ortaggi verdureCaratteristiche del sistema di ritiro/richiamo in Australia

In Australia la Clause 12 of Standard 3.2.2 Food Safety Practices and General Requirements dispone in modo del tutto originale l’obbligo non tanto di ritiro o richiamo di un alimento pericoloso quanto l’obbligo, da parte solo di alcuni operatori del settore alimentare, di disporre di un sistema di richiamo scritto e documentato. Tale obbligo vale per commercianti all’ingrosso, produttori, e importatori di prodotti alimentari. Sono invece esentati dall’avere un piano di recall i  rivenditori o gestori di un’attività di generi alimentari come per esempio un supermercato, un ristorante o un negozio take away, a meno che non siano parte integrante di una catena di commercianti all’ingrosso, produttori o importatori. Tale esclusione si giustifica per il fatto che gli alimenti in vendita nei ristoranti e nei negozi take away generalmente vengono consumati immediatamente, per cui in questi casi il sistema di ritiro non sarebbe pratico (ANZFA, 2001). Nel sistema australiano il richiamo è l’azione intrapresa per rimuovere dalla distribuzione, vendita e consumo gli alimenti che possono rappresentare un rischio per la salute e sicurezza dei consumatori. Il presupposto richiesto per l’attivazione di un richiamo è la ragionevole possibilità che l’utilizzo o il consumo dell’alimento possa causare conseguenze nocive sulla salute o addirittura la morte. Costituiscono motivi per attivare un recall: la contaminazione di batteri patogeni, la presenza di agenti chimici e fisici come anche l’etichettatura non conforme di prodotti che per esempio possono contenere allergeni. Quando l’operatore decide volontariamente l’attivazione di un richiamo, notifica tale azione alle istituzioni governative, incluso The Commonwealth Minister responsabile dei consumer affairs. La notifica deve avvenire secondo quanto stabilito dal Australian Trade Practices Act 1974 entro due giorni dall’inizio del richiamo. Esistono due livelli di recall: il trade recall ed il consumer recall. Il primo comporta il recupero di un prodotto alimentare che non è nella disponibilità del consumatore, dalle sedi o luoghi che non sono controllate dall’operatore che ha la responsabilità del richiamo. Di fatto questo richiamo si realizza a livello di centri di distribuzione o depositi. Il secondo tipo di recall è più estensivo nella sua azione e comporta il recupero del prodotto alimentare da tutti i punti della filiera fino al prodotto già in possesso del consumatore. In questo tipo di richiamo oltre all’informazione delle istituzioni governative è obbligo informare anche i consumatori. I richiami sono volontari e si realizzano quando il cosiddetto sponsor, cioè l’operatore che ha la primaria responsabilità della catena alimentare (produttore, commercianti all’ingrosso e importatori), inizia l’azione di rimozione dalla distribuzione, vendita e/o consumo del prodotto alimentare. L’uso del termine voluntary significa che la decisione di attivare un richiamo è a discrezione dello sponsor, mentre i soggetti della filiera a valle dello sponsor sono tenuti obbligatoriamente a garantire l’azione dell’operatore che ha deciso di rimuovere dal mercato il prodotto considerato a rischio. Il richiamo può essere anche obbligatorio quando è il Commonwealth o lo Stato o il Territory Government che ordinano il richiamo di un prodotto alimentare dalla distribuzione, vendita e/o consumo. Tale eventualità ricorre nel caso in cui il prodotto richiamato rappresenti un rischio per la salute e sicurezza pubblica.

Diverso invece è il caso del ritiro di un alimento dal mercato. Questi si realizza infatti con la rimozione dalla supply chain di un alimento che non costituisce un rischio per la salute. Sono due le ragioni che giustificano un ritiro: un difetto qualitativo (che può riguardare il colore o il peso o una irregolarità dell’etichettatura) che non costituisce un rischio potenziale per la salute; e una precauzione nell’attesa della valutazione di situazioni di potenziale rischio per la salute del consumatore. A differenza del richiamo, il ritiro non necessita di alcuna notifica né alle autorità né al consumatore (FSANZ, 2008).

 tabella confronto recall withdrawal

 

Scaffale (ripiano) del frigorifero per la carne Caratteristiche del  sistema di ritiro/richiamo in Canada

