Il Parlamento europeo ha adottato una Proposta di risoluzione sul Regolamento di esecuzione (UE) n.1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la origine obbligatoria per le etichette delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
La proposta del Parlamento europeo invita la Commissione a ritirare il Regolamento di esecuzione (UE) n.1337/2013 e a predisporre una versione modificata che preveda l’indicazione obbligatoria in etichettatura del luogo di nascita, nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell’animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità alla legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine. La Commissione viene inoltre invitata a eliminare le deroghe previste per le carni macinate e le rifilature.
La decisione dei parlamentari scaturisce da alcune considerazioni che ci sembra utile riportare:
– l’indicazione dell’origine sull’etichetta è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all’interno dell’Unione come conseguenza della crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e che le norme dell’Unione in materia di etichettatura delle carni bovine sono in vigore dal 1° gennaio 2002; considerando che tali requisiti in materia di etichettatura includono già i luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione;
– considerando che i suddetti requisiti applicabili alle carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine hanno aumentato le aspettative dei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’origine di altri tipi di carni largamente consumate nell’Unione;
– considerando che il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sottolinea che l’origine delle carni è di primaria importanza per i consumatori e questi di conseguenza si aspettano di essere adeguatamente informati in merito al paese di origine delle carni; considerando che ciò è ulteriormente confermato da recenti studi e dalle conclusioni di ricerche condotte sui consumatori;
– considerando che, al fine di fornire ai consumatori informazioni esatte sull’origine delle carni, l’indicazione dei luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione dovrebbe figurare sull’etichetta degli alimenti; – considerando che ciò consentirebbe inoltre ai consumatori di ottenere un quadro più completo delle norme in materia di benessere degli animali e dell’impatto ambientale di un prodotto a base di carne;
– considerando che i recenti scandali alimentari, tra cui la sostituzione fraudolenta di carni bovine con carne di cavallo, hanno dimostrato che regole più severe in materia di tracciabilità e di informazione dei consumatori sono tanto necessarie quanto volute dai consumatori medesimi;
– considerando che l’etichettatura “UE” o “non-UE” per le carni macinate e le rifilature è pressoché priva di significato e potrebbe creare un precedente indesiderato, soprattutto in relazione all’eventuale futura indicazione del paese di origine sull’etichetta per le carni utilizzate come ingrediente; – considerando che i requisiti relativi all’etichettatura di origine per le carni bovine dimostrano che un’indicazione più precisa dell’origine per le carni macinate e le rifilature è non solo realizzabile ma anche opportuna al fine di garantire l’informazione dei consumatori e la tracciabilità.
Sara Rossi
Foto: Photos.com
Giornalista professionista, direttore de Il Fatto Alimentare. Laureato in Scienze delle preparazioni alimentari ha diretto il mensile Altroconsumo e maturato una lunga esperienza in test comparativi. Come free lance si è sempre occupato di tematiche alimentari.
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Qualcuno può farmi capire in che modo l’indicazione dell’origine avrebbe evitato o potrebbe prevenire il ripetersi di episodi fraudolenti analoghi a quello della carne equina? Peraltro avvenuto malgrado sulla carne bovina l’origine fosse già obbligatoria!?
Qualcuno può farmi capire cosa c’entra l’indicazione dell’origine con la tracciabilità?
Mi sembra che ci sia un po’ di confusione, almeno relativamente a questi due “considerando”…
Probabilmente come deterrente.
Con l’indicazione obbligatoria dell’origine, qualora si verifichi un “evento” nel paese di origine, posso tracciare e bloccare più efficacemente le merci.
Beh, si parla di informazioni in etichetta. Quindi rivolte ai consumatori finali non ai controllori ufficiali che hanno altri mezzi per operare il ritiro/richiamo.
L’ultimo considerando, fa supporre che in assenza di indicazione di origine non sia garantita la tracciabilità. Questo non è vero.
Poi non so se sia stato riportato male nell’articolo…
Questi sono talmente lontani dalla realtà produttiva che non sanno proprio di cosa stanno parlando. E’ evidente.
A parte la considerazione sul fatto che il 99% delle persone non legge nemmeno l’etichetta attuale, figuriamoci quando si troveranno tutte le informazioni di cui stanno parlando.
Ma a pqrte questa considerazione, queste persone non sanno che una cosa è la carne macinata di bovino e una cosa è, ad esempio, un salame: ci ritroveremo per ogni salame acquistato un libricino con le indicazioni di tutte le origini delle varie materie prime. Bello… Davvero utile…
Poi non commento ulteriormente, visto che l’anno già fatto i precedenti post, il fatto che appare chiaro dalla Proposta che questi non sanno la differenza tra ritiro, richiamo, tracciabilità, bilancio di massa ecc ecc.
C’è solo da sperare che la proposta sia bocciata nelle fasi successive dell’iter parlamentare.
Ma sono fiducioso
Di certo la tracciabilità deve partire da un origine e, la rintracciabiltà, all’origine deve risalire
Cosa ben diversa è controllare i processi produttivi che devono garantirla; magari è su questo che va messa la massima attenzione degli organismi di controllo