controllo qualità alimentare reati alimentari

Nel 1962 una Fiat 500 costava meno di 400 mila lire e una lussuosa Alfa Romeo Giulietta TI (stava per Turismo Internazionale) poco più di un milione e 500 mila. Lo stesso anno, la legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) sanzionava con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 200 mila (il valore di mezza 500) a 5 milioni di lire (più del triplo della Giulietta) chi avesse posto in vendita:

  1. sostanze private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate ad altre di qualità inferiore o trattate in modo da variarne la composizione naturale,
  2. in cattivo stato di conservazione;
  3. con cariche microbiche superiori ai limiti di legge;
  4. con aggiunta di additivi non autorizzati o senza l’osservanza delle norme prescritte per l’impiego.

Tutto ciò testimonia la forte deterrenza ai reati alimentari che il legislatore intendeva introdurre a tutela della salute pubblica e della leale concorrenza. Se poi la violazione riguardava la presenza di residui di pesticidi tossici o la vendita di sostanze “insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive”, l’arresto arrivava a tre mesi, ma l’ammenda alternativa poteva raggiungere i 20 milioni. Con la rivalutazione Istat, i 5 e i 20 milioni di lire del 1962 equivalgono alle rispettabili somme di 63.482 e 253.931 euro di oggi. Va detto che l’entità iniziale delle sanzioni è stata nel tempo aggiornata senza seguire in parallelo l’inflazione.

Prima che il Decreto legislativo n. 27 del febbraio scorso la abrogasse (assieme a un Regio decreto del 1928 sulla vigilanza sanitaria delle carni), comunque, l’ultima versione della legge 283/1962 prevedeva ammende da 309 a 30.987 euro per le violazioni di uno dei primi quattro punti e da 2.582 a 46.481 euro per la vendita di alimenti alterati o contaminati da residui pesticidi o parassiti.

carne coltivata
È stata abolita la legge 283/1962 che stabiliva le sanzioni per i reati alimentari

La norma era sopravvissuta al provvedimento “taglia leggi” del 2010 (qualcuno ricorderà l’allora ministro per la Semplificazione normativa Calderoli dar fuoco a favore di telecamera agli scatoloni contenenti migliaia di leggi e provvedimenti antecedenti il 1970 che venivano abrogati). Si è però piegata alla necessità di adeguare il diritto nazionale a quello europeo, e in particolare al regolamento n. 625/2017 che stabilisce norme comuni a tutti i Paesi UE per i controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante. Assieme alla legge sui reati alimentari, il nostro ordinamento perde anche il Dpr n.327/1980 che, con un ritardo non da poco, ne introduceva il regolamento d’applicazione.

Il regolamento europeo per adeguarsi al quale è intervenuta l’abrogazione prevede però anche che le infrazioni delle norme in materia di filiera agroalimentare dovrebbero essere punite in tutta l’Unione con sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e proporzionate, la cui severità tenga conto dei potenziali danni alla salute umana che ne possono derivare. Per essere sufficientemente deterrenti le sanzioni pecuniarie devono essere superiori al vantaggio indebito che deriva da pratiche fraudolente o ingannevoli.

In un mercato sempre più globalizzato e interconnesso, l’ammodernamento del quadro normativo ci sta tutto e l’adeguamento al diritto sovranazionale è una necessità ineludibile (e spesso più che benvenuta: le norme europee sono frequentemente più avanzate di quelle nazionali). Ma, diciamocelo, saremmo stati tutti più consapevoli di vivere in un Paese efficiente, più felici (e più tranquilli) se a seguire il decreto legislativo che abrogava la legge la Gazzetta Ufficiale avesse presentato il provvedimento che istituiva il nuovo quadro sanzionatorio in sostituzione di quello precedente di cui si è fatta tabula rasa.

male cow veterinarian
Il legislatore avrebbe potuto introdurre il nuovo quadro sanzionatorio per i reati alimentari contestualmente all’abrogazione della vecchia legge

È vero che esiste pur sempre il codice penale (approvato con un regio decreto del 1930, non il massimo della modernità), con gli articoli: 

  • art. 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, reclusione non inferiore a quindici anni, pubblicazione della sentenza e interdizione da 5 a 10 anni)
  • art. 440 (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, reclusione da 3 a 10 anni, pubblicazione della sentenza e interdizione da 5 a 10 anni), 
  • art.444 (Commercio di sostanze alimentari nocive, reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a 51 euro, pubblicazione della sentenza e interdizione da 5 a 10 anni) .
  • art. 515 (Frode nell’esercizio del commercio, reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro, pubblicazione della sentenza)
  • art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, reclusione fino a sei mesi o multa fino a 1.032 euro, pubblicazione della sentenza)
  • art. 517bis (aggravante alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reclusione anche oltre due anni e multa anche oltre 20 mila euro: in caso di particolare gravità o recidiva specifica, possibile chiusura dello stabilimento da cinque giorni a tre mesi, ma anche revoca dell’autorizzazione che consente lo svolgimento dell’attività, pubblicazione della sentenza),

Tuttavia, a parte il dubbio effetto di deterrenza di una sanzione da 51 o anche da 1.032 euro, questi articoli coprono solo parte delle fattispecie. Il che fa temere armi spuntate agli organi di vigilanza, meno contestazioni e un certo numero di pronunce “il fatto non è più previsto dalla legge come reato” in barba all’obiettivo di garantire la sicurezza e la salubrità di alimenti e mangimi e un ordinato funzionamento del mercato interno.

Chi si sarebbe fatto male se contestualmente all’abrogazione della legge 283/1962 si fosse approvato il  disegno di legge “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” presentato in Senato nell’aprile 2018 (basato sul molto enfatizzato rapporto 2015 della commissione presieduta dal magistrato Gian Carlo Caselli, prima firmataria la biologa Elena Fattori, segretaria della commissione Agricoltura), assegnato alle diverse commissioni competenti, ma di cui non è ancora iniziato l’esame?

