Il Tribunale di Milano ha chiarito che il proscioglimento di Chiara Ferragni non è una assoluzione nel merito. Nelle motivazioni si parla di messaggi “ingannevoli”. Valida anche la condanna dell’Antitrust
Il Tribunale di Milano ha depositato le motivazioni del proscioglimento di Chiara Ferragni nel procedimento per truffa aggravata legato al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua. Ma, a differenza di quanto molti titoli suggeriscono, non si tratta di un’assoluzione nel merito né di un accertamento di innocenza.
Il giudice ha escluso l’aggravante della “minorata difesa”, cioè l’idea che i follower siano consumatori particolarmente vulnerabili e facilmente influenzabili. Senza questa aggravante, il reato diventa procedibile a querela di parte: poiché le querele sono state ritirate dopo i risarcimenti, il procedimento si è estinto senza una decisione nel merito. Lo stesso giudice chiarisce infatti che non si tratta di un’assoluzione piena, né di un accertamento dell’innocenza.
La vicenda Ferragni/Balocco
Nelle motivazioni si legge inoltre che i messaggi pubblicitari utilizzati nelle campagne presentavano “profili di decettività”, cioè elementi potenzialmente ingannevoli nel collegare l’acquisto dei prodotti alla beneficenza. La decisione penale, quindi, non modifica quanto già accertato dall’Antitrust, che ha sanzionato in via definitiva la pratica commerciale scorretta.
Il documento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiarisce che il messaggio pubblicitario era costruito per far credere ai consumatori che l’acquisto del pandoro avrebbe contribuito direttamente alla donazione per l’Ospedale Regina Margherita.

In realtà, Balocco aveva effettuato la donazione di 50.000 mesi prima dell’inizio delle vendite, e le società di Chiara Ferragni non hanno versato un solo euro in beneficenza, nonostante i messaggi social suggerissero il contrario. Questo è il punto più critico: la documentazione dimostra che non si è trattato di un errore, ma di una scelta consapevole. Dagli atti emergono e-mail interne che mostrano come il team Ferragni abbia insistito su una comunicazione ambigua, ignorando i dubbi sollevati da Balocco sul rischio di pubblicità ingannevole.
Il prezzo più alto per finanziare l’operazione
Un altro elemento che conferma la strategia riguarda il prezzo di vendita. Il pandoro “Pink Christmas” era venduto a circa 9,37 euro, contro i 3,70 euro della versione classica. Il sovrapprezzo non serviva a incrementare la donazione, già stabilita in anticipo, ma a coprire i costi dell’operazione commerciale. Come accertato dall’Antitrust, a fronte di una donazione di 50 mila euro, le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato complessivamente oltre un milione di euro.
In sostanza, il consumatore pagava un prezzo significativamente più alto convinto di sostenere una causa benefica, mentre in realtà finanziava l’operazione commerciale.
“La vicenda Ferragni /Balocco – precisa Paolo Martinello avvocato docente allo IULM di Milano del corso Tutela del consumatore – conferma che il Codice del Consumo, prima e più che il Codice penale, è lo strumento più efficace – grazie agli interventi dell’Autorità Antitrust – per vietare e sanzionare pratiche commerciali scorrette. Anche in casi gravi come questo, nel quale l’inganno ha sfruttato, per scopi commerciali, la sensibilità dei consumatori verso iniziative benefiche per aiutare bambini affetti da gravi malattie. Un comportamento detestabile, ancor prima che scorretto”. In altre parole, il proscioglimento penale non equivale a un’accertata innocenza, né cancella il fatto che la comunicazione sia stata giudicata ingannevole.
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giornalista redazione Il Fatto Alimentare


