Tortellini tabella nutrizionale
Soltanto le micro-imprese sono esentate dall’obbligo della tabella nutrizionale

A partire dal prossimo 14 dicembre le etichette dei prodotti alimentari dovranno venire integrate con un’apposita dichiarazione nutrizionale. La notizia non é nuova (ne scrivemmo il giorno stesso della pubblicazione del regolamento UE 1169/11 (vedi ebook L’etichetta), ma continua a preoccupare molti piccoli operatori i quali, fino ad oggi, non hanno avuto la tranquillità di venire effettivamente esclusi da tale obbligo. E finalmente, a poche settimane dal “foto-finish”, i ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute hanno emesso una circolare a tale riguardo.

La tabella nutrizionale é d’obbligo per i soli alimenti preimballati. Bisogna perciò inserire una tabella recante i sette valori (energia, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale) riferiti ai 100 grammi o millilitri sulle etichette della quasi totalità dei prodotti, compresi pure ad esempio quelli di IV e di V Gamma. Ma non anche, si noti bene, sui cosiddetti “preincarti”, né sui cartelli posti al fianco dei prodotti venduti sfusi. Né tantomeno sui registri o i menù di bar, tavole calde, trattorie o ristoranti, mense pubbliche e private.

Le imprese artigiane e le PMI hanno facoltà di astenersi dall’inserire la dichiarazione nutrizionale sulle confezioni, secondo quanto previsto nel regolamento “Food Information to Consumers”, allorché i loro prodotti siano “forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” (reg. UE 1169/11, All. V, punto 19). Ma cosa si intende per “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, e cosa per “strutture locali di vendita al dettaglio”? La circolare ministeriale del 16 novembre interpreta la previsione di cui sopra facendo richiamo sia a precedenti definizioni normative (come quelle di “micro-impresa” e di “vendita al dettaglio”), sia a precedenti interpretazioni di deroghe già concesse agli operatori locali nell’ambito del cosiddetto Pacchetto Igiene (reg. CE 852/04 e successivi). Breve sintesi a seguire.

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L’esenzione della tabella nutrizionale vale anche in tutti i casi di somministrazione e di vendita di alimenti sfusi

Soltanto le micro-imprese sono esentate dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Vale a dire, secondo i parametri europei, le imprese che abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuale inferiore ai 2 milioni di euro. Di fatto, ricade in questa definizione buona parte di quelle realtà che in Italia vengono considerate Piccole e Medie Imprese, e caratterizzano la produzione agroalimentare nostrana. In ogni caso, secondo i Ministeri, la deroga può venire applicata nei due soli casi di:

1) vendita diretta “dal produttore al consumatore”, senza intermediazioni di sorta. Può essere il caso dei mercati rionali, le sagre e le fiere, gli spacci aziendali e i negozi gestiti dal fornitore stesso. La circolare precisa che l’esenzione opera anche in tutti i casi di somministrazione e di vendita di alimenti sfusi (senza peraltro che ve ne sia bisogno poiché tali casi sono sempre e comunque esclusi dall’obbligo in esame, come accennato in apertura),

2) fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio, o alle collettività. I confini del “livello locale” della vendita rimangono alquanto indefiniti, poiché si riferisce al concetto di territorio della Provincia e delle “Province contermini” (1) a quella ove ha sede il produttore, ponendo invece l’ambito nazionale quale limite inammissibile.

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Sono esentate le imprese che abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro

In buona sostanza, la dimensione dell’organizzazione produttiva é il criterio-guida per considerare l’operatività della deroga. Le imprese con meno di 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato possono fornire alimenti preimballati senza tabella nutrizionale anche tramite i canali della distribuzione moderna, purché essi non raggiungano gli scaffali dell’intera Penisola (ma magari, ad esempio, soltanto una delle 4 aree Nielsen in cui l’Italia é divisa).

