Nuovo regolamento sulle etichette alimentari
Dalla lettura dell’articolo 8 (Responsabilità), comma 1 e dell’articolo 9 (Elenco delle indicazioni obbligatorie), comma 1, lettera h. del nuovo Regolamento (UE) N. 1169/2011 sembra che un produttore o confezionatore di alimenti extra UE non potrà più figurare in etichetta (con la qualifica di responsabile commerciale); se non accompagnato da nome o ragione sociale dell’importatore nel mercato UE. È impressione corretta? Grazie fin d’ora per la cortese risposta.
Andrea
Gentile Andrea,
Il nuovo regolamento definisce le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta e tra queste figura, per i prodotti di provenienza extra-UE, il nome dell’importatore (art. 9, comma 1, lettera ‘h’). Il quale è responsabile: non solo
– della sicurezza degli alimenti importati, come stabilito nel Pacchetto Igiene (reg. CE nn. 852, 853, 854, 882/04 e seguenti) e precisato in apposite Linee Guida della Commissione europea (v. articolo allegato), ma anche
– della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta (reg. UE n. 1169/2011, art. 8).
Il significato di queste previsioni è quello di garantire
– alle Autorità la possibilità di eseguire controlli sull’idoneità dei prodotti presso un operatore economico stabilito in UE,
– ai consumatori l’effettiva possibilità di agire per il ristoro di eventuali danni che possano derivare da vizi di sicurezza del prodotto.
Non è affatto preclusa, peraltro, la possibilità di aggiungere in etichetta il nome e/o ragione sociale e/o marchio del produttore o distributore extra-UE. Si tratta pur sempre di un’informazione aggiuntiva di possibile interesse sia per l’operatore economico in questione, sia per il consumatore che potrà così meglio distinguere il prodotto rispetto ad altri.
Dario Dongo