In vigore le nuove norme sull’etichettatura degli alimenti per i celiaci. I prodotti senza glutine non rientrano più nella categoria dei prodotti dietetici
In vigore le nuove norme sull’etichettatura degli alimenti per i celiaci. I prodotti senza glutine non rientrano più nella categoria dei prodotti dietetici
Beniamino Bonardi 29 Luglio 2016Il 20 luglio sono entrate in vigore le nuove regole sull’etichettatura dei prodotti senza glutine, che non rientrano più nella categoria dei prodotti dietetici e non possono più portare questa dicitura. Le nuove norme, attuative di un regolamento europeo, prevedono che l’indicazione “senza glutine” diventi volontaria per gli alimenti che sono naturalmente privi della sostanza. Questa dicitura volontaria sull’assenza di glutine non deve però indurre in errore il consumatore, lasciando credere che l’alimento possieda caratteristiche particolari. Possono essere usate anche le diciture: “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”.
Diversa, invece, la prescrizione per gli alimenti espressamente prodotti, preparati e/o lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti che lo contengono, oppure per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi. In questi casi, l’indicazione in etichetta sull’assenza di glutine («senza glutine») o la sua presenza in misura ridotta («con contenuto di glutine molto basso») deve essere sempre associata a una di queste due dizioni alternative: “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” oppure “specificamente formulato per celiaci”.
Rimangono invariati i criteri per poter utilizzare le indicazioni “senza glutine” (con un contenuto di inferiore a 20 ppm o 20 mg/kg) e “con contenuto di glutine molto basso” (quando il contenuto di glutine è inferiore a 100 ppm o 100 mg/kg).
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