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La zootecnia nei luoghi di montagna è una questione complessa e da tutelare, senza incorrere in illegalità

In seguito alla lettera dell’assessore alla sanità della Regione Valle d’Aosta – pubblicata su Il Fatto Alimentare – sul tema della macellazione a domicilio, risponde l’avvocato Dario Dongo.

Il mio articolo “Valle d’Aosta, macellazione a domicilio senza ispezione veterinaria? mira a offrire un contributo tecnico-giuridico su una normativa che rimane controversa, senza voler mancare di rispetto alla Regione Valle d’Aosta e anzi proprio in vista della condivisa esigenza di tutela della sua sanità pubblica. La zootecnica di montagna comporta senza dubbio una gestione più difficile rispetto a quella di pianura e proprio per questo deve venire sostenuta e aiutata, nel rispetto delle regole vigenti in Italia e in Europa. Salvaguardare la zootecnia di montagna ha importanti ricadute sull’economia del territorio, ma la salvaguardia della salute degli stessi cittadini valdostani deve essere prioritaria. Non bisogna perciò confondere il concetto di flessibilità con l’illegittima deroga ai principi comuni posti a tutela della sicurezza alimentare e del benessere animale, come si riscontra nella legge regionale della Valle d’Aosta n. 16/2016 (all’articolo 6, in particolare).

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Il R.D. n. 3298 del 20.12.1928 prevede la possibilità di macellazione a domicilio soltanto per motivi eccezionali

Il R.D. n. 3298 del 20.12.1928 da Lei richiamato prevede all’art.1 la possibilità di eseguire la macellazione a domicilio, fuori dai pubblici macelli, soltanto per motivi eccezionali e, quando fondati motivi giustificano il provvedimento, con le modalità stabilite dal successivo art. 13: “I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall’autorità comunale l’autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell’art. 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l’ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni“. Le due attività di controllo pubblico ufficiale individuate dalla citata norma sono distinte e separate, prima la visita e successivamente l’ispezione. Come si conferma nell’art.11 del R.D., frattanto abrogato, che prevedeva espressamente la visita sanitaria ante mortem.

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Il veterinario non può verificare presenza o assenza di segni e sintomi di patologie visibili soltanto ante mortem

La legge regionale induce gravi preoccupazioni nella parte ove si ammette la possibilità che “in assenza di sintomi sospetti di malattie infettive e di malattie trasmissibili all’uomo, la visita ante mortem può non avere luogo”. L’assenza di visita ante mortem non consente al veterinario – il quale poi assume la responsabilità di certificare la commestibilità delle carni – di verificare l’assenza di segni e sintomi di patologie che sono visibili soltanto in ante mortem, sull’animale vivo. Patologie anche gravi quali ipertermia, rabbia, BSE e TSE, tutte le malattie nervose come tetano e listeriosi, e buona parte delle malattie infettive tipiche del tegumento come l’afta. Risulta così impossibile diagnosticare malattie che vietano la macellazione per la tutela dell’incolumità di chi vi procede e della comunità intera, come il carbonchio ematico. La macellazione di un animale con il carbonchio, come è noto, comporta la contaminazione di tutti i presenti e dell’ambiente per tempi molto lunghi.

Anche molti trattamenti illeciti sono visibili in ante mortem e mascherabili post mortem (mammelle e vulva ipertrofica per estrogeni, timo ipertrofico eliminato prima della visita post mortem, comportamenti anomali per uso di eccitanti o di calmanti, dermatofiti e rogna sulla cute ). Il rilievo di tali segni e sintomi risulta dunque impossibile con la sola visita post mortem. L’applicazione della legge regionale in esame può di fatto consentire ai malintenzionati di chiedere la visita di un animale deliberatalmente macellato in fin di vita o magari anche morto, pretendendo poi la bollatura sanitaria al veterinario ignaro, ma responsabile. La visita ante mortem è dunque un requisito fondamentale per esprimere parere di idoneità al consumo delle carni da parte del veterinario ispettore.

