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 Decreto legislativo 109/92 dopo
Come sarà il nuovo D.lgs 109/92 dopo l’entrata in vigore del regolamento 1169/2011.

Riceviamo e pubblichiamo da Aurelio Trevisi questo report  elaborato in base alla discussione in corso sul riordino nella normativa comunitaria in materia di etichettatura (Regolamento (UE) n. 1169/2011) perdono di efficacia alcune disposizioni nazionali contenute nel Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 che per la nostra nazione è la norma quadro di riferimento. Per operare questo aggiornamento normativo è in discussione un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ancora sotto forma di bozza ma che già delinea bene quale sarà il futuro della normativa nazionale, in particolar modo la parte che il regolamento europeo demanda alle normative degli stati membri.

Dopo la visione delle bozze del decreto per l’aggiornamento del d.lgs109/92 siamo in grado di proporre quello che potrà essere il testo quasi definitivo del decreto legislativo che da più di vent’anni e attraverso diversi aggiornamenti regola il campo dell’etichettatura degli alimenti. Attraverso la lettura della bozza di decreto e alle circolari del MISE emesse qualche mese fa siamo infatti in gradi di determinare quali articoli saranno abrogati, quali modificati e quali saranno invece completamente nuovi. Le note e gli appunti delineano quello che potrà essere il testo definitivo

 

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Le modifiche consistenti sono quelle relative al Capo I “Disposizioni generali” del D.lgs 109/92 dove è stato aggiornato il titolo e l’art.1 “Campo di applicazione”. Sono stati mantenuti, aggiornandoli, gli articoli che disciplinano materie non espressamente armonizzate dal Regolamento o direttamente demandate ai legislatori nazionali come: “Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura” e “Prodotti non destinati al consumatore”, “Vendita dei prodotti sfusi”. Sono stati mantenuti, aggiornandoli, alcuni singoli commi di articoli la cui disciplina viene sostanzialmente abrogata perché assorbita e/o superata dal Regolamento. Si tratta di commi che forniscono alcune specifiche. Sono stati inseriti anche articoli nuovi che disciplinano materie espressamente demandate agli Stati membri “Indicazioni obbligatorie negli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività” e “Requisiti linguistici”. Infine per quanto riguarda il Capo II del D.lgs 109/92 “Disposizioni concernenti prodotti particolari”, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha delega per intervenire.

Di seguito il testo del D.lgs 109/92 come potrà essere aggiornato in seguito alla pubblicazione del decreto di aggiornamento. Il testo in nero è quello originale, in testo in  blu è quello nuovo, mentre in rosso ci sono alcune annotazioni riguardanti gli articoli abrogati.

 

Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 “Disposizioni nazionali in materia di etichettatura degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169/2011”.

 

Art. 1 – Campo di applicazione

L’etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore finale e alle collettività nell’ambito del mercato nazionale, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità, salvo quanto previsto dall’articolo 17, ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169/2011, sono disciplinate dal presente decreto

2. Si intende per:

a) abrogato

b) abrogato

c) abrogato

d) prodotto alimentare preincartato l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale é stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;

e) abrogato

3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.

 

Art. 2 – Abrogato [per effetto dell’applicazione dell’articolo 7 del Reg.UE 1169/11, relativo alle “Pratiche leali d’informazione]

 

Art. 3 – Abrogato [per effetto dell’applicazione degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi rispettivamente all’“Elenco delle indicazioni obbligatorie” e alle “Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti”]

 

Art. 4 Denominazione dell’alimento [ad eccezione del comma 5 e 5-bis, l’articolo 4 viene superato dall’articolo 17 “Denominazione dell’alimento” e dall’Allegato VI del Regolamento, che stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano]

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n.1169/2011.

