Il nuovo DM 18 luglio 2024 n. 323651: un sistema punitivo irragionevole per il biologico

Il primo gennaio è entrato in vigore un decreto ministeriale risalente a luglio del 2024 che risulta irragionevolmente punitivo nei confronti  del mondo del biologico. Si tratta di misure che gli organismi di controllo devono far applicare agli operatori cui sono state accertate delle non conformità.

Il tema è molto importante, perché le non conformità comportano il pagamento di sanzioni pecuniarie importanti. La sanzione per chi, senza essere assoggettato al sistema di controllo utilizzi indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sul biologico, parte da un minimo di 5.000 € e arriva fino al 5% del fatturato col massimo di 100.000 €.
La violazione non può però essere accertata dagli organismi di controllo ma esclusivamente dagli organi pubblici di vigilanza, come l’ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, la Guardia di Finanza… Tali soggetti sono organi di polizia giudiziaria, mentre gli organismi di controllo incaricati di pubblico servizio possono operare solo nell’ambito attribuito.

La certificazione del biologico

Venendo a qualche esempio su aspetti più significativi, l’operatore  che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al regolamento, così come chi utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica, riceve la sanzione pecuniaria fino al 5% del fatturato dell’anno precedente, con un minimo di 6.000 e un massimo di 100.000 €.
Oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 €, l’operatore che non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo riceve automaticamente il ritiro del certificato, la soppressione dei riferimenti al biologico nell’etichettatura dei prodotti e l’obbligo di informare i clienti.
C’è poi  il corollario di misure aggiuntive che limitano o impediscono la prosecuzione dell’attività: limitazione dell’ambito di applicazione del certificato e la sospensione da 6 a 12 mesi o il ritiro.

In tutti i casi di non conformità sospetta, in attesa dei risultati dell’indagine, l’organismo di controllo è tenuto ad adottare la “Soppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione biologica” con il fermo temporaneo (40 giorni, prorogabili per altri 40) di immissione sul mercato.
È evidente che quando si tratta di prodotto fresco (ortofrutta, latte, uova, carne…) pochi giorni incidono pesantemente sulla vita commerciale del prodotto, che alla fine anche in caso di esito positivo finisce inevitabilmente allo smaltimento.

Giovane donna attraente in una fattoria. Donna agricoltore che raccoglie frutta dal suo orto biologico. Agricoltura: donna che raccoglie mele mature in giardino durante l'autunno. sostenibilità
Le non conformità comportano il pagamento di sanzioni pecuniarie importanti

Si tratta di sanzioni che non trovano analogie negli altri settori dell’agroalimentare: basta ricordare il caso di Prosciuttopoli sollevato da Il Fatto Alimentare o lo scandalo del macello Bervini segnalato dal programma Report della Rai, tuttora in attività nonostante i fatti rilevanti emersi.

Il nuovo  decreto introduce elementi che appaiono fortemente disallineati rispetto alle norme per gli altri settori  e con effetti destabilizzanti e punitivi per operatori e organismi di controllo del mondo bio.

La classificazione delle non conformità

I criteri fissati dall’articolo 8 del D.Lgs. 148/2023 risultano più severi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2018/848 e dalla normativa europea. Questo disallineamento determina, a parità di violazione, conseguenze più gravose per gli operatori del bio e un aggravio per gli organismi di controllo, chiamati a operare in un contesto più rigido e meno armonizzato.

Le criticità nell’applicazione

Ancora più problematico è l’applicazione delle misure previste dal DM 323651. L’articolo 3, paragrafo 1, e i corrispondenti Allegati 1 e 2, introducono un sistema che combina misure minime e misure aggiuntive, generando un livello di complessità tale da compromettere l’omogeneità dei giudizi. In assenza di una chiara e univoca corrispondenza tra non conformità rilevata e misura da adottare, diventa inevitabile una forte divergenza applicativa tra i diversi organismi

L’inversione dell’onere della prova

Di particolare impatto è l’inversione dell’onere della prova, sancita dall’articolo 14, paragrafo 3, del DM. La disposizione introduce il pregiudizio di colpevolezza dell’operatore, ribaltando un principio fondamentale del diritto: la presunzione di non colpevolezza che considera ogni trasgressore innocente fino a condanna definitiva e l’onere della prova spetta all’accusa.

Persona con verdure appena raccolte in un campo
Di particolare impatto è l’inversione dell’onere della prova

Per capirci meglio; se analizzando un campione prelevato in campo l’organismo di controllo trova tracce di una sostanza non ammessa che non ha alcun effetto agronomico sulla coltura in campo, è ragionevole ritenere che dipenda dalla deriva di un trattamento effettuato da un vicino (o anche da un operatore non vicino: il vento è in grado di trasportare le goccioline del fitofarmaco dall’area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio), piuttosto che da un illogico trattamento svolto dall’agricoltore, che invece è tenuto (come?) a dimostrare la non intenzionalità del fatto.

Le conseguenze sono facilmente prevedibili: un aumento ingiustificato del numero di non conformità, una progressiva perdita di omogeneità del sistema di controllo nazionale e un incremento esponenziale dei ricorsi. A ciò si accompagna un inevitabile aumento dei costi complessivi per gli organismi di controllo perché  serve più personale per la gestione dei ricorsi, aumentano le spese per gli avvocati  e le assicurazioni, destinato a riflettersi sul mercato.

L’uscita degli operatori

In ultima analisi, il rischio più grave è rappresentato dalla possibile uscita degli operatori dal sistema di controllo biologico, già messo a dura prova da scelte operative come l’eliminazione dei Programmi Annuali di Produzione (PAP).

Il DM 18 luglio 2024 n. 323651 rischia di trasformarsi in un paradosso normativo: uno strumento nato per tutelare l’integrità del biologico che, di fatto, ne mina la sopravvivenza. Imponendo sanzioni sproporzionate rispetto ad altri comparti agroalimentari e ribaltando il principio della presunzione di innocenza, il decreto non colpisce solo i “furbi”, ma soffoca gli operatori virtuosi sotto il peso di un’incertezza giuridica ed economica insostenibile. Se il sistema di controllo diventa un campo minato di burocrazia punitiva e costi crescenti, la fuga dal biologico non sarà più un’ipotesi, ma una necessità per molte aziende. È urgente un correttivo che riporti equilibrio e proporzionalità, affinché la vigilanza resti un valore aggiunto per il consumatore e non una condanna a morte per i produttori.

Massimo Govoni Amministratore Bioqualità​ SG Srl

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

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