Il 20 settembre è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 931/2011, relativo ai “requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale”. Ne trattiamo ora perché solo di recente è stato rettificato un errore di traduzione del testo italiano ufficiale.

Rintracciabilità. Il nuovo regolamento costituisce una misura di attuazione specifica del requisito generale di rintracciabilità, che è stato introdotto in Europa dal “General Food Law”[1] e viene applicato su tutti gli alimenti e i mangimi già a partire dal 1° gennaio 2005:

Esso dispone la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Inoltre, stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento. Detti operatori devono anche essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano”.

Campo di applicazione. Alcune situazioni critiche, nel corso degli anni, hanno rivelato l’insufficienza della documentazione di base rispetto alle esigenze di gestione del rischio. Si è perciò deciso di introdurre prescrizioni ulteriori sulla rintracciabilità degli alimenti di origine animale. In sintesi:

Il regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati e non trasformati, come definiti nel regolamento c.d. “Igiene 1”:[2]

”prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche;

prodotti non trasformati: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”.

Non si applica invece ai prodotti composti, cioè gli alimenti che contengono sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (per esempio la pizza, composta sia di materie prime vegetali e cioè farina, olio e pomodoro, sia di prodotti trasformati di origine animale come la mozzarella o le alici sott’olio).

Requisiti di rintracciabilità. Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni “concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione” dell’autorità competente e dell’operatore al quale i prodotti sono forniti:

  • descrizione dettagliata degli alimenti;
  • volume o quantità;
  • nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
  • nome e l’indirizzo del corriere, se diverso dall’operatore;
  • nome e indirizzo dell’operatore al quale i prodotti sono stati consegnati;
  • nome e l’indirizzo del destinatario, se diverso dall’operatore del settore alimentare a cui i prodotti sono stati consegnati;
  • un riferimento di identificazione del lotto o della partita, “se necessario” (considerato che l’identificazione del carico può essere sufficiente);
  • data di spedizione.

Queste informazioni devono venire aggiornate quotidianamente ed essere conservate per il periodo entro il quale è ragionevole prevedere che il prodotto possa venire consumato.

Applicazione. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Dario Dongo

Foto: Photos.com

Per maggiori informazioni:

Linee guida di Federalimentare per la rintracciabilità dei prodotti alimentari


[1] Reg. CE n. 178/2002, articolo 18

[2] Reg. CE n. 882/2004