La pasta è sicuramente regina della tavola, ma a volte è anche la protagonista in molti Tribunali. Così è successo che la Corte d’Appello di Venezia il 1 giungo 2023 si è pronunciata in una questione che ha visto come protagoniste due aziende del settore alimentare, la Bertagni 1882 S.p.A. e il Pastificio Rana S.p.A.
Bertagni contro Pastificio Rana
Questi i fatti: Bertagni 1882 afferma di essere un noto produttore di pasta fresca ripiena e di utilizzare per il confezionamento un originale packaging, costituito da una vaschetta in carta ricoperto da un involucro trasparente e da una fascetta con il logo della società, o del committente in caso di prodotti a marchio privato (vedi foto sotto). L’azienda ha provveduto a tutelare la confezione registrandola come marchio di forma (per comprendere cosa sia un marchio di forma basta pensare, ad esempio, alla bottiglia della Coca-Cola).
Bertagni per anni ha prodotto pasta fresca (tortelloni) ai supermercati Aldi, in queste vaschette riportando sulle confezioni la fascetta con il marchio privato.
Nel 2017, la catena indice un nuovo bando per la fornitura di pasta fresca e allega la figura del packaging richiesto (del tutto simile a quello utilizzato fino a quel momento). Il pastificio Rana vince la gara, e quindi fornisce la pasta fresca utilizzando vaschette e un packaging molto simile a quello precedente. Essendo passati sette anni, non sono disponibili immagini dei tortelloni forniti da Rana. Secondo Bertagni si tratta di una contraffazione del marchio di forma registrato e quindi in un atto di concorrenza sleale per imitazione servile.
Rana respinge le accuse di contraffazione e di concorrenza sleale. Anzi, domanda che venga dichiarata la nullità (ossia l’invalidità) del marchio di forma della Bertagni, in quanto privo di ogni capacità di distinguere il prodotto.
La decisione dei Tribunali
Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1940/21 respinge le domande della Bertagni e la Corte di Appello conferma poi la sentenza. Secondo i Giudici di Appello la forma della vaschetta Bertagni è priva di novità, in quanto ha una forma banale tanto da essere utilizzata da molte imprese del settore alimentare e non solo dai produttori di pasta fresca ripiena.
La Corte di Appello sottolinea che la forma della vaschetta non ha capacità distintiva, cioè non è riconosciuta dal pubblico come identificativa del prodotto Bertagni. La capacità distintiva, precisa la Corte, sussiste quando il pubblico è “in grado di riconoscere l’origine commerciale del prodotto solo ed esclusivamente dalla forma del confezionamento, ossia senza il logo, scritta o ogni altra indicazione”.
La Corte, quindi, respinge anche la domanda di contraffazione in quanto l’esistenza di alcune differenze della confezione pasta viene considerata sufficiente ad escludere la confusione fra i prodotti delle due aziende.
La confezione della pasta può generare confusione?
I giudici ritengono che la somiglianza delle confezioni Bertagni e Rana non si traduce in una possibile confusione in quanto risultano diversificate abbastanza da far intendere che si tratta di prodotti provenienti da due fornitori.
La Corte d’Appello respinge anche la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile. Tale illecito sussiste quando vengono imitate le caratteristiche esteriori di un prodotto che sono riconosciute dal pubblico come tipiche di una certa azienda, e sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti all’imitazione di quelle caratteristiche necessarie alla funzionalità.
Rana non può essere accusata di concorrenza sleale per imitazione servile, in quanto il confezionamento della pasta, pur essendo simile, è caratterizzato da differenze sostanziali (forma, posizionamento della fascia ed etichetta) che permettono al consumatore di percepire la diversità.
Nota:
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che qui abbiamo riportato, indica erroneamente che Aldi fa parte del gruppo Rewe e che i tortelloni forniti dalle due aziende sono a marchio Rewe. Come ci hanno segnalato alcuni lettori e Aldi con un comunicato, Aldi non fa parte del gruppo Rewe, ma del Gruppo ALDI SÜD e non ha mai venduto prodotti a marchio Rewe.
© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Bertagni
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Avvocato presso WST Law & Tax Firm. Da oltre 25 anni si occupa di marchi, brevetti, know how, design, influencer marketing, e-commerce, concorrenza sleale, pubblicità, diritto d’autore, software, diritto delle nuove tecnologie.
Sono d’accordo con le sentenze. Lo diceva anche il buonsenso, spero che il soccombente abbia dovuto pagare le spese.
Mi ricordano le infinite discussioni sulla forma dei cellulari, “ma nessuna fantasia, sono tutti uguali !”, come se un cellulare potesse essere tondo…
Sembra di leggere di una lite condominiale, tanto è pretestuosa e basata sul nulla.
Sono cause inutili come queste che non dovrebbero neanche arrivare in aula, intasando i tribunali a discapito di cose più serie.