5-bis. Un ingrediente richiamato nella denominazione dell’alimento o nell’etichettatura in generale di un prodotto finito può figurare con il solo nome generico, purché nell’elenco ingredienti esso compaia con il suo nome specifico

 

Art. 5 – Ingredienti

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l’indicazione può avvenire nell’elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Abrogato

10-bis. Abrogato

10-ter. Abrogato

11. Abrogato

12. Abrogato

13. Abrogato[per effetto dell’applicazione degli articoli 18 “Elenco degli ingredienti”, 19 “Omissione dell’elenco degli ingredienti”, 20 “Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti”, e 21 “Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” e dagli Allegati II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” e VII “Indicazione e designazione degli ingredienti” del Regolamento]

 

Art. 6 – Abrogato [per effetto dell’applicazione dell’Allegato VII, parte D “Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti” ed Allegato III del Regolamento “Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari” ]

Art. 7 – Esenzioni dall’indicazione degli ingredienti [ad eccezione del comma 3, assorbito e superato dal Regolamento, in particolare dall’articolo 19 del Regolamento e dall’articolo 20 che richiama il Reg.(CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, oltre che all’articolo 16, comma 4. Alcuni aspetti sono richiamati anche nell’Allegato VII, parte E del Regolamento]

1. Abrogato

2. Abrogato

2-bis. Abrogato

3. L’indicazione dell’acqua non è richiesta per l’aceto, quando è indicato il contenuto acetico

4. Abrogato

Art. 8 Abrogato

[L’intero articolo 8 del D.Lgs.109/1992 viene assorbito dall’articolo 22 “Indicazione quantitativa degli ingredienti” e dall’Allegato VIII del Regolamento]

Art. 9 – Abrogato [per effetto dell’applicazione dell’artico1o 23 “Quantità netta” e dell’Allegato IX del Regolamento “Indicazione della quantità netta”]

Art. 10 – Termine minimo di conservazione [assorbito dal Regolamento, in particolare dall’articolo 24 c dall’Allegato X, fatta eccezione per il comma 5]

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi.

Art. 10 bis – Data di scadenza [ad eccezione del comma 4, assorbito dal dall’articolo 24 e dall’Allegato X del Regolamento]

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Fatta salva la disciplina sul “latte fresco pastorizzato” ed il “latte fresco pastorizzato di alta qualità”, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza sono determinati dal produttore o dal confezionatore. Resta disapplicata e priva di efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte.

5. Abrogato

Art. 11 – Abrogato [inefficace per effetto dell’applicazione dell’articolo 9 del Regolamento “Elenco delle indicazioni obbligatorie”, che non prevede fra le indicazioni obbligatorie quella della sede dello stabilimento]

Art. 12 – Abrogato [inefficace per effetto dell’applicazione dell’articolo 28 e dell’Allegato XII del Regolamento, recanti entrambi “Titolo alcolometrico”]

Art. 13 – Lotto o partita alla quale appartiene un prodotto alimentare

1. Un prodotto alimentare può essere commercializzato solo se accompagnato da un’indicazione che consente di identificarne lotto o partita alla quale appartiene.

2. Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

3. Il comma 1 non si applica:

a)       ai prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:

i) venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;

ii) avviati verso organizzazioni di produttori; o

iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

b)       quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, i prodotti alimentari non sono preconfezionati, sono confezionati su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

c)       alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm 2 ;

d)       alle porzioni individuali di gelato alimentare. L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.

4. La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione.

5. Le indicazioni di cui al comma 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.

6. Quando i prodotti alimentari sono preconfezionati, l’indicazione di cui al comma 1, e all’occorrenza la lettera «L», figurano sulla confezione o su un’etichetta che a esso si accompagna. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

7. Quando i prodotti alimentari non sono preconfezionati, le indicazioni di cui al comma 1, e all’occorrenza la lettera «L», figurano sulla confezione o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

8. Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione di cui al comma 1, può non accompagnare il prodotto alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese.

9. Sono considerate indicazioni della partita eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.

8. Ai fini dei controlli sull’applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dello sviluppo economico può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione della partita per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari

 

Art. 14 – Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati [i commi abrogati sono assorbiti dal Regolamento in parte dagli articoli 12 e 13 e dall’Allegato IV, in parte dall’articolo 8, comma 7]

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti, l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011 e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.

