Sconti e trasparenza nei supermercati: il nodo del prezzo di partenza nella GDO
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che in un punto vendita di Milano ha riscontrato cartellini promozionali privi dell’importo originario e della percentuale di sconto. Di seguito la lettera e l’analisi della redazione sulle regole della Direttiva Omnibus.
La lettera sulle promozioni
Spettabile Redazione de Il Fatto Alimentare, vi scrivo per segnalarvi una prassi espositiva che ho riscontrato di recente presso il punto vendita Tigros di Milano di Via Cagliero. In allegato vi invio la fotografia che ho scattato al cartellino esposto per il prodotto “Biolab Tempeh di Soia Bio 150g”. Come potete notare, il prezzo è inserito in una cornice rossa con le scritte “PROMO” e “OFFERTA SPECIALE”, indicando la cifra finale di 2,39 € (e il relativo prezzo al kg di 15,93 €).
Tuttavia, sul cartellino manca del tutto l’indicazione del prezzo precedente (il prezzo pieno originario) e la relativa percentuale di sconto applicata. Situazioni analoghe erano presenti anche su altri prodotti in diversi reparti.
Alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia di annunci di riduzione di prezzo (in particolare a seguito del recepimento della Direttiva Omnibus e delle modifiche all’art. 17-bis del Codice del Consumo), mi chiedo quanto sia corretta e trasparente questa modalità. In assenza del prezzo di partenza, per noi consumatori è impossibile verificare la reale convenienza dell’offerta e capire a quanto ammonti l’effettivo risparmio. Spero che la mia segnalazione possa essere d’aiuto per adeguare la cartellonistica a garanzia di una sempre maggiore trasparenza. Un cordiale saluto, Lettera Firmata»

La risposta della Redazione
La segnalazione del nostro lettore evidenzia una criticità che riguarda la trasparenza dei prezzi e il rispetto della normativa sulle promozioni nei supermercati.
A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Omnibus (e delle relative modifiche al Codice del Consumo), la regola per le campagne sconti è chiarissima: ogni volta che l’insegna presenta un prodotto con diciture come “promo” o “offerta speciale”, il punto vendita deve indicare chiaramente il prezzo precedente, ossia il prezzo più basso che ha applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio della promozione.
In casi come questo, la grande distribuzione adduce spesso la complessità di gestione come spiegazione: quando la sede centrale lancia una promozione a livello di catena ma lascia autonomia ai singoli punti vendita nel fissare i prezzi di listino, crea un disallineamento che rende difficile indicare una percentuale di sconto univoca.
E il consumatore?
Tuttavia, queste motivazioni tecniche o gestionali non sono sufficienti a superare i profili di non conformità alla legge. La norma è pensata per tutelare il consumatore nel momento esatto in cui acquista. Se un punto vendita ha autonomia sui prezzi di listino, spetta al responsabile di quello specifico negozio — e non genericamente alla centrale — garantire la trasparenza dell’offerta, calcolando e indicando il prezzo di partenza effettivo.
Il consumatore non fa la spesa “nella media dei negozi di una catena”, ma acquista in un punto vendita ben preciso. Senza il controllo e l’indicazione del prezzo precedente praticato su quello specifico scaffale, dichiarare una “promo” o un’ “offerta speciale” risulta privo di riscontro verificabile: come fa un’insegna a dichiarare che un prezzo è stato ridotto se non viene mostrato l’importo di partenza?
L’assenza del prezzo originario impedisce ai cittadini di verificare la reale convenienza dell’acquisto. Ci auguriamo quindi che cartelli di questo tipo vengano rapidamente adeguati per garantire a chi fa la spesa un’informazione completa, chiara e conforme alle norme vigenti.
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