.

L’ultima versione disponibile del progetto di decreto-legge, sul sito de Il Sole 24 Ore, introduce all’articolo 62 alcune regole imperative di legge, da applicarsi ai “contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale”, vale a dire nei contratti B2B (“business to business”):

 

Forma scritta e clausole obbligatorie. I contratti di fornitura devono venire “stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità

– la durata,

– le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto,

– il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”.

I contratti devono essere inspirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

 

Divieto di pratiche commerciali scorrette

In tutte le relazioni commerciali tra operatori economici è vietato (anche al di fuori della fornitura di derrate agroalimentari):

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

 

Termini legali di pagamento

 “Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili [1] entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci”.

 

Interessi di mora

  “Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine” di pagamento sopra indicato, e sono maggiorati di due punti percentuali rispetto al c.d. interesse legale (quest’ultimo, a decorrere dall’1 gennaio 2012, è pari a 2,5% annuale).

 

Sanzioni

 A prima vista le sole sanzioni realmente dissuasive attengono ai tempi di pagamento: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi”.

Il mancato rispetto di forma scritta e clausole obbligatorie del contratto è infatti punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000, da determinarsi “facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione”. Mentre la violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette è soggetta alla più lieve sanzione da 516 a 3.000 euro, “facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti”.

 

Controlli

 Non sarà facile “farla franca”, dato che vigilanza e sanzioni sono affidate all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM). Proprio così: l’Antitrust, di cui è ben noto l’impegno sul fronte delle pratiche commerciali nei confronti dei consumatori, andrà ad ampliare i propri orizzonti alle pratiche commerciali scorrette tra imprese. Con il potere di intervenire “d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato”.

L’AGCM si avvale come di consueto “del supporto operativo della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria”.[2]

 

Prime reazioni. La stampa nazionale ha dedicato scarsa considerazione alla notizia, che è stata ripresa con dovizia solo su Italia Oggi.

Il commento del Sole 24 Ore rasenta l’incredibile: la fissazione di termini legali di pagamento “creerà certamente molto disagio in presenza di forniture nei confronti della grande distribuzione laddove i termini di pagamento sono generalmente più lunghi”.

Ma è proprio questo l’obiettivo della tanto attesa norma, qualcuno può spiegarlo al giornalista della testata che un tempo rappresentava “la voce di Confindustria”?

Dalla politica un solo commento: puntuale come sempre Paolo De Castro, appena riconfermato alla Presidenza della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, ha ribadito che questo è il percorso da seguire.

 

Dario Dongo

foto: Photos.com

[1] Per “prodotti alimentari deteriorabili” si intendono:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte

[2] Si veda la legge 24 novembre 1981, n. 689, all’articolo 13

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Paoblog
Paoblog
25 Gennaio 2012 09:01

Sicuramente interessante il contenuto dell’articolo così come le norme del decreto ma, nella pratica è aria fritta.

Opero nel settore produzione (non alimentare) e sono anni che esiste la cosiddetta Legge della Subforniture, poi integrata anche da normative europee che prevedono pagamenti massimi a 60 giorni solari, salvo accordi fra le parti.

Quest’ultima clausola la dice lunga in quanto va da sè che il Grosso si mangia il piccolo, imponendo "pagamenti capestro" sennò non gli da il lavoro,. Semplice.

Ed in ogni caso se anche accettano un pagamento in linea con la legge, poi se ne fregano, per due motivi: 1) la difficoltà di recuperare in tempi brevi per via giudiziale e 2) l’atavica paura dei "piccoli" a fare causa ai grossi, sempre vincolati al fatto che "poi non mi da più lavoro" oppure il classico "tanto non serve a niente".

Per capirci meglio, copio un passaggio tratto da un post scritto tempo fa:

Un cliente mi racconta di una grossa azienda nel modenese, con 600 dipendenti che girano i pollici. Siamo tutti nella stessa barca, se non fosse che questa azienda sono decenni che ha comportamenti aggressivi verso i fornitori.

…ora chiedono una riduzione del prezzo che di fatto arriva al 50% del prezzo precedente. E qui arriva la stupidità, perchè posso anche fingere di accettare i comportamenti scorretti con i quali porti lâ

Dario
Dario
25 Gennaio 2012 14:04

Caro Paolo,
grazie per i commenti anzitutto. La nuova norma in effetti si distingue rispetto a quanto previsto nella c.d. legge sulle sub-forniture proprio in quanto non è possibile derogare dai termini legali di pagamento. Vale a dire che le parti possono concordare un termine più breve ma non anche più lungo di quello definito per legge. Si tratta infatti di una NORMA IMPERATIVA che limita inderogabilmente, sotto questo profilo, l’autonomia negoziale (ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile).

Non solo: ai sensi dell’art. 1339 del codice civile (inserzione automatica di clausole), â