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alessia
alessia
8 Dicembre 2014 19:08

Scusate……….. ma a cosa serve questo testo di legge monco in tantissime parti perchè superato dalla nuova normativa comunitaria?
Il Reg. 1169/11 è applicabile senza ulteriori testi di legge nazionali.
Che fine fanno invece tutte le varie circolari emesse nel tempo a corredo del vecchio 109/92?
Non era meglio che il legislatore italiano impiegasse risorse ad emettere linee guida applicative del Reg 1169/11 in tempo utile prima della effettiva entrata in vigore 13/12/2014?

matteo
matteo
Reply to  alessia
12 Dicembre 2014 07:46

Serve a dar lavoro agli avvocati, creando delle interpretazioni della norma come è stato sempre fatto! 🙂
Le linee guida applicative, per fortuna, verranno emesse nei primi mesi del 2015 dalla comunità europea dopo la consultazione pubblica che è in corso. Speriamo che almeno qui le associazioni di categoria si sveglino e diano i propri spunti costruttivi, non come per il 1169 in cui si sono messi a leggerlo ad una settimana dall’entrata in vigore, visto che era pubblicato dal 2011!

gualtiero casavola
gualtiero casavola
9 Dicembre 2014 15:41

leggendo la bozza, si sono dimenticati di inserire la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni nella ristorazione.
voluto o semplice errore?

angelo braga
angelo braga
Reply to  gualtiero casavola
17 Dicembre 2014 16:32

ma che insinuazioni….
Certo che e’ un errore.
What else ?

matteo
matteo
10 Dicembre 2014 08:57

articolo 11 abrogato = revisione del 109 INUTILE. complimenti!

alessia
alessia
12 Dicembre 2014 13:16

Matteo,
hai centrato in pieno ………… stiamo a vedere e continuiamo a rettificare le nostre etichette …..

Claudio
Claudio
13 Dicembre 2014 10:00

Chiedo scusa,
ma a mio modesto parere non si può fare un mix della norma europea con la norma italiana …
come dice giustamente Alessia il Reg. 1169/2011 è applicabile senza ulteriori testi di legge nazionali…

dovranno solo essere previste le relative sanzioni,
in quanto quelle del D.Lgs. 109/1992 non sono applicabili come si potrebbe pensare leggendo il mix che è stato fatto tra le due norme…

Le norme nazionali vengono disapplicate quando sono in contrasto con i Regolamenti europei … inoltre nel Regolamento 1169/2011 è chiaramente riportato che se uno stato vuole mantenere delle sue norme più specifiche (sempre che non contrastino con lo stesso Regolamento) deve comunicarlo alla UE… io ne dedurrei che il D.Lgs. 109/1992 viene completamente superato dal Reg. 1169/2011 e questo finchè l’Italia non produrrà norme a completamento dello stesso e non le comunicherà alla UE…
forse mi sbaglio, ma credo proprio sia così…
Saluti.
Claudio

angelo braga
angelo braga
Reply to  Claudio
17 Dicembre 2014 16:45

La UE ha stabilito una norma in forma di regolamento che in quanto tale e’ armoonizzata e direttamente applicabile nei confronti dei cittadini dell’Unione.
La norma nazionale in corso di rielaborazione (ex. D.Lgs. 109/92) va a dettare precetti relativamente a norme non armonizzate (lasciate appunto dalla UE a competenza dei singoli Stati) come ad esempio tutto cio’ che riguarda i prodotti sfusi.
Metter mano ai precetti normativi già armonizzati ex 1169 e’ soggetto a preventiva autorizzazione UE. Ergo, si volesse metter mano all’indicazione dello stabilimento di produzione (che diventerebbe una indicazione obbligatoria complementare), comporta proprio l’autorizzazione UE. La UE mai lo autorizzerà in virtu del fatto che cio’ comporterebbe ostacolo alla libera circolazione dei prodotto nel territorio dell’Unione.

alessia
alessia
13 Dicembre 2014 13:55

Ma qualcuno ha preso atto della nota emessa ieri dall Ministero dello Sviluppo Economico su varie tematiche in discussione e chiarisce come la necessità di risposte e chiarimenti dalla DG SANCO, in merito agli aspetti elencati, sia fondamentale per poter avere certezza giuridica nell’applicazione della norma. Attualmente il Ministero è al lavoro ad una circolare ponte che concorderà gli obblighi già attualmente definiti dal D.Lgs. 109/1992 e codificati analogamente nel reg. 1169/2011. Il testo definitivo della circolare ponte sarà pubblicato probabilmente lunedì o martedì.
Come possiamo modificare correttamente le etichette se ancora su tanti aspetti devono arrivare chiarimenti?

