Il 13 maggio 2011 il Parlamento italiano ha varato per la prima volta una normativa (legge 77/2011) sulla produzione e commercializzazione delle insalate in busta per offrire maggiore garanzie di sicurezza ai consumatori. Dopo oltre un decennio di uso consolidato è arrivata finalmente una regolamentazione della intera filiera produttiva-distributiva, che non ha pari in altri Paesi europei (Francia, Spagna e Inghilterra si sono dotate di linee guida e manuali di corretta prassi igienica, ma non hanno disposizioni vincolanti).

La legge italiana, infatti, costituisce il primo intervento normativo a livello europeo sulla materia, anche se ormai gli alimenti della IV gamma fanno rientrano nella spesa settimanale di milioni di famiglie che, a causa dei ritmi sempre più frenetici hanno poco tempo da dedicare alla cucina ma non vogliono rinunciare a frutta e verdure fresche e pronte per essere immediatamente consumate o cucinate.

Non è casuale che l’Italia, in vent’anni abbia conquistato il primo posto a livello europeo per volumi  di prodotto e il secondo per valore di fatturato, confermando la presenza di una forte enogastronomica autoctona rispetto agli altri Paesi d’oltralpe.

Le ragioni del successo sono da ricercare, oltre che nell’intraprendenza dell’industria, anche nel clima favorevole del Belpaese, che consente di coltivare, senza grossi limiti di stagionalità, tipologie ortofrutticole particolarmente delicate e idonee per la IV gamma (per esempio le insalatine “baby leaf”, la variante piccola delle lattughe), con una particolare concentrazione produttiva nelle regioni del Centro-Sud.

La nuova normativa definisce le fasi del processo produttivo e le modalità di commercializzazione, mentre  rinvia a un successivo Decreto ministeriale per gli aspetti più tecnici, come le temperature da rispettare, il tipo di prodotti coinvolti dalla legge, la scadenza… I temi da definire nel decreto attuativo, che potrebbe essere varato entro la prima metà del 2012 sono sostanzialmente tre: le regole per il mantenimento della catena del freddo, il tipo di confezionamento e le informazioni al consumatore.

Il rispetto rigoroso della catena del freddo lungo tutto la filiera è un requisito fondamentale per questo tipo di alimenti che non utilizzano conservanti. L’auspicio è che la conservazione alla temperatura costante del frigorifero divenga una regola comune a tutti gli operatori della filiera, e che venga vietata la vendita di buste posizionate sui banchi  fuori dal frigorifero.

La nuova disciplina riguarderà anche le confezioni che dovranno essere di  materiali e grammatura tale da consentirne lo smaltimento attraverso la raccolta differenziata e il riciclo.

Il Decreto attuativo dovrebbe inoltre specificare le indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette per informare il consumatore. Sarebbe a tal fine opportuno che le indicazioni prescritte aiutino a qualificare i prodotti di IV gamma come alimenti lavati e pronti per essere consumati e cucinati, che pertanto non necessitano di risciacquo, magari precisando anche le modalità di conservazione prima e dopo avere aperto la confezione, come la conservazione in  frigorifero a temperature tra +2 e +8 °C e l’utilizzabilità del prodotto entro massimo 48 ore dal primo consumo.

Domenico Stirparo

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