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Con la nuova legge le frodi alimentari diventano un reato specifico e si introduce sanzioni amministrative in rapporto al fatturato. L’avvocata Neva Monari avverte: ci sono nodi interpretativi da risolvere.

Il 29 maggio entrerà ufficialmente in vigore la nuova legge 75/2026 sulle frodi alimentari (pubblicata il 14 maggio sulla Gazzetta Ufficiale). Il provvedimento introduce importanti novità sul fronte penale e amministrativo, e si pone l’obiettivo di contrastare in modo severo i falsi e le contraffazioni.

Le frodi alimentari ora sono reato

La novità più rilevante è l’introduzione formale del reato di frode alimentare. Questa fattispecie punisce chiunque mette in vendita cibo o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, risultino sostanzialmente difformi da quanto dichiarato indicato in etichetta.

Inoltre diventerà un reato a tutti gli effetti vendere alimenti con segni distintivi o indicazioni false e ingannevoli, tali da indurre in errore il consumatore. Per dare un’idea di quanto il legislatore consideri prioritario questo fronte viene precisato che la magistratura potrà avvalersi di strumenti investigativi come le intercettazioni telefoniche e disporre operazioni con agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sotto copertura.

Dal sequestro alla solidarietà

La nuova legge prevede per i prodotti alimentari confiscati – purché non contraffatti o deteriorati, e idonei al consumo umano o animale – la devoluzione gratuita a persone bisognose, enti caritatevoli o assistenziali. Attenzione però, destinare questi prodotti a finalità diverse da quelle assistenziali integrerà il reato di malversazione di erogazioni pubbliche.

donazione di cibo
Con la nuova legge sulle frodi alimentari, sarà possibile donare gli alimenti confiscati, purché in buono stato e non adulterati

Sanzioni amministrative e fatturato

Un altro duro colpo per chi non rispetta le regole arriva dalla revisione delle sanzioni amministrative. Le multe per la violazione delle pratiche leali di informazione, l’omissione o il falso nell’elenco ingredienti e la mancata o ingannevole indicazione dell’origine, non solo vengono aumentate ma potranno essere determinate in percentuale al fatturato dell’azienda. Un cambiamento che rappresenta un fortissimo deterrente economico, soprattutto per le grandi realtà.

La novità per il settore lattiero caseario riguarda l’uso abusivo delle denominazioni ‘latte’ o derivati con sanzioni proporzionali al fatturato e il sequestro immediato delle merci e del materiale pubblicitario. Questa novità è particolarmente severa  Se ad esempio la dicitura in etichetta “latte di soia” è affiancata da una scritta o da una spiegazione che ne indica l’origine chiaramente vegetale, verrà sanzionata. Anche scritte chiare come “Questa bevanda non è latte”, oppure “formaggio vegetale” non sono ammesse.

Focus bufala, vino e pesca

La legge esamina nello specifico alcune filiere come quella del latte di bufala. Si istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati all’interno del SIAN, accompagnato da un Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti DOP e IGT. Sono state inasprite anche le sanzioni per i produttori inadempienti agli obblighi pecuniari verso gli organismi di controllo delle denominazioni DOC, DOCG e IGT e rimodulate le sanzioni per la pesca oltre i limiti autorizzati.

A coordinare questo massiccio apparato di vigilanza ci sarà la neonata Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, istituita presso il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Resta ora da vedere come la filiera reagirà a questa imminente stretta, che promette di ridisegnare le regole del gioco a favore della trasparenza.

Produzione di formaggi o latticini in un caseificio industriale; concept: latte
La legge istituisce anche il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati

Abbiamo chiesto a Neva Monari, avvocata esperta di diritto alimentare, un commento al testo di legge che entrerà in vigore nei prossimi giorni

La riforma dei reati agroalimentari rappresenta una revisione sistematica del quadro sanzionatorio tanto sotto un profilo penalistico che amministrativistico. Non dobbiamo però dimenticare che questa riforma si inserisce in un quadro normativo assai articolato, ormai quasi del tutto disciplinato dalle norme europee e non è da escludersi che emergano problematiche interpretative e di coordinamento.

Si riferisce a qualche aspetto particolare?