matteo
matteo
13 Dicembre 2014 17:55

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/food/consult_20150104_allergy-intolerance_en.htm
A parte il colpevole ritardo del ministero italiano che solo ora ha letto la norma, credo che possa continuare ad occuparsi di altro, in quanto le linee guida arriveranno dall’europa e probabilmente fatte bene. Mi preoccuperebbe il fatto che qualcuno ora emani delle linee guida frettolose ed approssimative che magari discordano da quelle di gennaio europee.
Poi, a mio avviso, la norma 1169 ha dato un radicale cambiamento al modo di pensare e di agire nei confronti della trasparenza ai consumatori, ma se viene letta, è chiara anche se migliorabile.
Sicuramente è scomoda a molti….

matteo
matteo
13 Dicembre 2014 17:58

NEGLI ALIMENTI VENDUTI O SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, NON SI PUO’ ESCLUDERE LA PRESENZA DELLE SEGUENTI SOSTANZE:

 Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
 Crostacei e prodotti a base di crostacei.
 Uova e prodotti a base di uova.
 Pesce e prodotti a base di pesce.
 Arachidi e prodotti a base di arachidi.
 Soia e prodotti a base di soia.
 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) .
 Frutta a guscio, vale a dire: mandorle , nocciole , noci , noci di acagiù , noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland.
 Sedano e prodotti a base di sedano.
 Senape e prodotti a base di senape.
 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg.
 Lupini e prodotti a base di lupini.
 Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Per altre informazioni chiedere al personale della ditta che è a Vostra disposizione.

antonio
antonio
Reply to  matteo
16 Dicembre 2014 10:16

Ah! …sarebbe questa la soluzione?
…molto poco pratica, sia per il ristoratore che per il consumatore!

matteo
matteo
Reply to  matteo
16 Dicembre 2014 14:51

Antonio… proposte?
Naturalmente:
1.si segnano solo gli allergeni potenzialmente presenti;
2. si evidenziano nel libro unico x ogni tipologia di alimento quelli sicuramente presenti

ASLP
ASLP
Reply to  matteo
17 Dicembre 2014 12:42

Esporre un avviso al consumatore con l’elenco dei 14 allergeni e barrare a fianco quelli che sono presenti nei vari menu/piatti.
E’ la soluzione migliore, regolare e di comunicazione corretta nei confronti del consumatore. Noi come consulenti abbiamo adottato questa linea.

matteo
matteo
Reply to  matteo
18 Dicembre 2014 14:23

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_it.pdf
Punto 2.5 Etichettatura degli allergeni [per gli alimenti non preimballati] (articolo 44)

Silvano
Silvano
15 Dicembre 2014 16:35

A parte che siamo nel campo delle ipotesi (il decreto non è ancora pubblicato), però quando si parla di allergeni nei prodotti sfusi/ristorazione perchè noi italiani dobbiamo essere i più bravi sulla carta per poi mantenere le norme inapplicate?
Forse copiare da quello che hanno già fatto in altri paesi europei (frase informativa generica stampata e informazioni dettagliate verbali) non sarebbe meglio? Poi ognuno sarà libero di dare anche maggiori informazioni.
E’ così semplice ed efficace ed è quello che già succede e dunque in ITALIA OVVIAMENTE NON SARA’ COSI’. MEGLIO NORME COMPLICATE E INAPPLICATE …..

matteo
matteo
Reply to  Silvano
16 Dicembre 2014 14:48

Non occorre un decreto, è un regolamento europeo. Si attendono linee guida i primi mesi del 2015.

antonio
antonio
Reply to  Silvano
16 Dicembre 2014 15:47

Perché tanta avversione per lo strumento del menù?
Vantaggi:
– informazione mirata dei reali ingredienti allergenici pietanza per pietanza
– scelta immediata della pietanza secondo le proprie esigenze, in totale riservatezza

gualtiero casavola
gualtiero casavola
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 14:29

sono curioso di sapere in base a quale passaggio, il reg. 1169 prevede l’indicazione degli allergeni nelle collettività (così definite dal regolamento 1169 quali attività di ristorazione, mense etc). Non liee guida, pareri illustri, circolari, etc., vorrei sapere dove è scritto nell’1169

angelo braga
angelo braga
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 16:07

