bauli motta Panettoni pandoro senza glutineRiceviamo e pubblichiamo questo contributo di Roberto Pinton sul problema dei panettoni e dei pandori senza glutine che marchi come Bauli e Motta propongono sul mercato

La questione dei panettoni e dei pandori senza farina per  celiaci si dibatte da anni, senza cavarne un ragno dal buco. Da una parte chi sostiene che c’è una decreto interministeriale (che segue un iter parlamentare, va nelle commissioni Attività produttive, Agricoltura e Affari sociali di camera e senato, che pure svolgono audizioni delle parti sociali interessate, quando non passi anche in commissione Stato-Regioni) e che un dirigente di un solo ministero non può farne carta straccia solo perché non ne può più delle telefonate degli industriali dolciari. Dall’altra chi sostiene che non si può privare il bambino celiaco del diritto costituzionale al panettone e al pandoro per non causargli turbamento psicologico e per non farlo sentire “diverso”.
A parte il fatto che i bambini (celiaci o meno) sono sovente d gran lunga più svegli dei loro genitori, e nessuno di loro si sentirebbe un paria della società perché quel che mangia ha la denominazione di vendita descrittiva (scritta con carattere di 1,2 mm) “dolce di natale senza glutine” pur presentandosi visivamente identico al panettone che stanno mangiando i compagni, a mio avviso il bambino celiaco è davvero “diverso”, così come è “diverso” il bambino allergico alle proteine del latte, il bambino galattosemico, l’adolescente allergico alle arachidi e l’adulto allergico al sesamo, e dovrebbero tutti (essi stessi e gli altri) tenerlo bene stampato in mente, per le loro sicurezza, salute e benessere.
Numerosissimi miei caratteri personali sono “diversi”, nel senso che semplicemente si scostano da quelli della maggioranza. Embè?
Non vedo alcuna connotazione negativa o sminuente in questa diversità: di taluni aspetti, anzi, vado fiero pur senza menarne pubblico vanto, di altri sono semplicemente consapevole, a certamente numerosi altri mai ho neppure prestato attenzione.
Francamente non mi sembra che un “dolce di natale senza glutine” sia discriminatorio: è una “denominazione descrittiva” sia ai sensi del reg.1169/2011 che del vecchio d.lgs.109/1992 e consente di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero venir confuso.
Non vorrei che per migliorare la qualità della vita degli allergici alle proteine del latte (che certamente non hanno meno diritti dei celiaci) domattina qualche dirigente si sognasse di dare il via libera a una “ricotta vaccina senza siero di latte” o che, per tutelare i presunti diritti costituzionali di altri si immettessero su mercato una “salsa di soia senza soia”, una “crema spalmabile di nocciole e cacao senza nocciole”, un “nocino senza noci” e un “vitello tonnato senza tonno”.
Se proprio lo si vuol fare, non si fa altro che emanare una norma conforme alle disposizioni generali, altrimenti è il far west.

Roberto Pinton

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Massimo
Massimo
7 Dicembre 2018 18:45

Completamente d’accordo, è ora di porre un freno a questo fenomeno di marketing del “senza…”

ezio
ezio
7 Dicembre 2018 19:58

Non esageriamo, un panettone è un pane alto dolce con canditi, non un glutinone ne un burrone.
Quindi usare una farina diversa dal grano, oppure del burro delattosato o altro grasso vegetale, non credo sia una ragione sufficientemente “ragionevole” ne razionale per cambiargli di nome.
Poi discriminare una grande parte di consumatori non è nemmeno costituzionale, nonostante i decreti legge.
Perché non ci sono solamente i celiaci, ma anche i vegani, inoltre un potenziale 50% della popolazione italiana intollerante al lattosio (almeno secondo le statistiche dell’AILI) e molti altri consumatori come il sottoscritto che preferiscono un bel “panettone” bio di farro.
Se facciamo la somma non si capisce quale sia la maggioranza da tutelare ed i produttori sono attenti a non scontentare gran parte dei clienti consumatori, offrendo un surrogato di nome e di fatto.

roberto pinton
roberto pinton
8 Dicembre 2018 15:58

Veda, Ezio, questo sito è il migliore in circolazione sull’alimentare e dintorni perché lo leggono e ci postano contributi sia consumatori che professionisti.

Ai professionisti non può chiedere che a fronte di un presunto “diritto costituzionale” a non sentirsi discriminati (e per quale motivo? Perché con un carattere dalla mediana della “x” di 1,2 mm è indicato che quel coso a forma di panettone non è un panettone, ma una “specialità dolciaria senza glutine” o “dolce di natale senza glutine”, assieme al claim “senza glutine” a dimensione libera?) si faccia strame di un decreto ministeriale che ha fatto tutto il suo iter prima di andare in Gazzetta ufficiale a firma dei ministri delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali, previa notifica alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE.