In Canada il regime di salubrità degli alimenti riposa sulla Loi sur les aliments et drogues che viene applicata congiuntamente da Santé Canada cioè il Ministero federale della salute e dall’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA). Il Ministero è incaricato di stabilire i regolamenti e le norme che riguardano la sicurezza degli alimenti, mentre l’ACIA, che dipende dal Ministero dell’Agricoltura e dell’Agroalimentare, è incaricata dell’applicazione delle norme fissate dal Santé Canada così come di vigilare sul rispetto delle leggi commerciali di alcuni prodotti alimentari. L’ACIA esercita quindi tutte le attività federali in materia di ispezione degli alimenti rappresentando un  … des rares agences au monde dont les responsabilités s’étendent sur toute la gamme du cycle alimentaire (Butler et al., 2012). Nel quadro di un processo di richiamo degli alimenti, l’ACIA collabora con il Santé Canada e con l’Agence de la Santé Publique du Canada (ASPC). L’industria alimentare canadese effettua la maggior parte dei richiami su base volontaria e si occupa altresì di verificarne l’efficacia. Tuttavia, se un impresa non ha la capacità o la volontà di eseguire un richiamo, il Ministero dell’Agricoltura e dell’Agroalimentare può, ai sensi del Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ordinare all’impresa di procedere al richiamo qualora giudicasse che il prodotto presenti un rischio per la salute pubblica, la sanità animale o la protezione dei vegetali (art. 19, Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments). Recita infatti l’art. 19 della Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments: S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne (ACIA, 2013). Anche in questo sistema si distinguono due tipi di richiamo (recall in inglese, rappel in francese): quello volontario avviato ed effettuato da una impresa, e quello obbligatorio che viene attivato in virtù dell’art. 19. Con il termine di ritiro (withdrawal in inglese, retrait in francese) invece si intende, il rilevamento da parte dell’impresa dalla vendita o dall’utilizzazione di un prodotto commercializzato che non contravviene la legge amministrata o applicata dall’ACIA, nella sostanza la rimozione dal commercio per motivi che non sono sanitari di alimenti. Nel sistema canadese gli operatori della filiera (dettaglianti, produttori, distributori, importatori) sono parimenti coinvolti nel sistema di recall/rappel. L’ACIA svolge una funzione collaborativa con l’impresa alimentare che attiva il richiamo, verificandone l’efficacia e fornendo consulenza sulla valutazione dei rischi, a quest’ultimo proposito determinando il tipo/classificazione di richiamo. I richiami entrano in una delle seguenti classi: classe I) corrisponde ad una situazione in cui esiste una probabilità ragionevole che l’utilizzazione del prodotto alimentare non conforme o l’esposizione allo stesso comporta da effetti nocivi gravi sulla salute fino alla morte; classe II) è la situazione nella quale l’utilizzazione di un prodotto non conforme o l’esposizione allo stesso può comportare effetti nocivi temporanei sulla salute o nella quale la probabilità di effetti nocivi gravi e debole; classe III) corrisponde alle situazione dove l’utilizzazione di un prodotto non conforme o l’esposizione allo stesso non dovrebbe comportare effetti nocivi sulla salute (ACIA, 2013).

Sono classificati come alerts i richiami di prodotti alimentari che possono provocare allergie e/o fenomeni allergici (ACIA, 2013).

Il produttore, importatore, dettagliante, distributore che immette sul mercato un prodotto insalubre o non conforme alle leggi e regolamenti, deve rilevarlo dal mercato cioè richiamarlo. Contestualmente deve comunicare immediatamente all’ACIA dell’azione intrapresa. L’agenzia può collaborare con l’impresa che deve informare l’ACIA di qualunque decisione che costituisce un’azione correttiva intrapresa a salvaguardia della salute e sicurezza del pubblico. A questo proposito, i coordinatori che operano nei centri operativi periferici dell’agenzia, hanno il compito di raccordare l’operato dell’azienda alimentare con le disposizioni dell’ACIA che coordina i richiami a livello centrale. L’impresa ha quindi l’obbligo di informare l’agenzia immediatamente dell’azione di richiamo ed entro due ore da tale disposizione, deve preparare un messaggio da comunicare al pubblico. Il messaggio deve però essere presentato preventivamente all’agenzia che ne valuta la forma ed i contenuti. L’ACIA ha la possibilità, qualora non ne condivida il contenuto di comunicare  indipendentemente dall’impresa un messaggio rivolto al pubblico.