Il pane nero non si può vendere, ma gli altri alimenti possono contenere il carbone vegetale come ingrediente funzionale? Il parere di Luca Bucchini
Il pane nero non si può vendere, ma gli altri alimenti possono contenere il carbone vegetale come ingrediente funzionale? Il parere di Luca Bucchini
Luca Bucchini 12 Gennaio 2016La polemica sulla possibilità di utilizzare il carbone vegetale come additivo del pane e come ingrediente nei prodotti alimentari continua. Se tutti sono d’accordo sul divieto di utilizzare il colorante nel pane dubbi sussistono sulla possibilità di usare il carbone vegetale come ingrediente funzionale nei prodotti da forno. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità l’aggiunta in quantità tali da rendere il prodotto anche un alimento funzionale in grado di ridurre il meteorismo è vietato dalla legge, non tutti però sono d’accordo. Ecco il parere di Luca Bucchini un esperto di claim e integratori della Hylobates consulting.
La posizione per cui il carbone vegetale a fini fisiologici può essere utilizzato solo negli integratori alimentari non trova riscontri nella normativa vigente. È sufficiente scorrere il Reg. UE n. 432/2012, come altri regolamenti sulle indicazioni sulla salute, per verificare che quando il legislatore ha voluto restringere il campo di utilizzo di un claim ai soli integratori alimentari lo ha fatto a chiare lettere. Il concetto di porzione è chiaramente espresso dal Reg. UE n. 1169/2011, e l’interpretazione per cui i claim che fanno riferimento ad una “porzione quantificata” sono riservati agli integratori alimentari non trova alcun appiglio nella lettera del regolamento, nel diritto alimentare e negli stessi pareri di EFSA relativi ai claim che si sono tradotti in questa espressione. L’AGCM contestò qualcosa di simile nel caso dei beta glucani nella pasta; ma tale posizione è del tutto superata dal successivo Reg. UE n. 432/2012 che ha chiarito come affrontare questo aspetto.
La possibilità di utilizzare il carbone vegetale negli alimenti diversi degli integratori alimentari – come certamente confermerebbero i funzionari europei e anche molti esperti di diritto alimentare nazionali – non è determinata dal Reg. UE n. 432/2012 ma eventualmente dal Reg. CEE n. 258/97 ed eventualmente dal Reg. CE n. 1925/2006. ll Reg. CEE n. 258/97 riguarda i nuovi alimenti: se il carbone vegetale è stato utilizzato solo come additivo alimentare o solo negli integratori, prima del 1997 – così prevede la norma – allora è vero che non può essere usato in alimenti che non siano integratori. Ma di questa possibilità il Ministero non fa cenno e, del resto, sarebbe opportuno sentire i partner europei prima di arrivare a questa determinazione.
C’è però un altro elemento da considerare, le quantità di E153 usate nel pane e nelle pizze o nella panetteria fine per colorare i prodotti sono probabilmente insufficienti per ottenere effetti fisiologici. Se è così, il risultato finale è che il pane nero rappresenta un caso di uso non autorizzato dell’additivo (sanzionato penalmente); anche le indicazioni sulla salute esposte sulle etichette o sui cartelli spesso non sono autorizzate (con la possibile contestazione di frode). D’altro canto, siccome l’uso dei coloranti non è autorizzato nel pane, mentre lo è nei prodotti di panetteria fine, la soluzione adottata da alcuni, cioè il semplice cambiamento di etichetta da pane a prodotto da forno, non risolve il problema se il prodotto resta, di fatto, pane. Quindi i problemi di conformità ci sono.
Resta il fatto che i riferimenti del comunicato del Ministero della Salute (e ancora peggio del chiarimento) non sono complete e corrette. L’unica spiegazione possibile, vista la competenza degli istituti coinvolti, è di un equivoco da risolvere al più presto, nell’interesse dei controllori, delle imprese e dei consumatori.
Aggiornamento del 12 gennaio 2016
Il Ministero della salute il 12 gennaio 2016 ha aggiornato la comunicazione sul pane nero del 22 dicembre 2015 e come avevamo auspicato nell’articolo ha precisato che:
“Peraltro, il carbone vegetale non può essere utilizzato come ingrediente nel pane, in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997, e per tale motivo un pane che lo contenesse ricadrebbe nella disciplina dei novel food (Regolamento (CE) 258/97) e necessiterebbe conseguentemente di specifica autorizzazione.”
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