Per avere in mano il quadro sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (l’attuale testo base sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) abbiamo aspettato per sei anni il decreto legislativo n. 231/2017. Per avere in mano quello relativo alle violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n.1924/2006 (il testo base sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari) abbiamo dovuto aspettare per 10 anni buoni il decreto legislativo  n. 27/2017. Francamente troppo, se la prevenzione, la tutela dei consumatori, la trasparenza del percorso produttivo e distributivo e la salvaguardia del patrimonio agroalimentare interessano davvero e non solo nei discorsi di circostanza

P.S.

Non è ancora in Gazzetta ufficiale, ma nella serata di venerdì 19 marzo il consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare che era stata azzerata dal decreto legislativo 27 del 2 febbraio 2021 (pubblicato in Gazzetta ufficiale giovedì 11 marzo, si sarebbe dovuto applicare da venerdì 26 marzo).

In parole povere il decreto legge ripristina le sanzioni previste dalla legge 283/1962 appena abrogato, reintroducendo la vigenza degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 12bis, 13, 17, 18, 19 e 22.

Roberto Pinton – esperto di produzione biologica

 

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gianni
gianni
19 Marzo 2021 19:46

Decreto legge correttivo urgente cercasi……….per fortuna che questi sono i migliori.

gianni
gianni
19 Marzo 2021 21:07

Sembra dalle ultimissime notizie sia stata abrogata l’abrogazione, all’ultimo minuto…….

Roberto Pinton
Roberto Pinton
22 Marzo 2021 10:58

Non è ancora in Gazzetta ufficiale, ma nella serata di venerdì 19 marzo il consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare che era stata azzerata dal decreto legislativo 27 del 2 febbraio 2021 (pubblicato in Gazzetta ufficiale giovedì 11 marzo, si sarebbe dovuto applicare da venerdì 26 marzo).

In parole povere il decreto legge ripristina le sanzioni previste dalla legge 283/1962 appena abrogato, reintroducendo la vigenza degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 12bis, 13, 17, 18, 19 e 22.

Tutto bene, quindi?
Di sicuro si è mezza una pezza a una scelta che aveva sollevato duri commenti da parte degli addetti ai lavori, una scelta che una rivista giuridica aveva definito “incomprensibile, che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari” e che la stessa Corte costituzionale nella sua relazione del 17 marzo (https://bit.ly/2ON45ez) aveva stroncato, rilevando che sul decreto legislativo 27/2021 si sarebbe potuta promuovere la questione di legittimità costituzionale.

Ma se il consiglio dei ministri (smadonnando, credo) ha salvato per i capelli la protezione degli interessi del consumatore e la leale concorrenza tra le imprese, vien da chiedersi come il testo incriminato possa essere uscito dagli uffici incaricati della attività giuridiche e normative e dell’igiene degli alimenti del competente ministero, possa aver passato il vaglio di una o più direzioni generali, possa aver raccolto intesa in Conferenza Stato/Regioni e incassato parere favorevole dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato.
Non ce n’era uno, dico uno,in grado di valutare il disastro che stava benedicendo?

Mario Apicella
Reply to  Roberto Pinton
23 Marzo 2021 14:14

Grazie Roberto, per la chiarezza e competenza di sempre, come anche per la posizione critica che ai tempi nostri manca totalmente o si relega alla tifoseria meno qualificata. Il provvedimento non è stato discusso in Parlamento. avendolo voluto (il deep state per intenderci) far passare con una legge delega che ci stava rifilando anche gli OGM nei campi e che con altri decreti (il D,lgs.20/21) del governo Conte ha eliminato ogni traccia del Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Di fatto non ho trovata traccia di discussione nelle commissioni agricoltura mentre è stato molto emendato in sede di conferenza Stato Region. Purtroppo studiando tutte le cartacce che girano e visionando i filmati che qualche giornalista manda in rete ci si rende conto che i parlamentari nelle Commissioni ad esempio discutono di una dozzina o ventina di decreti alla volta per i quali servirebbero mesi di studio ed approfondimento, per cui come sempre si affidano alle direttive di partito. SAREBBE ORA DI PUBBLICIZZARE CON DOVUTO ANTICIPO GLI ATTI IN DISCUSSIONE A QUELLA PARTE DI SOCIETà ANCORA VIRTUOSA CHE LI SA DECIFRARE (non ceto le associazioni di categoria e i sindacati puntualmente ed inutilmente consultati) che ormai fa capo solo alle organizzazioni no profit

gianni
gianni
22 Marzo 2021 14:18

Signor Pinton, vede come è facile e giusto diventare complottisti prima o poi di fronte a questi disonesti incompetenti?

La cosa più difficile è capire chi sono i burattinai e i loro fini, niente di buono comunque per l’onesto e eccellente “fatto in Italia” senza volere per forza disprezzare quello che fanno gli altri…….

Marco Reverberi
Marco Reverberi
23 Marzo 2021 09:56

ma che strano, nessuno controlla…tipico malessere tutto italiano.

Roberto La Pira
Reply to  Marco Reverberi
23 Marzo 2021 10:15

Il provvedimento è stato ritirato

Mauro
Mauro
23 Marzo 2021 13:12

“il decreto legge ripristina le sanzioni previste dalla legge 283/1962 appena abrogato”

Ottima notizia, anche se come al solito in Italia o si opera in emergenza (decreto legge, DPCM… in questo non ci batte nessuno nell’intero universo creato) o si lascia tutto nel dimenticatoio perché, tanto, si sa, ci penseranno quelli del governo dopo. In emergenza.