A pochi giorni dall’inchiesta che ha smascherato 7.000 tonnellate di falso olio extravergine Made in Italy, arriva in parlamento un provvedimento che depenalizza la contraffazione della designazione d’origine. Sì avete capito bene, se lo schema di decreto legislativo che prevede disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento UE n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento CEE 2568/91), le aziende che riportano in etichetta “segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell’origine o che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata…” (articolo 4 schema di decreto legislativo) se la possono cavare con una multa a 9.500 euro! In altre parole vendere miscele di extravergine di oliva ottenuto con olio spagnolo, tunisino, greco o siriano come se fosse 100% italiano non sarà più reato, ma solo una infrazione.
La sanzione amministrativa sostituirà le possibili pene da 2 anni previsti per i reati di frode in commercio e per la contraffazione della designazione d’origine. Si arriva al paradosso che la sanzione inserita nel nuovo decreto legislativo al vaglio del Parlamento, sarebbe inferiore rispetto alla pena accessoria da 20.000 euro prevista per il reato di contraffazione del Made in Italy inserita nel codice penale.Sulle tavole degli italiani sarà insomma molto più facile trovare olio taroccato, anche perché l’importo della multa non rappresenta certo un deterrente sufficiente a scongiurare le frodi.
Niente tutele per l’extravergine italiano?
Basta fare due conti per rendersene conto. Nell’ultimo anno una bottiglia di extravergine 100% italiano era venduto a 1,0 euro al litro in più rispetto all’olio proveniente da Spagna e Grecia e 1,5 euro se l’olio era di origine extraeuropea. Prendendo ad esempio l’ultimo caso di cronaca, la truffa da 7.000 tonnellate di finto olio italiano scoperta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari avrebbe fruttato alle aziende interessate 7 milioni di euro di guadagno, a fronte del rischio di una sanzione amministrativa fino a 9.500 euro. Se il decreto legislativo verrà promulgato, la falsificazione dell’olio d’oliva Made in Italy potrebbe diventare una prassi corrente.
Il tutto si nasconderebbe, come spesso accade, nelle pieghe della legge che, solo all’apparenza, salvaguarderebbe l’azione penale con la dicitura: “salvo che il fatto non costituisca reato…”.
C’è di più partendo da un principio elementare, sancito anche dalla Carta dei Diritti dell’Uomo che non si può essere processati due volte per lo stesso illecito (ovvero, come sentenziato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo: “…Un procedimento penale non può quindi essere aperto per gli stessi fatti oggetto di una decisione amministrativa definitivamente confermata dai tribunali e passata quindi in giudicato…”), l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa non permetterebbe alle procure di aprire un’indagine sul falso Made in Italy. Un passo indietro nella lotta contro l’Italian sounding e nella difesa del vero Made in Italy.
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giornalista direttore Teatro Naturale
Forse qualcuno comincia a rendersi conto che questo governo non difende il consumatore ma l’industria.
Penso che l’attuale governo, sotto pressione della comunità europea, stia adottando politiche di abbandono della tutela dei propri prodotti agroalimentari a favore di un mercato molto più aperto, dove la grossa industria riesce a fare la voce grossa. É un modello di stampo tipicamente europeo/nord-europeo che però non ha niente a che fare con il modello economico dell’agroalimentare italiano che é storicamente basato sulle numerose piccole e medie imprese.
Questi passi indietro in materia di tutela degli alimenti “made in Italy” (vedi anche l’introduzione del latte in polvere in ambito caseario) penso che ne siano la prova tangibile.
I motivi? Difficile da sapere, probabilmente a conti fatti risulta più “economico” smettere di fare continue battaglie agli italian-sounding, alle frodi e contraffazioni. Perché di frode con la f maiuscola si sta parlando questi giorni in materia di oli di oliva. Penso che da parte dell’Italia solo l’idea di depenalizzare un reato come questo sia una enorme scivolata, un segnale chiaro che il settore agroalimentare non sia più tutelato, anzi, che ne sia favorita la frode all’origine della materia prima. Altro fango e altra cattiva pubblicità verso TUTTO l’agroalimentare italiano, ne sono disgustato.
Senza tutela dei prodotti e dei produttori come possiamo dare credibilità all’estero di noi stessi?
Sarò felice di firmare petizioni contrarie a questa pagliacciata.
I motivi ?? Molto semplici, la grande industria fà lobbing in modo molto organizzato e con notevoli disponibilità economiche; il consumatore ne viene a conoscenza, spesso, a cose fatte perchè i grandi media non ne parlano non volendo pregiudicare gli investimenti pubblicitari delle aziende.
E’ il capitalismo…
Buongiorno,
non concordo con il testo dell’articolo, il Reg. ce 29/2012, norma la commercializzazione dell’olio e indica cosa si debba scrivere in etichetta, se si commette un errore di etichettatura involontario, (i tanti piccoli frantoi/produttori che ancora riportano il simbolo di una regione, o il nome di un luogo che ricade all’interno del territorio di una DOP), sarà sanzionato ai sensi del nuovo decreto sanzionatorio qui in oggetto.
Se l’etichettatura è invece volutamente fraudolenta, indicante un’origine diversa dalla reale( “salvo il fatto non costituisca reato…”) ricade esattamente nella frode in commercio sanzionata pesantemente dall’Antitrust. Non vedo come possano configurarsi le condizioni del NE BIS IN IDEM.
Se io volontariamente posteggiando investo con l’auto un pedone e fermo la macchina in mezzo alla strada…non mi basta pagare la multa per divieto di sosta per non rispondere del reato di omicidio
Gentile Sig. Simone,
credo che lei faccia un po’ di confusione tra penale e amministrativo.
L’Antitrust commina sanzioni amministrative, non penali, sulla base del principio di ingannevolezza.
L’indicazione fallace di indicazioni geografiche (Dop/Igp o Made in Italy) è invece reato dl 2003 (articolo 4 comma 49 della legge 350 del 24 dicembre 2003) punibile ai sensi dell’articolo 517 del Codice penale (contraffazione di denominazioni di origine), non solo dell’articolo 515 (frode in commercio).
Nel caso però esistano sanzioni specifiche per l’olio d’oliva, come sarebbe il caso del decreto legislativo allo studio, scatterebbe la legge depenalizzazione del 1981 (articolo 9 689 del 24 novembre 1981) che stabilisce che, tra penale e sanzione amministrativa specifica vada sempre applicata quest’ultima.
Considerando il principio giuridico del Ne bis in idem da lei citato (non si può essere giudicati due volte per lo stesso illecito) e il combinato disposto delle norme citate, emerge chiaramente che “l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa non permetterebbe alle procure di aprire un’indagine sul falso Made in Italy.”
Cordiali saluti
Io penso che solo noi consumatori possiamo fare la differenza con scelte intelligenti. Lo stato nn ci tutela quindi cerchiamo di boicottare chi viene smascherato