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Il 24 gennaio è entrato in vigore il decreto-legge n°1/2012 che obbliga i supermercati a pagare i produttori entro 60 giorni dalla data
di consegna delle derrate agro-alimentari (30 per i prodotti deperibili) o dalla fattura. Il decreto prevede inoltre l'obbligo di formalizzare gli accordi per iscritto e la messa al bando delle
pratiche commerciali sleali che le catene di supermercati sono solite
imporre ai fornitori. Ilfattoalimentare ha gia' anticipato il contenuto essenziale dell'articolo 62 http://www.ilfattoalimentare.it/gdo-fornitori-decreto-liberalizzazioni.html
del c.d. 'decreto liberalizzazioni, relativo alle relazioni commerciali interne alla filiera alimentare. Vediamo adesso le altre parti salienti.
Campo di applicazione
La norma si applica a tutti i contratti stipulati a partire dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), e anche ai contratti di durata tuttora in corso. Vale a dire a tutti gli accordi stipulati in precedenza che non sono stati eseguiti nella loro interezza (consegne, pagamenti). Le nuove regole si applicano all'intera filiera agro-alimentare, comprese la vendita all'ingrosso, i mercati e il canale HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering).
Effetti delle nuove norme
A partire dal 24 gennaio si devono considerare nulli [1] (art. 62, comma 1)i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari stipulati verbalmente, così come quelli privi dei requisiti stabiliti nel decreto legge. La stessa regola vale per i contratti di fornitura, ivi compresi quelli già in essere, con clausole che prevedono termini di pagamento maggiori di quelli stabiliti. In questi casi, come in quelli in cui le modalità di pagamento non vengono indicate, i contratti sono automaticamente integrati [2] con i termini inderogabili di pagamento definiti nella nuova norma (art. 62, comma 3).
L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) può procedere anche di propria iniziativa, a prescindere da eventuali iniziative di parte, e verificare il rispetto dei termini legali di pagamento, con il potere di stabilire sanzioni amministrative tra 500 e 500.000 euro. Sono nulle le clausole di qualsiasi contratto che violano le pratiche commerciali vietate indicate dal secondo comma dell'art. 62 [3]. Deve tendenzialmente escludersi che ciò comporti la nullità dell’intero contratto, poiché tali clausole non attengono in genere alle prestazioni caratteristiche del contratto ma solo a suoi elementi accessori. [4]
Interessi di mora
La norma non specifica a quale “tasso d’interesse” debba venire riferita la maggiorazione di due punti ivi disposta per il saggio degli interessi di mora, da applicare in via automatica a decorrere dal giorno successivo al termine legale inderogabile di pagamento (art. 62, comma 3).
A ben vedere, il decreto-legge rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/7/UE. [5] Si dovrebbe quindi considerare quale punto di partenza il tasso degli interessi di mora individuato nella direttiva stessa, vale a dire “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali”, maggiorato di otto punti percentuali (art. 2). Con l’ulteriore maggiorazione d
i due punti disposta dall’articolo 62, comma 3, D.L. 24.1.12 n. 1.
Prossimi passi
Il decreto-legge è all'esame del Senato per la sua conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni, e il dibattito già infiamma. I rappresentanti della catene di supermercati negano l'esistenza di problemi nei rapporti coi fornitori, però invocano l'incostituzionalità dell'intero articolo 62 per chiederne la cancellazione.
Sembra invece che il decreto abbia colto nel segno e questa regolamentazione sia davvero necessaria e urgente, per consentire alle centinaia di migliaia di imprese agricole e alimentari di poter accedere al mercato senza essere costrette ad accettare onerosi 'listing fees' [6] e altre pratiche che limitano una sana e libera concorrenza basata sul valore e la qualita' dei prodotti.
Nel frattempo l'Antitrust, in quanto autorità designata a vigilare sull'applicazione dell'articolo 62, elaborerà un 'vademecum' affinche' tutte le imprese della filiera alimentare possano comprendere e dare corretta attuazione alle nuove norme. Si tratta di un documento di particolare utilità, in considerazione delle incertezze ed esitazioni che potrebbero sorgere nella revisione dei contratti e nella gestione di quelli in essere, ma anche dei rischi di incorrere in sanzioni onerolse.
Dario Dongo
Questo articolo e' dedicato al fraterno amico Claudio Checchia, che tanti sforzi ha dedicato per promuovere l'equità delle relazioni commerciali e la salvaguardia della produzione agro-alimentare italiana
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[1] Durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento
[2] Ai sensi dell’articolo 1339 del Codice civile
[3] In forza del principio della c.d. nullità sopravvenuta, accolto da recente giurisprudenza di Cassazione
[4] Fatto salvo quanto previsto all’art. 1419 comma 1 del codice civile, laddove “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto” soltanto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che colpita dalla nullità”
[5] La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.2.11, “relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, infatti, “si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 2). E' previsto che “Gli Stati membri possano mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva” (art. 12, comma 3)
[6] I c.d. 'listing fees' sono le somme, talora cospicue, richieste dalla GDO alle imprese che intendano qualificarsi come fornitori e chiedere l'inserimento - e il mantenimento - dei loro prodotti a scaffale