Tiero credo che quando trattano di indicazione allergeni nella ristorazione facciano riferimento al testo del “nuovo” 109 (art. 16 bis – senza sanzioni) a progetto e non alle 1169. Bye.

matteo
matteo
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 18:13

Art. 44 comma 1-a che rimanda all’ art. 9 comma 1-c

gualtiero casavola
gualtiero casavola
Reply to  Silvano
18 Dicembre 2014 18:34

Già Matteo, ma dove è scritto che le collettiva’ debbono dichiarare gli allergeni ai propri clienti? Io leggo che questo obbligo è per gli alimenti sfusi venduti e per gli alimenti forniti ALLE collettiva, non DALLE. E lo stesso concetto, identico, è espresso nella versione in inglese

matteo
matteo
Reply to  Silvano
19 Dicembre 2014 17:53

Articolo 44
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore
finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano im­
ballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o
preimballati per la vendita diretta…

Deve rispettare l’art.44 chi vende al consumatore finale comprese naturalmente le “collettività (vedi definizione 1169)” e il grossista che vende alle “collettività” alimenti sfusi.

gualtiero casavola
gualtiero casavola
Reply to  Silvano
22 Dicembre 2014 13:47

è quel “naturalmente” che mi sfugge, dato che le collettività NON vendono (nel senso stretto del termine, ma, come definito dal reg.1169: “d) “collettività”: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;”

come vedi preparano alimenti, nel quadro di un’attività imprenditoriale, in una struttura dove l’alimento è consumato sul posto. Ricadono nell’art. 44 solo chi fa da asporto

matt
matt
16 Dicembre 2014 15:56

Io sono a dir poco imbestialito, ho ricevuto una comunicazione che le associazioni di categoria si sono messe a discutere, l’8/12/2014, sulla riformulazione del 109/92.
vi riporto le mie considerazioni alla luce di tutti i commenti precedenti e del titolo dell’articolo:

1) il regolamento è del 2011 ed è stato sicuramente emesso in forma di bozza già dal 2010 quindi perché sedersi l’8/12/14, giorno in cui “Le
associazioni hanno iniziato a esaminarlo e riformularlo (il 109)”.

2) come fai ad ad andare a Roma o Bruxelles per “avanzare una richiesta ufficiale di considerare come periodo transitorio almeno tutto il 2015”, sembra che sia questo quello che faranno i nostri governanti

3) la CE emette dei Regolamenti proprio perché tale forma legislativa è applicabile subito e in toto da tutti gli stati membri a differenza per esempio delle direttive. In più ti danno 3 anni (5 per i valori nutrizionali) per leggerlo e ti metti ora a piangere perché la norma ti penalizza (quanto poi?) e dal 13/12/2014 con il tuo amato 109/92 ti ci pulisci il —-? faccio presente che il 1169 ha attinto a piene mani dal 109/92 proprio perché era ben fatto e strutturato. ora per incompetenza di alcuni rimaniamo indietro quando sapevamo 3 anni fa che il 109 doveva andare a morire altro che riformulato!
leggete qua: https://www.dropbox.com/s/sc0ak23zdit5gur/1.%202014.12.11_Nota%20associazioni%20su%20disposiz.%20in%20interpretaz..pdf?dl=0

fate voi…

matteo
matteo
16 Dicembre 2014 18:37

Libro unico degli ingredienti o menù come va meglio il dettagliante/ristoratore.
NB: molto costruttivo questo dibattito. Grazie.