Il decreto revvisava “la necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere e informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di taluni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione”.

Lo scopo era quello di garantire a TUTTI I CONSUMATORI: “Tranquillo, quando leggi “Panettone” vuol dire che è fatto con farina di frumento, zucchero, uova di gallina, burro, uvetta e scorze di agrumi canditi, lievito naturale costituito da pasta acida e sale. Fidati, non troverai grassi di palma, agenti lievitanti, edulcoranti o altro non previsto”.

Non ci fosse una norma che stabilisce tutto questo, nulla ostava a un “panettone senza glutine”, ma c’è, e secondo il nostro ordinamento una lettera di un dirigente ministeriale non può cestinare un decreto interministeriale.
Tutto qua, la questione è di diritto, non di diritti.

ezio
ezio
Reply to  roberto pinton
9 Dicembre 2018 11:47

“Tutto qua, la questione è di diritto, non di diritti.”
Registro che lei ha sintetizzato perfettamente il focus della questione, infatti io parlo di diritti e lei ci ha ricordato il diritto vigente.
Sui primi si stanno focalizzando oltre che il ministero anche i produttori, sul diritto suggerisco di aggiornarlo, appunto ai diritti delle persone in base alle nuove esigenze e preferenze di massa.

Roberto La Pira
Reply to  ezio
9 Dicembre 2018 12:00

Direi di chiudere qua ricordandone che seguendo il suo principio il panettone non esisterebbe ma ci sarebbero solo Dolci di Natale, preparati ispirandosi a una ricetta.

ezio
ezio
Reply to  roberto pinton
10 Dicembre 2018 12:56

La questione è abbastanza chiara e ne vedremo gli sviluppi.
Tra Dolci di Natale e Panettone solo per alcuni, a Natale meglio Panettone e Pandoro per tutti.

Hel
Hel
8 Dicembre 2018 22:02

Sinceramente io faccio differenza tra cibi con glutine e quelli senza, a mio giudizio nessun dolce di Natale senza glutine ha il sapore di quelli con il glutine. Ho provato tutte le marche e nessuna ha il sapore del Panettone doc, per il pandoro idem. Anzi aggiungo pure che ho provato ogni tipo di pasta ripiena gluten free e nessuna ha la consistenza e sapore.

ezio
ezio
11 Dicembre 2018 19:11

Riporto un aggiornamento legislativo nel merito del Maggio 2017, segnalatoci da un commentatore:
“alfredo clerici 11 dicembre 2018 at 13:55
Ne ho parlato qui:
https://www.newsfood.com/panettone-senza-una-storia-che-viene-da-lontano/
Come si legge, alla circolare ha fatto di recente seguito una modifica al decreto 22.7.2005:
DECRETO 16 maggio 2017 Modifiche al decreto 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno. (17A03926) (GU Serie Generale n.136 del 14-06-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/14/17A03926/sg
Il punto, però, non cambia (almeno per me): per il panettone ci vuole la farina di frumento.
Punto.”

Dal decreto di modifica ed aggiornamento del 16 Maggio 2017 riporto questo paragrafo v) a mio parere problematico rispetto a quanto sin qui asserito in merito ai Dolci di Natale aventi composizioni diverse dal disciplinare previsto ed aggiornato:
v) dopo l’art. 9 e’ inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Sanzioni). – 1. Per le violazioni al presente decreto
si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 67, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e del decreto legislativo n. 260/2005;
2. Salve le norme penali vigenti in materia di etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni previste per la
pubblicita’ ingannevole di cui al decreto legislativo n. 206/2005, si
applicano a quei prodotti che, pur riportando denominazioni di
vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando le
caratteristiche di composizione quali-quantitative previste,
utilizzano forme e modalita’ di presentazione identiche e
confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel
consumatore.»;

Quindi se non erro, un Dolce di Natale con composizione diversa dalla ricetta prevista nel disciplinare del 2005 ed aggiornata nel 2017, avente forma e confezione simile al Panettone è sanzionabile perché creerebbe confusione nel consumatore.
Alla luce di questo articolo che prevede sanzioni, sono sempre più convinto che i produttori di panettoni a ricetta diversa e per ragioni sia di principio sia di marketing, ma anche per evitare comunque sanzioni, meglio farebbero a denominare il grande pane dolce natalizio, qualunque ne sia la ricetta, direttamente Panettone.