Il Tar del Lazio ha respinto, giudicandolo infondato, il ricorso di Unilever Italia, proprietaria del marchio Algida, contro il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) che censurava la multinazionale per concorrenza sleale nei confronti di un piccolo produttore di gelati dell’Emilia-Romagna. I fatti risalgono allo scorso dicembre quando a Unilever viene comminata una multa di 60.668.580 euro per abuso di posizione dominante. La sentenza molto dettagliata descrive con minuziosa precisione le numerose iniziative avviate per ostacolare lo sviluppo di concorrenti nel mercato del gelato confezionato monodose, arrecando anche “un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti che, per qualità e gusto, avrebbero potuto essere preferiti a una parte dei gelati Algida”.
La decisione dell’Antitrust contro Algida
Il provvedimento dell’Antitrust era il frutto di una denuncia della società La Bomba, produttrice di ghiaccioli molto conosciuti e apprezzati dai consumatori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Lazio. Secondo l’azienda, negli ultimi anni, Unilever avrebbe intimato agli esercenti degli stabilimenti balneari e dei bar (in particolare sul litorale adriatico e laziale e per lo più aderenti ad associazioni di categoria che avevano sottoscritto un accordo-quadro con Unilever), di non commercializzare i ghiaccioli La Bomba, né all’interno dei freezer Algida, né in altri frigoriferi distribuirti da La Bomba. La multinazionale, minacciava i gestori che nonostante l’avvertimento continuavano a vendere i gelati della concorrenza, di non applicare gli sconti previsti nell’accordo oltre al pagamento di penali e la risoluzione del contratto.
Alla fine dell’istruttoria, con un provvedimento motivato in 130 pagine, l’Antitrust aveva giudicato “molto grave” la condotta di Unilever portata avanti sin dal 2012. Affibiando una maxi multa di 60.668.580 proporzionata all’ostinazione anti-concorrenziale di Algida, contro la quale Unilever è ricorsa al Tar del Lazio, chiedendone l’annullamento.
La sentenza del Tar
Nella sentenza conclusiva del Tar del Lazio datata 31 maggio 2018 il tribunale ricorda che l’articolo 102 sul Trattato di funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che “È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi”.
Comportamenti anticoncorrenziali
Il Tar ha “escluso che l’Autorità abbia errato nel respingere gli impegni” presentati da Unilever dopo l’apertura dell’istruttoria come quello di eliminare la clausola di esclusiva merceologica da tutti gli accordi-quadro in vigore e di non inserirla in nessun contratto/convenzione con le associazioni. L’Autorità garante aveva respinto questi impegni, ritenendo che la condotta tenuta da Unilever potesse configurare una grave violazione delle regole di concorrenza tale da meritare sanzioni, come poi è avvenuto.
Secondo il Tar del Lazio, la decisione della multa di 60 milioni “appare assolutamente coerente con la funzione dei provvedimenti sanzionatori in materia di violazioni antitrust, che è quella di disincentivare comportamenti anticoncorrenziali sotto il duplice profilo dell’orientare, anche alla luce di un calcolo di non convenienza economica correlato alla comminabilità di una sanzione pecuniaria, il comportamento degli operatori economici, e di individuare, in maniera quanto più possibile netta e diffusa, singole ipotesi di comportamenti anticompetitivi, così da produrre un utile effetto conformativo”.
La sanzione di 60 milioni ad Algida
In merito all’entità della sanzione che Unilever contesta perché non ha tenuto conto della collaborazione prestata durante l’istruttoria, il Tar dichiara di condividere l’argomentazione contenuta nel provvedimento dell’Antitrust, “il quale ha evidenziato come la collaborazione fornita da Unilever non si è dimostrata affatto efficace, avendo dovuto, per contro, gli uffici ricontrollare il ‘database’ dei clienti direzionali fornito dalla parte, riscontrando rilevanti incongruenze tra i dati dei clienti direzionali forniti in prima battuta e i contratti sottoscritti. Né, come sostenuto in ricorso, una diminuzione della sanzione poteva essere rinvenuta nella crisi del settore di riferimento, avendo l’Autorità precisamente evidenziato come nel periodo in esame la ricorrente abbia visto rafforzata la propria posizione sul mercato”.
Qualcuno può pensare che una sanzione di 60 milioni sia esagerata, ma basta leggere le 130 pagine redatte dall’Antitrust, per rendersi conto di quanto siano state pervasive, insistenti e per certi versi inaudite, le azioni portate avanti per ostacolare la vendita dei gelati della piccola azienda familiare di Rimini. La decisione dell’Antitrust, condivisa dal Tar del Lazio, rappresenta un segnale importante verso chi non rispetta le regole, ed è allo stesso tempo un riferimento per chi decide di non subire passivamente comportamenti scorretti e furberie.
Dopo la sentenza Unilever Italia ha emesso una nota in cui afferma che, “pur rispettando tale decisione, ricorrerà presso la sede competente nella convinzione che la condotta dell’Azienda non costituisca violazione delle norme a tutela della concorrenza e dunque desidera non commentare questioni aperte”.
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“Unilever Italia – Algida” ricorrerà presso la sede competente?
Mi auguro portino la multa a 100 milioni tondi tondi allora.
Dopo lo spot televisivo con il coniglio tenuto per le orecchie, ecco l’ennesimo passo falso.
Tanta arroganza si spiega solo con la consapevolezza di “spalle coperte” , andare avanti fino ad una corte internazionale dove la propria lobby farà il suo dovere.
Se c’è la buona politica batta un colpo.
spero che l’arroganza e la prepotenza si fermino qui
…rifletto, quanto altro dovremo leggere, vedere e ascoltare per boicottare i prodotti di questa, ed altre multinazionali ?
Da parte mia ho smesso ormai da anni di acquistare gelati, acqua, riviste, prodotti cosmetici e quanto altro, non solo Unilever, ma anche Nestlé . Ci metto una “vita” a fare la spesa per verificare chi produce , e per conto di chi soprattutto.
Tutta la mia solidarietà all’azienda di Rimini ; La Bomba è un ricordo indelebile del richiamo del mitico venditore ambulante sulle spiagge di Riccione negli anni ‘70
Ahahahahahahah! Sono felice della”tranvata” sui denti che ha preso Unilver! Oltre al fatto che è tra i massimi utilizzatori di olio di palma e della sperimentazione animale!
Sai ora come staranno in affanno per cercare qualcuno da usare nella prossima “opportuna sede competente”…. State zitti, muti e pagate! Lasciate stare i piccoli produttori, che hanno molta più qualità e migliori prodotti!
Se lo capisse il consumatore medio, le multinazionali dovrebbero abbassare, ma di tanto proprio, le penne!
In questo caso specifico di gravissimo comportamento anticoncorrenziale auguro che alla fine la multa comminata arrivi ad essere ancora molto più elevata.