Penso ad esempio  ad alcune indicazioni apposte sulle etichette e più in generale alla pubblicità e alla comunicazione dei prodotti. Il nuovo articolo 517 septies del codice penale, tra l’altro, sanziona “…l’utilizzo di indicazioni, anche figurative, che sa essere false o ingannevoli al fine di indurre in errore il consumatore…” per il quale è prevista la reclusione da 3 a 18 mesi e la multa sino a 20.000 euro. Così come formulato questo nuovo reato potrebbe venire in parte a sovrapporsi con l’articolo 7 del Reg UE 1169/2011 relativo alle  “pratiche leali d’informazione” che prevede una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 24.000 euro aumentata di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte per le grandi, applicata dall’Ispettorato Repressione Frodi. Bisogna poi considerare la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto concerne le “pratiche commerciali scorrette”.  Tra queste norme emergono indubbi profili di contiguità, che andranno risolti sulla base dei principi generali in materia.

Peraltro la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha espressamente ammesso la possibilità che un medesimo comportamento sia sanzionato in parallelo ai sensi dell’art. 7 del Reg. 1169/2011 e della disciplina sulle pratiche commerciali sleali, purché nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di bis in idem.

Ispettori ICQRF; concept: frodi alimentari
Per le sanzioni stabilite dalla legge sulle frodi alimentari, ci sono aree di sovrapposizione con l’attività dell’ICQRF e dell’AGCM

Ci sono altre novità salienti?

Viene introdotto il “blocco ufficiale temporaneo” della merce, ora  disciplinato dall’art. 18 bis della L 689/1981 e che potrà essere disposto dall’Organo accertatore, ovvero dall’Autorità che effettua il prelievo   o la contestazione. Se da un lato la nuova misura è volta a colmare un vuoto operativo, dall’altra si crea un problema di coordinamento  con il “blocco ufficiale”  previsto da altre disposizioni di legge.  Non sono chiare alcune  fasi operative

Le sanzioni amministrative calcolate in percentuale sul fatturato aziendale rappresentano una rivoluzione?

Il legislatore italiano sta via via introducendo nel diritto alimentare, e non solo, sanzioni che devono essere correlate in percentuale sul fatturato. Si tratta di una linea che sposa le indicazioni dell’Unione Europea che impone agli Stati Membri di adottare sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”. Cosa che in Italia non avveniva.

La norma ribadisce il divieto di usare termini lattiero-caseari per i prodotti vegetali, introducendo sanzioni pesanti. Questa misura risolve definitivamente il problema del ‘milk sounding’ o rischia di scontrarsi con le direttive europee sulla libera circolazione delle merci?

I regolamenti comunitari prevedono la protezione delle denominazioni lattiero-casearie dal 2013, ma lo Stato Italiano non aveva emanato sanzioni. Il nuovo decreto legislativo si pone l’obbiettivo di colmare questo vuoto.

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Il decreto introduce pesanti sanzioni per l’uso della parola latte nel settore delle bevande vegetali

Il nuovo organo di controllo riuscirà a coordinare gli enti ispettivi o rischia di diventare un ulteriore livello burocratico?

L’opportunità per non dire la necessità di un coordinamento tra gli organi di controllo ufficiale, che in Italia sono davvero molti, è un’esigenza sentita da tutte le parti interessate. Nel passato ci sono stati vari tentativi di collaborazione tra le differenti Autorità, ma non si è mai riusciti a realizzare un efficace piano operativo. La Cabina di Regia è certamente auspicabile per non dire necessaria, specie a fronte dell’aggravarsi del quadro sanzionatorio. Dobbiamo augurarci che nei 60 giorni previsti dalla norma venga definita l’organizzazione per poi procedere speditamente all’attuazione del piano

© Riproduzione riservata Foto: NAS, Fotolia, ICQRF, Depositphotos

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Rosario
Rosario
27 Maggio 2026 10:06

Leggo questa notizia e mi accorgo con amarezza di non sentirmi più tutelato.
Nel paese delle centinaia di migliaia di leggi in essere e del detto “fatta la legge, trovato l’inganno”, piuttosto di nuove regole si sente magari la necessità di far rispettare con più rigore quelle già vigenti. Per non parlare delle perplessità che emergono leggendo anche questo articolo: che senso hanno nuove leggi se non si coordinano perfettamente con quelle internazionali la cui importanza è dettata anche dal fatto che quello che mettiamo nel piatto spesso viene dall’estero?

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