Già nel 2010 ilfattoalimentare.it aveva dato notizia dei grandi progressi realizzati in Turchia dalla ‘food law’. La storia continua e va nella direzione giusta perchè nel nuovo regolamento  le garanzie di sicurezza e qualità si uniformano a quelle europee. 

 

L’Europa in affanno sogna i capitali cinesi ma forse dedica scarsa attenzione alla Turchia che svetta nel gruppo G20, con un indice di crescita prossimo all’8% nel 2011: “Turkey’s Economy Continues to Shine”, titola il Wall Street Journal del 10 gennaio. L’Eldorado è ben più vicino della Grande Muraglia e splende di luce propria, malgrado gli sgarbi diplomatici d’oltralpe. Ma c’è dell’altro, la produzione agro-industriale ottomana è ormai allineata alle nostre nell’applicare le regole cogenti (cioè le leggi) e quelle volontarie (vale a dire standard e schemi di certificazione).

 

Ulteriori passi avanti, sul fronte normativo, sono stati fatti con i provvedimenti di attuazione della “Veterinary Services, Plant Health, Food and Feed Law No. 5996”, a firma del ministro per l’Alimentazione, l’agricoltura e l’allevamento.

Le nuove regole – messe a punto con il contributo, in fase consultativa, della Federazione turca delle Industrie degli Alimenti e delle Bevande (TGDF) – mirano a garantire l’effettivo raggiungimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa di base, del tutto  comparabili a quelli fissati in UE.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28157 del 29 dicembre 2011 è stato inoltre pubblicato il “Turkish Food Codex Labeling Regulation”, che aggiorna e riassume in un unico testo le disposizioni generali e di settore da applicarsi all’etichettatura e alla pubblicità degli alimenti. Il testo comprende pure le norme sull’informazione nutrizionale e quelle su “nutrition and health claims”. Anche in questo ambito la disciplina è coerente con il regolamento UE 1169/2011 sui prodotti alimentari approvato lo scorso novembre.

 

La normativa Turca infatti:

Definisce le responsabilità di produttori, confezionatori, distributori e importatori, in merito alla completezza e veridicità delle notizie riportate.

Prevede informazioni obbligatorie in etichetta su “la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, gli allergeni presenti nel prodotto, la quantità netta, la percentuale degli ingredienti caratterizzanti, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (per  i cibi rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico), le condizioni di conservazione e le modalità di utilizzo, il nome o ragione sociale, il marchio dell’operatore responsabile, il codice della sua registrazione presso l’autorità sanitaria, il Paese di origine (inteso come il luogo di ultima trasformazione del prodotto), il tenore alcolico per le bevande che contengono oltre l’1,2% di alcol.

Sono previste avvertenze particolari rivolte a gruppi sensibili di cittadini (in linea con le previsioni consolidate in Europa con la direttiva 2008/5/CE, riprese nel nuovo regolamento).

La tabella nutrizionale è obbligatoria quando l’etichetta o la pubblicità del prodotto vantano proprietà nutrizionali (come tuttora previsto in Europa in applicazione della dir. 1990/496/CE). Il testo riporta anche regole precise per le indicazioni relative alla misura e al numero delle porzioni contenute nella confezione. I produttori  possono infine aggiungere al testo le quantità giornaliere indicative (c.d. Guidance Daily Amounts, GDA’s), per facilitare la comprensione da parte dei consumatori sull’apporto di zuccheri, grassi, grassi saturi e sale riferiti a una porzione o al fabbisogno quotidiano.

Sono definiti anche i criteri di leggibilità delle informazioni attraverso la definizione minima dei caratteri tipografici.

Gli operatori già presenti sul mercato nazionale prima della data di pubblicazione del regolamento dovranno adeguarsi alle relative norme entro l’1 luglio 2012, per quanto attiene all’obbligo di registrazione presso le autorità competenti, ed entro il 31 dicembre 2013 per i requisiti di informazione commerciale. I prodotti etichettati entro questa  data, laddove non conformi alle nuove disposizioni, potranno venire commercializzati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

 

Per quanto riguarda le norme di applicazione volontaria, il CEN (European Committee for Standardization) ha riconosciuto lo “status” di ente normatore nazionale della “Turkish  Standards  Institution” (TSE).

Hulusi Senturk, Presidente del TSE, ha commentato questo riconoscimento confermando che le ricerche e gli standard dell’Istituto sono effettivamente in linea con quelli europei.

 

Dario Dongo

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dario
dario
16 Gennaio 2012 09:57

Buongiorno Antonella, può alternativamente riferirsi alla Federazione turca delle Industrie degli Alimenti e delle Bevande (TGDF) o all’Ambasciata della Turchia in Italia. Troverà persone disponibili e interessate ad aiutare la Sua ricerca. Cordialmente, Dario

antonella
antonella
14 Gennaio 2012 17:18

Salve, ho letto il suo articolo e vorrei chiederle se mi può dare delle informazioni riguardo l’evoluzione della normativa alimentare in Turchia,magari indicandomi qualche sito su cui cercare del materiale; mi servirebbe per il mio lavoro di tesi!..GRAZIE!

Dario
Dario
25 Febbraio 2012 21:04

Il 23 febbraio Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania ha incontrato a Roma, il Ministro dellâ