Roberto
Roberto
17 Dicembre 2014 07:55

Art.5 : rigurgito di cartello unico! Dopo l’incredibile esperienza di tale strumento diffuso dalle associazioni di categoria(Confcommercio, Confesercenti etc.) che fornivano banali prestampati, come può essere ancora possibile che se ne parli se non in termini di abrogazione?

angelo braga
angelo braga
18 Dicembre 2014 13:03

Ove la proposta di D.Lgs. 109 nella versione rielaborata diventasse norma nazionale: l’indicazione degli ingredienti allergeni per le attività di ristorazione potrebbe essere proposta nella forma di seguito descritta (propongo la sperimentazione al padiglione Italia Expo di Milano).
Nel menu’ vengono tradizionalmente riportate informazioni di carattere generale pertinenti l’alimento (generalmente di carattere meramente descrittivo) proposto anche con nomi di fantasia,
es: focaccia prosciutto cotto e mozzarella, salsa rosa.
es. tramezzino sfizioso.
ss. pizzetta nostrana
Si potrà certamente continuare ad utilizzare tale modo descrittivo dell’alimento proposto INTEGRATO dalle informazioni pertinenti l’eventuale presenza di ingredienti allergenici.
Se gli ingredienti allergenici non ci sono, non va aggiunto nulla…………
Cio’ implica una perfetta conoscenza degli ingredienti impiegati nella preparazioni di un alimento non tralasciando gli ingredienti che costituiscono ingredienti composti.
Quindi va posta particolare attenzione nell’elaborazione delle informazioni pertinenti preparazioni costituite anche da ingredienti composti.
Es.: la “salsa rosa” e’ un ingrediente composto e sul vasetto ci stanno scritti gli ingredienti semplici che lo costituiscono, tra cui probabilmente il pesce, il pesce e’ un allergene quindi nel menu’, per “il tramezzino rosa” si dovrà specificare: allergeni: pesce, (essendo una salsa probabile ci sia anche l’uovo, forse latte), il pane del tramezzino sarà di farina di grano quindi cereale contenente glutine…..
Non e’ necessario specificare tutti gli ingredienti che compongono l’alimento (queste info possa darle vebalmente) mentre e’ sempre obbligatorio specificare PER ISCRITTO la presenza di un INGREDIENTE ALLERGENICO.

L’aspetto grafico e’ importante perche’ al di là degli obblighi normativi pertinenti l’informazione del consumatore che deve essere chiara e trasparente e’ altrettanto opportuno esporre le informazione senza esaltarle eccessivamente creando timori inutili nei confronti delle clientela e soprattutto nei confronti di coloro che allergici non sono.

Io farei un menu a libretto caratterizzato da due sezioni:
nella prima si indicano le consuete informazioni generali che caratterizzano ogni preparazione proposta al consumo (con le tradizionali informazioni di prezzo….):
pizzetta al prosciutto… 50 €
tramezzino fantasia… 30 €
focaccia nostrana… 32 €
Nella seconda sezione ben titolata: gli ingredienti allergenici…. per ogni preparazione proposta al consumo viene specificata la presenza degli ingredienti allergenici, es.
pizzetta al prosciutto… (cereali contenenti glutine, ecc.. ecc.)
tramezzino fantasia… (cereali contenenti glutine, uova, latte, semi di sesamo, ecc.. ecc.)

Trattandosi in genere di attività (bar – ristoranti) con preparazioni effettuate in un unico locale e con la medesima attrezzature non si possono escludere (ANZI E’ SICURO CHE SI VERIFICHINO) contaminazioni crociate (contaminazioni) ovvero la presenza accidentale di sostanze allergeniche non previste anche su alimenti ove tali ingredienti allergenici non sono impiegati. Per cui nella sezione due, sotto il titolo ingredienti allergenici specificare anche la dizione, PREPARAZIONI EFFETTUATE NELLA STESSA CUCINA OVE VENGONO PREPARATI ANCHE ALIMENTI CONTENENTI: (SPECIFICARE L’ELENCO DI TUTTI GLI ALLERGENI).
Il Regolamento UE non prende in considerazione le contaminazioni accidentali ma gli ingredienti, le sostanze, i coadiuvanti ecc…. In questo caso non si tratta di ingredienti ma di “semplici” contaminazioni che fuori e oltre gli oneri stabiliti dalla norma debbono essere gestiti ed evitati con le norme di igiene 852 e analoghe (impossibile gestirli nelle cucine dei ristoranti) . Trascrivere questa ulteriore indicazione, se pur non obbligatoria o vincolante (preparazioni effettuate nella stessa cucina, ecc. ecc.) ha un significato SEMPLICEMENTE DI AUTOTUTELA (comunque legittimo).