Rimane da risolvere la questione degli alimenti forniti direttamente ai consumatori tramite ecommerce. La micro-impresa che faccia ricorso alle nuove opportunità offerte dal canale digitale dovrebbe poter beneficiare della stessa esenzione, quand’anche il rapporto diretto col consumatore abbia luogo sul web, e la consegna avvenga a domicilio piuttosto che nel luogo concordato con un GAS (Gruppo d’Acquisto Solidale). A maggior ragione ove si consideri la sostenibilità dei trasporti (un furgoncino può risparmiare l’impiego di un centinaio di auto da parte di altrettanti utenti) e l’utilitá del servizio per i non-automuniti.

Per approfondimenti, e il testo della circolare, si veda l’articolo. Per la consulenza professionale su etichette e tabelle nutrizionali, é possibile rivolgersi a tech@fare.email.

(1) Sarebbe stato meglio riferire alle aree Nielsen anziché alle “Province contermini”, ma a quanto pare il proclama del Ministro dello Sviluppo Economico sulla “economia 4.0” non ha ancora permeato i gangli dell’amministrazione (sigh!)

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Michele
Michele
19 Novembre 2016 10:55

Caro Avv. Dongo la circolare Ministeriale dice:
Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale,
qualiad esempio le centrali di acquisto.
In questo caso la circolare spiega che le microimprese indipendentemente dai casi indicati nella circolare devono sempre inserire la dichiarazione nutrizionale quando vendono i propri prodotti alla GDO?

Alessia
Alessia
19 Novembre 2016 12:33

Avvocato Dongo, non capisco perché intende fare riferimento alle aree Nielsen. Le amministrazioni hanno richiamato nella circolare le Linee Guida del reg. n. 853/2004 che, con riferimento all’ambito locale richiamano il territorio della Provincia in cui insiste l’azienda ed il territorio delle Province contermini e “ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.”. Con le aree Nielsen che nascono a fini statistici, le imprese che si dovessero trovare al confine con una provincia appartenente ad una diversa area non potrebbero usufruire della deroga per i prodotti venduti in quella area.
Alessia

Anna Stopponi
Anna Stopponi
24 Novembre 2016 18:30

Buonasera

sono una impresa che supera i 10 ULA ma distribuisco i miei prodotti solo in vendita diretta, ai GAS e presso strutture locali.
Sono esentato dalla nutrizionale?

Lorenzo
Lorenzo
24 Novembre 2016 22:17

La PMI (dettagliante) che commissiona ad altra PMI conterranea (stesso comune) la produzione di un alimento preimballato etichettato a proprio nome (dettagliante), è esente dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale?

Antonio
Antonio
27 Novembre 2016 23:07

Sono una microimpresa di fornitura di alimenti a livello locale: fornisco alimenti a mio marchio a dettaglianti locali.
Non produco io gli alimenti: me li faccio produrre da impresa terza che non è microimpresa.
Figurando io come “titolare” di questi prodotti, posso avvalermi dell’esenzione per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale?

ezio
ezio
1 Dicembre 2016 11:27

Tipico esempio di complicazione normativa di cose semplici.
Una volta fissato il principio di comportamento da adottare, con esenzione per i preincartati e sfusi a cura del produttore e venduti direttamente al consumatore finale, tutte le altre confezioni devono riportare la tabella nutrizionale.
Andare a speculare e distinguere sulla dimensione del produttore con il numero di dipendenti, il fatturato e l’area commerciale di pertinenza, mi sembra proprio accanimento terapeutico con l’effetto opposto.
La prova è che in ogni commento c’è un quesito da chiarire ed una necessità di consulenza professionale e legale.
La pubblica amministrazione non sa parlare con nessuno dei propri interlocutori, nemmeno con i consulenti intermediari e servono costantemente circolari esplicative delle norme e delle circolari stesse, per spiegare la complicazione creata.
La fabbrica delle parcelle e delle sanzioni!!