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La normativa europea non si applica alla macellazione a domicilio nella sola misura in cui essa avvenga per il solo e esclusivo uso privato

La normativa europea non si applica alla macellazione a domicilio nella sola misura in cui essa avvenga per il solo e esclusivo uso privato, e il ricorrere di tale circostanza derogatoria deve tuttavia venire accertato dalle autorità competenti, a fronte del concreto rischio di elusione delle norme da parte di malintenzionati che esercitino macellazione abusiva per scopi commerciali. La normativa nazionale – che deve venire in ogni caso applicata – persegue peraltro gli stessi obiettivi e applica gli stessi criteri stabiliti in Europa. E dunque, se la macellazione riguarda un animale da reddito, il Pubblico Ufficiale deve attestare la commestibilità delle carni. Circa l’identificazione dell’animale la norma prevede che ogni animale destinato alla macellazione abbia in vita un doppio identificativo. Ma come fa il veterinario a garantire ciò se vedrà l’animale solo dopo la macellazione?

Quanto poi alla riduzione dei costi per gli allevatori da Lei asseriti, vale la pena ricordare che – trattandosi di attività extra LEA – tutti i costi sono a carico del privato come previsto dal D.L.ivo 194/08 art.4 che stabilisce il costo del Veterinario in 50,00 euro/ora. A fronte di un ben maggiore dispendio di risorse pubbliche, che perciò ricadono sulle tasche dei cittadini. In aggiunta, gli ovicaprini sono sempre vettori di materiale specifico a rischio (milza ed ileo prima dei 12 mesi e dopo i 12 mesi anche di tonsille, testa e midollo spinale). Questo comporta, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 16.10.03, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale in kit monouso che hanno un costo ragguardevole. A ciò va aggiunto il costo di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 3 presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.CE 1069/09 i quali sono a loro volta a carico del privato. Con l’ulteriore onere, per lo stabilimento riconosciuto, di inviare al servizio veterinario la documentazione vidimata dello smaltimento entro 7 giorni dalla consegna. Il privato deve dimostrare di possedere un adeguato livello di competenza per abbattere l’animale, ai sensi del Reg.CE 1099/09. E la macellazione deve avvenire in un luogo idoneo che consenta la raccolta di liquidi organici con animale sospeso, che deve essere pulito e disinfettato prima e dopo la macellazione.

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Come si può asserire che tale macellazione possa far risparmiare l’allevatore valdostano?

Inoltre l’utilizzo oggi del sistema operativo informatizzato prevede, a carico del veterinario, l’onere di effettuare lo scarico in banca dati regionale degli animali macellati. Ciò comporta che tale operazione venga eseguita o in sede di macellazione attraverso connessione con PC portatile dai luoghi più remoti dove non sempre vi è copertura del campo oppure attraverso l’effettuazione di tale scarico da PC dell’ufficio. In entrambi i casi vi è un aggravio di lavoro per il Veterinario che deve procedere a tale incombenza per ogni capo, mentre tutto ciò al macello è agevolato dal fatto che, al carico sulla banca dati regionale procede il macellatore, mentre il veterinario procede allo compilazione esclusiva dei dati sanitari nell’ambito della compilazione dell’intero registro di macellazione con ottimizzazione dei tempi. Questo fa ulteriormente lievitare i costi che vanno sommati ai costi dovuti alla ispezione veterinaria e ai trasferimenti relativi.

Considerato poi che la Legge non si applica solo alle singole aziende zootecniche, ma a tutti i cittadini – anche, ad esempio, in occasione di ricorrenze religiose ampiamente diffuse (come quelle di rito islamico) ciò potrebbe creare uno straordinario sovraccarico dell’attività lavorativa del servizio veterinario che deve, in primis, rispettare i LEA e ottemperare inoltre a tutti i compiti istituzionali previsti dal Pacchetto Igiene. Come si può asserire, alla luce di quanto esposto, che tale macellazione possa far risparmiare l’allevatore valdostano? La vostra Regione oltretutto dispone di ben 12 macelli riconosciuti, distribuiti con uniformità su tutto il territorio! A chi giova?

Dario Dongo, Ph.D. in sicurezza alimentare

PRECISAZIONE

La Regione Valle d’Aosta fa sapere che la legge  16/2016 e le sue modifiche che verranno a breve approvate dal Consiglio regionale, risultano pienamente  in sintonia con la normativa vigente nazionale e comunitaria. In ogni caso tutto è stato predisposto in accordo  con i ministeri competenti e in primo luogo con il Ministero della salute.