OKKIO ai prodotti che potrebbero passare inosservati: es i vini (praticamente tutti contenenti solfiti) o altre bevande di vario genere. Se ti porto al tavolo la bottiglia intera, l’informazione e’ già presente sull’etichetta quindi non devo aggiungere altro, ma se ti porto il bicchiere di vino, l’informazione e’ necessario che te la fornisca. Proprio per le bevande somministrate previa spillatura – mescita le informazioni le specificherei (oltre che nel menu sopra descritto) anche su un cartello unico esposto nell’area bar….

matteo
matteo
Reply to  angelo braga
18 Dicembre 2014 18:03

Condivido.
L’unico dubbio, se ho ben capito quanto sopra esposto,è che secondo me NON è sufficiente mettere “tramezzino sfizioso + solo elenco ingredienti allergeni” in quanto bisogna soddisfare per intero il Decr. MININDUSTRIA 20.12.94 Art. 2 “La lista degli ingredienti ed il relativo ordine ponderale decrescente sono indicativi; spetta al venditore stabilire la lista ed il relativo ordine, riferito ai gruppi di prodotti indicati sullo schema di cartello unico, di cui agli allegati, eventualmente adattato alla propria produzione, cancellando gli ingredienti non utilizzati ed aggiungendo gli altri utilizzati.”
A proposito… come siamo messi con l’ Expo ? Manca poco…

angelo braga
angelo braga
19 Dicembre 2014 11:36

Qualora il nuovo 109 fosse veramente approvato nel testo proposto:
l’art. 16 si applica ai prodotti alimentari non preconfezionati DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE E DESTINATI ALLE COLLETTIVITA’ (e qui compaiono tette le info che caratterizzano l’alimento stabilite dallo stesso art. 16) – lo scopo e’ proprio quello di informare i destinatari dei prodotti circa le qualità del prodotto (tra cui l’elenco degli ingredienti)
l’art. 16 BIS si applica nei confronti delle collettività (bar, ristoranti, mense ospadeliera ecc.) che forniscono – somministrano alimenti al consumatore finale (e qui l’obbligo di legge sarà quello di indicare SOLO ingredienti allergenici) – qui la finalità e’ quelle di informare il consumatore circa la presenza nell’alimento degli INGREDIENTI ALLERGENICI. Se poi il ristoratore vuole informare il cliente di tutti gli ingredienti utilizzati (tra cui gli allergenici) buon per lui, male non fa.

angelo
angelo
22 Dicembre 2014 09:11

…sarebbe semplice , a esempio , menù : omelette con pancetta e quindi da una parte scrivere ALLERGENE e dalla parte a destra scrivere OMELETTE , pancetta …articolo 21 direttiva europea 1169/2011 si legge …carattere…per esempio per dimensioni…
Questo o potrebbe fare comprendere o potrebbe fare capire al cliente finale ciò che si scrive e ciò che si comunica al fine di evitare i soliti drammi ( è già successo anche prima di questa direttiva ) di clienti che non sanno di essere allergici alle uova , grazie.

matteo
matteo
Reply to  angelo
22 Dicembre 2014 16:31

Un po’ complesso x un ristoratore. E’ sufficiente, nei menù che già hanno, sottolineare gli ingredienti con allergeni (anche se si rischia di avere l’80% di ingredienti sotolineati).
Bisogna anche non dar troppa enfasi a questi allergeni x le persone che non sono allergiche, altrimenti invece di mangiare in una trattoria tipica casalinga… pensiamo di mangiare nella mensa dell’ospedale 🙂
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angelo braga
angelo braga
22 Dicembre 2014 16:54

Per le omelette: e’ necessario specificare nel menù (o con altri metodi) – indicando l’ingrediente allergene “UOVA” e gli altri eventualmente presenti.
Sulla leggibilità , dimensioni carattere, ecc. ecc. ex. art 21 del Regolamento NON RIGUARDA LE PREPARAZIONI OFFERTE DELLE COLLETTIVITA’ RISTORANTI ECC. (normate dal futuro art. 16 bis del futuro D.Lgs. 109).

Con l’occasione Buona Natale a tutti i lettori. Per le festività dedichiamoci al contenuto tralasciando un pochino le etichette.