In seguito all’entrata in vigore della legge 27/2012, che rivoluziona il sistema dei pagamenti dei prodotti alimentari, moltissimi lettori ci hanno scritto chiedendo delucidazioni in particolare sull’articolo 62.
Per un approfondimento sulla corretta applicazione della normativa si può scaricare l’e-book scritto dall’avvocato Dario Dongo “Articolo 62: una rivoluzione” e pubblicato da Il fatto alimentare.
Di seguito pubblichiamo alcune delle domande giunte in redazioni con la risposta dell’avvocato Dongo.
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Per adempiere al requisito del contratto scritto nel caso di cessioni semplici:
– Fattura accompagnatoria: sono riportati tutti i requisiti fatta eccezione della durata, come si adempie a questo obbligo?
– La durata non è obbligatoria per i contratti semplici, in quanto si esauriscono nel singolo scambio di prestazioni.
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– Fatturazione immediata (fattura emmessa nelle 24 ore della consegna al vettore) sostanzialmente documento e fattura con data uguale.
Da utilizzare nei casi che in cui, non si vuole far circolare dai corrieri documenti con presenza di prezzi. In questo caso l’unico documento che presenta tutti i requisiti sarebbe la fattura,integrata con le condizioni di durata. Può andare bene?
– L’unico modo è avere una conferma scritta dell’accettazione del prezzo da parte dell’acquirente, gli si potrebbe ad esempio fare firmare un listino, e richiamare specificamente i riferimenti nel DDT.
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– Tutti i documenti: DDt, fatture accompagnatorie o immediate riporteranno la dicitura: “Assolve…ecc” come previsto per legge?
– Solo nel caso di cessioni semplici, altrimenti si deve fare riferimento alla convenzione o accordo quadro.
Dario Dongo
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